Cassazione Penale, Sentenza n. 29723/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato dal Tribunale alla sola pena dell'ammenda per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a farfalla con lama di 9 cm. Il Tribunale aveva ritenuto integrata la contravvenzione prevista dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, riconoscendo la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità e le attenuanti generiche, ma escludendo la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per le modalità del fatto, in particolare per il possesso dell'arma in orario serale, in una zona di spaccio e con il coltello a portata di mano. L'imputato ha proposto appello, poi riqualificato in ricorso per cassazione, deducendo due censure principali: da un lato, che non fosse stata provata l'assenza di giustificato motivo per il porto del coltello e che tale prova gravasse sull'accusa; dall'altro, che il giudice di merito avesse errato nel negare la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per inappellabilità della sentenza di condanna alla sola ammenda; la Corte di cassazione ha corretto tale statuizione, annullando senza rinvio l'ordinanza della Corte territoriale per l'erronea declaratoria di inammissibilità in appello, ma ha poi dichiarato inammissibile il ricorso così riqualificato, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l'appello, perché la Corte territoriale, investita di impugnazione avverso una sentenza inappellabile, avrebbe dovuto limitarsi a riqualificare l'atto come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti. Riqualificato l'atto come ricorso, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi: ha ribadito che, nel porto ingiustificato di coltello, il giustificato motivo costituisce un'eccezione la cui prova grava sull'imputato; ha inoltre ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito nel negare l'art. 131-bis c.p. in ragione delle concrete modalità del fatto e del contesto di tempo e di luogo. La Corte ha infine escluso che potesse essere dichiarata l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, perché l'inammissibilità del ricorso impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110
porto fuori dell'abitazione senza giustificato motivo di un coltello a farfalla con lama di cm. 9
integra una contravvenzione per il porto ingiustificato di arma; il giustificato motivo è un'eccezione alla tipicità del fatto e deve essere provato dall'imputato.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in base alle modalità della condotta, al tempo e al luogo del fatto e al concreto rischio di utilizzo dell'arma.
la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda è inappellabile.
l'improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione presuppone un'impugnazione validamente proposta; se il ricorso è inammissibile, l'improcedibilità non può essere dichiarata.
L. 27 settembre 2021, n. 134, art. 2, comma 2, lett. a)
ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 344-bis c.p.p. sulla improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975 n. 110
il giudice di merito ha riconosciuto la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità.
sono state riconosciute anche le attenuanti generiche.
Massime di principio
- Nel reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, l'assenza di giustificato motivo è elemento costitutivo del fatto, ma la prova del motivo giustificativo grava sull'imputato, poiché si tratta di un'eccezione alla punibilità.
- Il giustificato motivo del porto va valutato in concreto, alla luce delle esigenze specifiche dell'agente, della natura dell'oggetto, delle modalità del fatto, delle condizioni soggettive e del contesto spazio-temporale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta e il contesto concreto rivelino un apprezzabile rischio di uso offensivo dell'arma, incompatibile con una valutazione di minima offensività.
- In tema di impugnazioni, se la sentenza è inappellabile la corte di merito non deve pronunciare inammissibilità dell'appello, ma limitarsi a qualificare l'atto come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla Suprema Corte.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale e preclude la declaratoria di improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione.
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