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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14508/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento ai fini IRAP per l'anno d'imposta 2008, fondato su una rettifica del reddito dichiarato a seguito di accertamento ex art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato il ricorso, ritenendo che la documentazione medica prodotta non integrasse una causa oggettiva idonea a giustificare la mancata risposta al questionario dell'Ufficio e quindi a consentire il deposito tardivo dei documenti in giudizio ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo formulato in modo non conforme al requisito di specificità, la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 25 l. n. 28 del 1999, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti dell'esimente che avrebbe consentito la produzione dei documenti in giudizio nonostante l'omessa risposta al questionario.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sotto più profili: anzitutto per difetto di specificità, poiché il ricorso non riportava puntualmente il contenuto del questionario né indicava con precisione i documenti richiesti e quelli effettivamente prodotti; inoltre perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in sostanza a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di appello circa l'inidoneità della documentazione medica a dimostrare una causa non imputabile dell'inadempimento. La Corte ha ribadito che, in caso di mancata risposta al questionario previamente corredato dell'avvertimento sulle conseguenze, i documenti richiesti sono inutilizzabili in sede amministrativa e processuale, salvo che il contribuente, al momento della produzione, dichiari la causa non imputabile dell'inadempimento e ne dia prova. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come base dell'accertamento reddituale che aveva portato alla rettifica del reddito dichiarato e, per conseguenza, delle riprese IRAP.

  • art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    La mancata ottemperanza al questionario, se preceduta da avvertimento sulle conseguenze, comporta l'inutilizzabilità dei documenti richiesti in sede amministrativa e processuale.

  • art. 32, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973

    L'esimente opera solo se il contribuente, producendo i documenti in giudizio, dichiara e prova di non avere potuto adempiere alla richiesta per causa a lui non imputabile.

  • art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non ne accoglie la lettura difensiva e ricondice la censura alla disciplina dell'inutilizzabilità dei documenti e dell'onere di allegazione/prova dell'impedimento.

  • art. 25 della l. n. 28 del 1999

    Indicato come norma modificativa dell'art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973 nel ricorso, senza che la Corte ne ravvisi un diverso esito interpretativo utile al ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    La censura è stata letta come volta a sollecitare un sindacato sul vizio motivazionale, ma la critica era inammissibile perché diretta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

    Il ricorso è stato ritenuto carente perché non riportava con precisione il contenuto del questionario e i documenti in concreto prodotti.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di accertamento tributario, l'omessa risposta al questionario dell'Ufficio, quando il contribuente sia stato previamente avvertito delle conseguenze, determina l'inutilizzabilità dei documenti richiesti sia in sede amministrativa sia in sede contenziosa.
  • L'esimente che consente la produzione tardiva dei documenti opera solo se il contribuente allega, al momento del deposito in giudizio, una causa non imputabile dell'inadempimento e ne fornisce la prova.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove svolta dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare puntualmente il contenuto degli atti rilevanti e i documenti dedotti, altrimenti la censura non consente il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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