Cassazione Penale, Ordinanza n. 13076/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale, con la quale gli era stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze, sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio fosse erroneo per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorrente aveva invece censurato il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti, motivo non consentito nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Ne è derivata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro il patteggiamento, escludendo censure diverse da quelle espressamente indicate.
l'inammissibilità del ricorso ... può essere dichiarata senza formalità di procedura
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità procedurali.
segue ... l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende
disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, inclusa la somma in favore della Cassa delle ammende.
circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.
invocato dal ricorrente in relazione al giudizio di bilanciamento, ma la censura è stata ritenuta non consentita nel ricorso contro patteggiamento.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
per il reato di cui all'art. 73 cor ima 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indica il reato oggetto della sentenza di patteggiamento.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
richiamata in relazione alla valutazione della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono solo quelle espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tale catalogo è inammissibile.
- Le doglianze relative al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti non rientrano, di regola, tra i motivi consentiti avverso il patteggiamento, se non si traducano in una delle specifiche categorie di censura ammesse dalla legge.
- Quando il ricorso è inammissibile per violazione dei limiti legali di impugnazione, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che emergano elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
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