Cassazione Civile, Ordinanza n. 25025/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice per il pagamento di euro 472.627,59, oltre accessori, relativo a numerose fatture per servizi di telefonia fissa e mobile, assistenza tecnica, manutenzione e adeguamento di impianti, pacificamente eseguiti tra il 2003 e il 2012. Il Ministero propose opposizione, deducendo, tra l'altro, incompetenza per foro erariale, duplicazione della pretesa, prescrizione, pagamento delle fatture, non debenza di importi relativi a servizi disdetti e difetto di legittimazione passiva. Espletata una consulenza tecnica d'ufficio contabile, il consulente individuò tre possibili importi di credito residuo, rimettendo al giudice la scelta in ordine all'imputazione dei pagamenti eseguiti dal Ministero. Il Tribunale revocò integralmente il decreto ingiuntivo, ma condannò il Ministero al pagamento di euro 109.305,04, ritenendo di non imputare i pagamenti dedotti dal Ministero alle fatture poste a base dell'ingiunzione. Il Ministero propose appello, sostenendo che le risultanze della consulenza fossero state travisate e che il credito residuo dovesse essere limitato a euro 7.957,04, corrispondente a una delle ipotesi formulate dal consulente. La Corte d'appello accolse il gravame e ridusse la condanna a euro 7.957,04, ritenendo che dovessero essere considerati i pagamenti intervenuti e accertati nel corso del giudizio. La società propose ricorso per cassazione articolato in tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione degli artt. 112, 324 e 329, comma 2, c.p.c. per ultrapetizione ed extrapetizione e per formazione del giudicato interno; violazione degli artt. 2697 e 1193, comma 2, c.c. per erronea imputazione dei pagamenti e inversione dell'onere della prova. Il Ministero propose ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sulla domanda di condanna della società ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché la motivazione della Corte d'appello era comprensibile in rapporto al contenuto dell'atto di appello e individuava nell'omessa considerazione dei pagamenti effettuati fino al maggio 2016 l'errore attribuito al Tribunale. Ha rigettato anche il secondo motivo, rilevando che il Ministero aveva chiesto nelle conclusioni di riconoscere alla società proprio l'importo poi determinato dalla Corte d'appello come ancora dovuto alla data della consulenza tecnica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la società aveva lamentato la violazione dell'art. 1193 c.c., ma non aveva spiegato in che modo il consulente tecnico avrebbe concretamente errato nel conteggio dei pagamenti. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 9.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. Sono stati inoltre dichiarati sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato quale fondamento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte esclude che la motivazione della sentenza d'appello sia apparente.
È richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza; la Corte ritiene percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice d'appello.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. in materia di motivazione del provvedimento giudiziario.
La Corte esclude che la decisione d'appello abbia pronunciato oltre i limiti della domanda o su una questione non devoluta, rilevando che il Ministero aveva chiesto l'accertamento dell'importo residuo poi riconosciuto.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta formazione del giudicato interno, censura ritenuta infondata.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno su un capo della sentenza di primo grado; la Corte non accoglie la censura.
È richiamato in tema di onere della prova dei pagamenti e della loro imputazione alle fatture controverse; il motivo è dichiarato inammissibile per genericità.
È richiamato in tema di imputazione dei pagamenti in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori; la Corte non esamina nel merito la censura perché priva della necessaria specificità.
È richiamato per la domanda di responsabilità aggravata proposta dal Ministero; il relativo motivo del ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza, valutata anche in rapporto al contenuto dell'atto di impugnazione, rende comprensibile la ragione della decisione e il percorso logico seguito, anche se sintetico.
- Non integra ultrapetizione la decisione che determini il credito residuo sulla base di una questione ricompresa nelle conclusioni dell'atto di appello, anche qualora la parte abbia prospettato tale questione come errore nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio.
- La censura di violazione delle regole sull'imputazione dei pagamenti è inammissibile per genericità quando il ricorrente si limiti ad affermare che i pagamenti sono stati conteggiati in modo errato senza indicare concretamente quale errore sia stato commesso nel calcolo o nell'imputazione.
- Il rigetto del ricorso principale assorbe l'esame del ricorso incidentale espressamente proposto in via condizionata.
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