Parere n. 33/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal signor Davide Privitera (avv. G.F. Rosso e S. Stella), per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. 91/2023 del 23 febbraio 2023 dell’Ente Parco dell’Etna avene ad oggetto: «Istanza presentata in sanatoria ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e ss.mm.ii., per il rilascio del giudizio di compatibilità paesaggistica con procedimento semplificato, relativamente agli interventi rientranti nelle procedure previste dall’art. 167, commi 4 e 5 delle sanzioni penali previste dall’art. 181 comma 1 quater del Codice – Riferimento pratica di sanatoria con posizione al Parco n. 1646».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento n. 91 del 23 febbraio 2023 dell’Ente Parco dell’Etna, nella parte in cui ha subordinato il giudizio di compatibilità paesaggistica al pagamento di euro 5.811,80 quale indennità risarcitoria cumulativa ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il nulla osta paesaggistico rilasciato dall’Ente Parco dell’Etna in relazione a modifiche dei prospetti esterni di un immobile sito nel territorio del Parco. Ha dedotto, da un lato, la contraddittorietà e il difetto di istruttoria del provvedimento, poiché l’Ente Parco aveva già rilasciato nel 2007, per il medesimo immobile, un nulla osta relativo a lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, senza prescrizioni né oneri economici. Ha dedotto, dall’altro lato, la prescrizione della pretesa economica prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, assumendo che il termine quinquennale decorresse dalla concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Belpasso il 4 ottobre 2006. Dopo un precedente parere cautelare di rigetto, il CGARS è stato chiamato a rendere il parere definitivo.
Il parere
Il CGARS ha ritenuto fondato il ricorso sotto entrambi i profili. Il provvedimento impugnato è viziato da contraddittorietà e difetto di istruttoria perché, pur menzionando formalmente il precedente nulla osta del 26 novembre 2007, non spiega le ragioni per cui l’amministrazione abbia successivamente imposto un onere economico, giungendo a una conclusione opposta rispetto al precedente assenso. Inoltre, la pretesa economica ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 è stata ritenuta prescritta: il termine quinquennale decorre dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria quando la valutazione di compatibilità paesaggistica sia già intervenuta, oppure dalla valutazione paesaggistica se successiva al titolo edilizio. Nel caso concreto, la concessione edilizia in sanatoria n. 551 del 4 ottobre 2006, formatasi sul presupposto del nulla osta paesaggistico per silentium, ha fatto decorrere il termine prescrizionale, già maturato prima dell’adozione del provvedimento del 23 febbraio 2023. Il ricorso è stato pertanto accolto e il provvedimento annullato limitatamente alla parte che subordinava il giudizio di compatibilità paesaggistica al pagamento di euro 5.811,80.
Osservazioni
Contraddittorietà e difetto di istruttoria
L’Ente Parco dell’Etna non ha adeguatamente valutato il precedente nulla osta n. 607 del 26 novembre 2007, rilasciato per il medesimo immobile e per lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione senza prescrizioni né oneri economici. La successiva imposizione dell’indennità avrebbe richiesto una motivazione congrua sulle ragioni del mutamento di valutazione.
Prescrizione della pretesa ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004
La pretesa economica è soggetta al termine quinquennale di prescrizione. Quando la valutazione di compatibilità paesaggistica precede il titolo edilizio in sanatoria, il termine decorre dal rilascio di quest’ultimo; nel caso concreto, la concessione edilizia in sanatoria del 4 ottobre 2006 ha determinato il dies a quo e la prescrizione era maturata prima del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
Istanza per il rilascio del giudizio di compatibilità paesaggistica con procedimento semplificato.
La disposizione costituisce il riferimento procedimentale per la valutazione paesaggistica richiesta dal ricorrente.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004
Determinazione dell’indennità risarcitoria cumulativa.
La somma prevista dalla disposizione non può essere richiesta quando la relativa pretesa sia prescritta; il termine quinquennale decorre dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria se la valutazione paesaggistica è precedente.
art. 181, comma 1-quater, d.lgs. n. 42/2004
Sanzioni penali previste dal Codice.
La disposizione è richiamata nell’oggetto del procedimento di sanatoria, ma il parere concentra la decisione sulla legittimità dell’onere economico ex art. 167, comma 5.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il principio è utilizzato per individuare il dies a quo: prima del rilascio del titolo edilizio in sanatoria la pretesa non è esigibile, poiché non è ancora certa la possibilità di conservare l’immobile.
art. 17, comma 6, l.r. n. 4/2003
Nulla osta dell’Ente Parco dell’Etna formatosi per silentium.
Il nulla osta paesaggistico tacito ha costituito il presupposto della concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Belpasso il 4 ottobre 2006.
Il ricorso è trattato secondo il procedimento del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; il testo non richiama espressamente la disposizione.
Massime di principio
- La pretesa economica prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 è soggetta al termine quinquennale di prescrizione.
- Quando la valutazione di compatibilità paesaggistica è intervenuta prima del titolo edilizio in sanatoria, il termine di prescrizione della pretesa ex art. 167, comma 5, decorre dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria, perché solo da quel momento è certa la possibilità di conservare l’opera e la pretesa diviene esigibile.
