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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36610/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2014, con cui l'Ufficio rideterminava il reddito d'impresa e recuperava imposte, interessi e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, limitatamente alle sanzioni. In appello il contribuente otteneva l'accoglimento da parte della CTR, che riteneva nulla la notificazione dell'avviso e, conseguentemente, decaduto l'Ufficio dal potere di accertamento per tardività. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione di norme processuali e tributarie per avere la CTR ritenuto nulla la notifica dell'avviso; (2) violazione delle norme sulla notifica ex art. 140 c.p.c. e art. 60 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR considerato irrilevante la data di spedizione della raccomandata informativa; (3) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 140 c.p.c. per aver ritenuto decaduto l'Ufficio, pur dovendosi avere riguardo alla data di avvio del procedimento notificatorio e non a quella di ricezione dell'atto.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo sanata la eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente aveva pienamente contestato il contenuto dell'avviso con numerosi motivi di ricorso, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa. Accoglie invece il secondo e il terzo motivo: la relata di notifica risultava regolare; comunque, ai fini del rispetto del termine di decadenza dell'azione accertativa, rileva la data di inizio del procedimento notificatorio e non quella di ricezione dell'atto da parte del contribuente. La sentenza della CTR è quindi cassata con rinvio al giudice di appello per nuovo esame della controversia in conformità ai principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la dedotta violazione della motivazione della sentenza tributaria, ma il ricorso è accolto su altri profili

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    norma sulla notificazione degli atti tributari; la Corte ne afferma l'applicazione insieme al principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della notificazione; la Corte ritiene corretta la notifica o comunque rilevante la data di avvio del procedimento notificatorio

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norme di legittimità invocate a fondamento dei motivi di ricorso

  • art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    termine di decadenza del potere di accertamento, la cui violazione è esclusa perché rileva la data di avvio della notificazione

  • art. 140 c.p.c.

    nel caso concreto la Corte lo applica in combinazione con il principio di scissione degli effetti della notificazione

  • Cass. Sez. 5, n. 11043 del 09/05/2018

    richiamata per il principio secondo cui la notifica invalida dell'avviso è sanata per raggiungimento dello scopo quando il contribuente abbia potuto difendersi contestando il contenuto dell'atto

  • Cass. Sez. UU, n. 40543 del 17/12/2021

    richiamata per il principio secondo cui, ai fini della decadenza del potere impositivo, rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica, non quella di ricezione dell'atto da parte del contribuente

Massime di principio

  • La nullità o invalidità della notificazione di un avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia comunque avuto piena conoscenza dell'atto e abbia potuto difendersi efficacemente contestandone il contenuto.
  • Ai fini del rispetto del termine di decadenza del potere impositivo, in materia di atti tributari, rileva la data di inizio del procedimento notificatorio o di compimento degli adempimenti necessari alla notifica, e non la successiva data di effettiva ricezione dell'atto da parte del contribuente.
  • La corretta applicazione della disciplina della notificazione degli atti tributari richiede di distinguere tra eventuale vizio della notifica e tempestività dell'esercizio del potere accertativo: sono profili logicamente e giuridicamente distinti.
  • Quando la relata di notifica contiene gli elementi previsti dalla legge e dà conto dell'attività svolta dal notificatore, non può essere qualificata come meramente equivoca senza specifiche ragioni in contrario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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