Cassazione Civile, Ordinanza n. 26268/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il corrispettivo dovuto in forza di un appalto di servizi relativo al censimento degli immobili. Il Comune aveva proposto opposizione, chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento. Il Tribunale aveva accolto la tesi del Comune, dichiarando risolto il contratto e revocando il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1662, comma 2, e 1665 c.c. e delle clausole contrattuali, sostenendo che il verbale di ultimazione lavori sottoscritto dal Comune senza riserve integrasse accettazione dell'opera, con conseguente diritto al pagamento e preclusione della risoluzione; ha inoltre contestato l’affermazione di mancata prova dell’esatto adempimento. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 1382 c.c. e del contratto, assumendo che la clausola penale prevista per gli inadempimenti avrebbe impedito al Comune di chiedere la risoluzione e la restituzione dell’acconto. La Corte ha però rilevato che il primo motivo attaccava un giudizio di merito sulla natura del verbale, qualificato come semplice ricevuta e non come accettazione, e che la prova dell’adempimento non era stata fornita; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni nuove non trattate nei gradi di merito, in particolare sulla clausola penale e sulla pretesa scarsa importanza dell’inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, in particolare sulla qualificazione del verbale di ultimazione lavori e sulla prova dell’adempimento, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre osservato che, non essendo stata accertata un’accettazione dell’opera senza riserve, non poteva operare l’art. 1665 c.c. Il secondo motivo è stato ritenuto nuovo e quindi inammissibile, perché la questione della clausola penale e della sua pretesa preclusione alla risoluzione non risultava devoluta in appello nei termini poi prospettati in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione del Comune, e la ricorrente è stata condannata a versare euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il ricorso non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione dei fatti sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatti, specie quando le censure investono apprezzamenti di merito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere doveri di verifica e contestazione nell'appalto, ma la Corte ha ritenuto decisivo che la questione ruotasse in realtà sull’accertamento di merito circa l’avvenuta accettazione dell’opera e la prova dell’adempimento.
Opera solo se vi sia effettiva accettazione dell’opera; in assenza di accettazione senza riserve, non si producono le conseguenze invocate dall’appaltatore.
La clausola penale non può essere invocata in cassazione come tema nuovo, se non risulta dedotta e trattata nei gradi di merito nei termini specifici poi prospettati.
La decisione è stata assunta all’esito del procedimento in camera di consiglio con proposta di definizione anticipata, confermata dalla Corte.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta e la controparte non si è costituita, è stata applicata la sola condanna ex comma 4 con pagamento in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamata quale fonte dell’introduzione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- La qualificazione di un documento come accettazione dell’opera o mera ricevuta appartiene al giudizio di fatto del giudice di merito; in cassazione può essere sindacata solo nei limiti del vizio motivazionale e non mediante una diversa lettura degli atti.
- La disciplina dell’accettazione dell’opera nell’appalto presuppone un accertamento effettivo dell’accettazione stessa; in mancanza di tale accertamento non possono essere invocate le conseguenze favorevoli all’appaltatore previste dall’art. 1665 c.c.
- Nel contratto di appalto la parte che agisce per il pagamento del corrispettivo deve provare l’esatto adempimento della propria prestazione; se tale prova manca, il giudice può rigettare la pretesa e accogliere la domanda di risoluzione per inadempimento.
- Sono inammissibili in cassazione le questioni nuove, cioè non dedotte e trattate nei precedenti gradi di merito; chi le propone ha l’onere di indicare specificamente dove siano state introdotte nel giudizio precedente.
- La clausola penale, anche quando richiamata per sostenere la non gravità dell’inadempimento o l’operatività di rimedi diversi dalla risoluzione, non può essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità se non risulta devoluta nei gradi di merito.
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