Cassazione Civile, Ordinanza n. 06092/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su cartelle di pagamento presupposte. Il giudice di primo grado aveva annullato l'atto ritenendo inesistenti le notifiche delle cartelle, perché eseguite tramite raccomandate di Nexive in epoca anteriore al rilascio della licenza abilitativa individuale. L'Agente della riscossione ha proposto appello sostenendo, tra l'altro, l'improcedibilità del ricorso originario ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992, l'inammissibilità delle contestazioni su cartelle già ritualmente notificate e non impugnate, e la piena legittimità delle notifiche. In cassazione l'Agente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973 nonché dell'art. 4 d.lgs. 261/1999, deducendo che i giudici di merito avevano erroneamente qualificato come nulla/inesistente la notifica senza considerare che le cartelle erano state notificate via PEC all'indirizzo risultante da INI-PEC; poiché tale indirizzo era non valido o non attivo, era seguito il deposito nell'area riservata di InfoCamere, la pubblicazione dell'avviso per 15 giorni e l'invio della raccomandata informativa, spedita da Nexive. Secondo il ricorrente, in caso di notificazione di atti tributari diversi dagli atti giudiziari, l'intervento di un operatore postale privato per la sola raccomandata informativa non invalida la notifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché riesamini la validità delle notifiche delle cartelle presupposte alla luce dei principi di legittimità richiamati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che, per le cartelle di pagamento notificate via PEC con esito negativo e successivo deposito in area riservata InfoCamere, la raccomandata informativa può essere legittimamente spedita da un operatore postale privato; l'eventuale intervento di Nexive non rende inesistente o nulla la notifica, salvo che fosse provato che l'operatore fosse privo del necessario titolo abilitativo, circostanza non accertata dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La cartella di pagamento può essere notificata anche via PEC secondo le modalità previste dalla normativa sui domicili digitali; in caso di PEC non valida o non attiva, per gli atti destinati a imprese o società si applica il deposito telematico nell'area InfoCamere, la pubblicazione dell'avviso e l'invio di raccomandata informativa.
Richiamato come disciplina applicabile alle notificazioni degli atti tributari e ai rimedi in caso di domicilio digitale non valido o non attivo.
Nel regime considerato distingue tra atti giudiziari, riservati al servizio postale universale o a soggetti abilitati speciali, e atti amministrativi/tributari, che possono essere notificati anche tramite operatori privati.
Richiamato in relazione alla licenza individuale dell'operatore postale privato e alla necessità di tale titolo per determinati servizi postali.
art. 17 bis, comma 1, d.lgs. 546/1992
Richiamato come eccezione processuale sull'improcedibilità del ricorso introduttivo, dedotta in appello dall'Agente della riscossione.
"La cartella è notificata ... La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo60 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"
La Corte lo legge in combinato con l'art. 60-ter come base della notificazione digitale delle cartelle e della sequenza deposito-pubblicazione-raccomandata in caso di domicilio digitale non valido o non attivo.
È la norma cardine del procedimento di notifica via domicilio digitale per imprese e società, con disciplina specifica del deposito telematico in InfoCamere e della successiva raccomandata informativa.
Massime di principio
- Nella notificazione delle cartelle di pagamento a imprese o società, l'esito negativo della PEC per domicilio digitale non valido o non attivo consente il ricorso al deposito telematico nell'area riservata di InfoCamere, alla pubblicazione dell'avviso per quindici giorni e all'invio della raccomandata informativa, secondo la disciplina speciale tributaria.
- La raccomandata informativa inviata dopo il deposito telematico non è, di per sé, soggetta alla disciplina speciale della legge n. 890/1982, perché non sostituisce l'atto da notificare ma ne comunica soltanto l'avvenuto deposito.
- Nel procedimento di notificazione di atti tributari, l'intervento di un operatore postale privato per la sola spedizione della raccomandata informativa non determina invalidità della notifica, quando l'atto principale è stato notificato secondo le forme previste dalla legge; l'eventuale nullità può porsi solo se l'operatore sia privo del titolo abilitativo richiesto e tale circostanza sia specificamente accertata.
- Per gli atti tributari diversi dagli atti giudiziari, la liberalizzazione postale consente l'utilizzo di operatori privati; la riserva esclusiva permane invece per gli atti giudiziari nel regime normativo applicabile ratione temporis.
- Il giudice di merito che dichiari inesistente la notificazione di cartelle di pagamento deve verificare in concreto la sequenza procedimentale prevista dalla disciplina speciale e non può fondarsi soltanto sul dato che la raccomandata informativa sia stata materialmente spedita da un operatore privato.
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