- Se l’amministrazione impone un onere economico in sede di sanatoria paesaggistica nonostante un precedente atto di assenso riferito al medesimo immobile e agli stessi interventi, deve motivare specificamente le ragioni del diverso esito valutativo.
- La mera menzione di un precedente nulla osta nelle premesse del provvedimento non soddisfa l’obbligo istruttorio e motivazionale se l’amministrazione non valuta concretamente la sua incidenza sulla nuova decisione.
- La prescrizione della pretesa ex art. 167, comma 5, decorre, nei casi in cui la valutazione paesaggistica sia successiva al titolo edilizio in sanatoria, dalla valutazione paesaggistica stessa.
Impugnazione del nulla osta paesaggistico dell’Ente Parco dell’Etna
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal proprietario di un immobile sito nel territorio del Parco dell’Etna contro il provvedimento n. 91 del 23 febbraio 2023. L’atto aveva rilasciato il nulla osta paesaggistico, subordinando tuttavia il giudizio di compatibilità al pagamento di euro 5.811,80 quale “indennità risarcitoria cumulativa” ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004.
Vicenda amministrativa
L’immobile era stato acquistato nel 2006; i precedenti proprietari disponevano di una concessione in sanatoria comunale. Nel 2007 il ricorrente aveva presentato una SCIA per interventi di manutenzione straordinaria, ottenendo dall’Ente Parco il nulla osta n. 607 del 26 novembre 2007, relativo a lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, senza prescrizioni e senza oneri economici.
Nel 2021 il ricorrente aveva presentato una nuova istanza di nulla osta per lavori concernenti modifiche dei prospetti esterni, anche in relazione alla possibilità di usufruire del bonus facciate. Il provvedimento del 2023 aveva accolto l’istanza, ma aveva imposto il pagamento dell’indennità prevista dall’art. 167, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto due profili principali:
- la contraddittorietà e il difetto di istruttoria del provvedimento, per non avere l’Ente Parco adeguatamente considerato il precedente nulla osta favorevole del 2007;
- la prescrizione della pretesa economica, poiché la concessione edilizia in sanatoria era stata rilasciata dal Comune di Belpasso il 4 ottobre 2006.
L’istanza cautelare era stata già respinta con il parere n. 412 del 25 settembre 2023. Il parere definitivo è stato richiesto dopo il completamento dell’istruttoria, compreso l’esame del rapporto del Comune di Belpasso e delle memorie del ricorrente.
Contraddittorietà e difetto di istruttoria
Il CGARS ha ritenuto fondata la prima censura. Sebbene il provvedimento del 2023 menzionasse formalmente il nulla osta del 2007, l’Ente Parco non aveva spiegato perché, a fronte di un precedente atto favorevole riferito allo stesso immobile e privo di prescrizioni o oneri, fosse giunto a una conclusione diversa, imponendo il pagamento di una somma.
Il Consiglio ha richiamato il precedente parere CGARS n. 767 del 25 settembre 2007, secondo cui l’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Ente Parco nella valutazione della compatibilità paesaggistica non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivare congruamente le prescrizioni esecutive onerose quando esistano precedenti atti di assenso incidenti sul provvedimento conclusivo.
Prescrizione della pretesa economica
Il CGARS ha ritenuto fondata anche l’eccezione di prescrizione. Richiamando la propria giurisprudenza, ha affermato che il termine quinquennale non decorre dal semplice nulla osta paesaggistico quando il procedimento si inserisca in una vicenda di sanatoria edilizia. Prima del rilascio del titolo edilizio in sanatoria non è infatti certa la possibilità di conservare l’immobile: il Comune potrebbe negare la sanatoria per ragioni diverse da quelle paesaggistiche, con conseguente obbligo di demolizione e assenza di una pretesa economica esigibile ai sensi dell’art. 167.
In applicazione dell’art. 2935 c.c., il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Pertanto:
- se la valutazione di compatibilità paesaggistica precede il titolo edilizio in sanatoria, la prescrizione decorre dal rilascio del titolo edilizio;
- se la valutazione paesaggistica è successiva al titolo edilizio in sanatoria, la prescrizione decorre da tale valutazione.
Il principio è stato ricondotto ai precedenti CGARS n. 270 del 5 giugno 2017, n. 484 del 22 agosto 2018, n. 1034 del 27 dicembre 2018, n. 95 del 9 febbraio 2021, n. 214 del 17 marzo 2021, n. 197 del 20 marzo 2020 e n. 474 del 5 luglio 2024.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, il Comune di Belpasso aveva rilasciato la concessione edilizia in sanatoria n. 551 il 4 ottobre 2006, sul presupposto del nulla osta dell’Ente Parco formatosi per silentium ai sensi dell’art. 17, comma 6, della l.r. n. 4/2003. Da tale data aveva iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione della pretesa economica ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004.
Poiché il termine si era perfezionato prima dell’adozione del provvedimento n. 91 del 2023, l’imposizione dell’indennità di euro 5.811,80 non era più legittimamente esigibile.
Conclusione
Il CGARS ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario. Il provvedimento dell’Ente Parco dell’Etna è stato ritenuto illegittimo e deve essere annullato nella parte in cui ha subordinato il giudizio di compatibilità paesaggistica al pagamento dell’indennità risarcitoria cumulativa.
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