Cassazione Civile, Ordinanza n. 29531/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari e terzo)
La controversia
La controversia nasce da lavori di scavo e da opere eseguite su un fondo sito in Acqui Terme, ritenuti lesivi della proprietà altrui e in parte abusivi dalla pubblica amministrazione. La proprietaria originaria del fondo, poi affiancata dalle comproprietarie intervenute, chiese il risarcimento dei danni per la modificazione non consentita dello stato dei luoghi, per il mancato godimento e per il danno non patrimoniale, oltre alla rimessione in pristino. Il giudizio di merito ha accertato la responsabilità solidale della società e del soggetto che aveva materialmente eseguito le opere, ritenendo provato un concorso della società nell’illecito. In appello è stato escluso il lucro cessante, ma sono rimaste ferme le statuizioni sulla responsabilità e sugli altri danni. In cassazione il ricorrente principale ha censurato la decisione per violazione dell’art. 183 c.p.c., sostenendo che la domanda risarcitoria relativa ai danni emersi solo successivamente in corso di causa costituirebbe domanda nuova e quindi inammissibile. La società, con ricorso incidentale, ha riproposto la censura sulla novità delle domande e ha inoltre contestato l’affermazione della propria responsabilità solidale, deducendo che non sarebbe configurabile un concorso nell’illecito senza un apporto causale positivo o omissivo specificamente accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Vincenzo Russo sia il ricorso incidentale della RASF Immobiliare s.r.l. Ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa novità delle domande, affermando che non integra domanda nuova la modifica quantitativa della domanda risarcitoria né la richiesta di ulteriori danni derivanti dal medesimo fatto illecito e manifestatisi solo nel corso del giudizio, purché siano allegati e provati. Ha inoltre rilevato che le censure non colpivano una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l’accertamento che il muro ricostruito nel 2017 fosse lo stesso manufatto originario. Quanto al ricorso della società, la Corte ha escluso sia la novità delle domande sia l’errore nell’imputazione del concorso nell’illecito, osservando che la motivazione di merito valorizzava elementi non specificamente censurati, tra cui la conoscenza e condivisione dell’iniziativa da parte della società e il suo avvalimento dell’opera del Russo. Conseguentemente, le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di entrambi i ricorrenti, con condanna anche al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio di legittimità è indispensabile la difesa tecnica; gli atti inviati personalmente da una parte non abilitata a stare in giudizio sono irricevibili.
La modificazione quantitativa della domanda risarcitoria e la domanda di danni ulteriori emersi nel corso del processo non costituiscono domanda nuova se riferite al medesimo fatto illecito e proposte entro le preclusioni di legge, o comunque quando il danno si manifesta solo successivamente.
Le prove relative a danni e documenti sopravvenuti possono essere ammissibili anche se prodotti dopo le preclusioni, quando il fatto dannoso o il documento siano sorti successivamente.
La responsabilità extracontrattuale può essere affermata anche per concorso causale di più soggetti, purché la motivazione accerti un contributo causale o una partecipazione consapevole all'illecito.
Le censure di legittimità devono colpire specificamente le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
La mancata considerazione dell'intero contenuto della sentenza e la carenza di specificità del ricorso comportano profili di inammissibilità o infondatezza della censura.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento del danno, non integra domanda nuova la richiesta di risarcire danni ulteriori, derivanti dal medesimo illecito, che si manifestino solo durante il processo; ciò vale anche per l'adeguamento quantitativo della domanda originaria.
- Le allegazioni e le prove relative a danni sopravvenuti sono ammissibili quando il fatto dannoso o il documento probatorio siano sorti dopo le preclusioni istruttorie previste dal rito applicabile.
- L'impugnazione per cassazione deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; l'omessa censura di una di esse rende comunque ferma la decisione.
- In tema di responsabilità aquiliana, il concorso di più soggetti può essere affermato se la motivazione accerta elementi concreti di conoscenza, condivisione o avvalimento dell'altrui attività idonei a collegare causalmente il contributo del singolo all'illecito.
- La deduzione di violazioni processuali o sostanziali è inefficace se non è sorretta da una critica specifica e completa alla motivazione effettivamente posta a base della decisione.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29418/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29420/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29421/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29422/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29425/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29427/2023 del 24/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →