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Parere

Parere n. 37/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal signor Lenzo Cono (Avv. G. Ottavio), contro il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, e nei confronti di Sanpietro Servizi S.r.l., per l’annullamento del D.D.G. n. 2889/7s del 14 dicembre 2023, recante approvazione della graduatoria dei soggetti destinatari del contributo previsto dall'avviso "Bonus energia Sicilia - aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica".

Giustizia amministrativa202500206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del D.D.G. n. 2889/7S del 14 dicembre 2023, recante la graduatoria dei destinatari del contributo "Bonus energia Sicilia", nella parte relativa all’esclusione della ditta individuale dal beneficio.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente, quale erede della titolare della ditta individuale, ha impugnato l’esclusione dal contributo previsto dall’avviso pubblico "Bonus energia Sicilia - aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica". Ha dedotto la violazione dell’avviso pubblico, dei successivi decreti dirigenziali e delle delibere regionali, sostenendo che l’Amministrazione avesse erroneamente ritenuto non raggiunta la soglia minima di spesa energetica di euro 5.000,00. La spesa dichiarata ammontava invece a euro 7.520,90. È stata inoltre proposta una domanda di condanna dell’Amministrazione, anche a titolo risarcitorio, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel corso dell’istruttoria l’Amministrazione ha riconosciuto l’errore nella motivazione dell’esclusione, sostenendo tuttavia che il diniego sarebbe stato comunque giustificato dal decesso della titolare e dalla conseguente chiusura dell’impresa, poi rilevata dal ricorrente con nuova partita IVA e nuova denominazione.

Il parere

Il Collegio ha preliminarmente rilevato la tardività della memoria difensiva depositata dalla società controinteressata, in violazione dell’art. 9, comma 4, d.P.R. n. 1199/1971. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso quanto alla domanda di annullamento: la motivazione dell’esclusione era erronea, poiché la spesa energetica di euro 7.520,90 superava la soglia minima di euro 5.000,00 prevista dall’art. 6 dell’avviso pubblico. Il tentativo dell’Amministrazione di giustificare successivamente l’esclusione mediante il riferimento al decesso della titolare e alla cessazione della precedente impresa è stato qualificato come integrazione postuma della motivazione, non consentita. È stata invece dichiarata inammissibile la domanda di condanna, anche risarcitoria, perché il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di atti amministrativi definitivi. Il parere è quindi nel senso dell’accoglimento della domanda demolitoria e dell’inammissibilità delle ulteriori domande.

Osservazioni

Tardività della memoria della controinteressata

La memoria difensiva depositata dalla società controinteressata è tardiva ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.P.R. n. 1199/1971 e, pertanto, non può essere utilmente considerata.

Violazione dell’art. 6 dell’avviso pubblico - soglia minima di spesa

L’esclusione della ditta individuale è illegittima perché motivata con il mancato raggiungimento della soglia minima di euro 5.000,00, mentre dagli atti risulta un aumento della spesa energetica pari a euro 7.520,90.

Integrazione postuma della motivazione

L’Amministrazione non può sostituire o integrare, nel rapporto o negli scritti successivi alla proposizione del ricorso, la motivazione originaria del provvedimento negativo con una diversa ragione fondata sul decesso della titolare e sulla cessazione dell’impresa.

Domanda di condanna e risarcimento

La domanda di condanna proposta ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. è inammissibile, poiché il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è un rimedio esclusivamente impugnatorio e demolitorio.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione individua il termine per il deposito della memoria della controinteressata; il suo mancato rispetto determina la tardività della memoria.

  • art. 6 dell’avviso pubblico "Bonus energia Sicilia"

    soglia minima di euro 5.000,00

    La soglia minima prevista dalla lex specialis costituisce il parametro per l’ammissione al contributo; nel caso concreto risultava superata, essendo l’aumento della spesa pari a euro 7.520,90.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione è qualificata come presupposto, fondamento, baricentro ed essenza dell’esercizio legittimo del potere amministrativo e come presidio insostituibile di legalità sostanziale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La disposizione sui vizi formali non invalidanti non consente di assimilare il difetto o l’inadeguatezza della motivazione a una mera violazione procedimentale o a un vizio di forma.

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse

    Il ricorso straordinario è configurato come rimedio giustiziale tipicamente impugnatorio, diretto all’annullamento di atti amministrativi definitivi e non all’accertamento o alla condanna.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La domanda di condanna proposta in questa sede è inammissibile, poiché tale rimedio non consente di introdurre domande diverse dall’azione di annullamento.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, come nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sono ammissibili esclusivamente domande dirette all’annullamento di atti amministrativi definitivi; le domande di accertamento o di condanna, comprese quelle risarcitorie, sono inammissibili.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo deve esporre le ragioni effettive poste a fondamento dell’esercizio del potere e non può essere sostituita o integrata dall’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, mediante il rapporto o scritti difensivi.
  • L’integrazione postuma della motivazione non è ammessa neppure attraverso il richiamo all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché il difetto o l’inadeguatezza della motivazione attengono alla legalità sostanziale dell’azione amministrativa e non costituiscono un mero vizio formale o procedimentale.
  • Quando un provvedimento di esclusione da un beneficio economico è motivato sul mancato raggiungimento di una soglia prevista dalla lex specialis, l’Amministrazione deve verificare e rappresentare correttamente il dato economico rilevante; l’erronea applicazione della soglia rende illegittimo il diniego.

Esclusione da un contributo del programma "Bonus energia Sicilia"

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dall’erede della titolare di una ditta individuale contro il Dipartimento regionale delle Attività Produttive. L’impugnazione concerne il D.D.G. n. 2889/7S del 14 dicembre 2023, con il quale è stata approvata la graduatoria dei destinatari del contributo previsto dall’avviso pubblico "Bonus energia Sicilia - aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica".

Premesse e domanda proposta

La ditta individuale era stata esclusa dal beneficio perché, secondo l’Allegato 5 del decreto impugnato, non avrebbe raggiunto la soglia minima di euro 5.000,00 prevista dall’art. 6 dell’avviso pubblico. Il ricorrente ha sostenuto che l’esclusione fosse illegittima, poiché l’aumento della spesa energetica risultava pari a euro 7.520,90.

Oltre all’annullamento del provvedimento, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

Istruttoria e posizione dell’Amministrazione

L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha ritenuto il ricorso tempestivo, ma ha segnalato la tardività della memoria difensiva della società controinteressata ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.P.R. n. 1199/1971.

L’Amministrazione regionale ha riconosciuto di essere incorsa in un errore materiale nella motivazione dell’esclusione, ammettendo che la soglia prevista dall’avviso era stata superata. Ha tuttavia sostenuto che il diniego sarebbe stato comunque giustificato dal decesso della titolare nel marzo 2023 e dalla conseguente chiusura della precedente impresa, poi rilevata dal ricorrente con nuova partita IVA e nuova denominazione.

Tardività della memoria della controinteressata

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la memoria depositata dalla società controinteressata era tardiva, in violazione dell’art. 9, comma 4, d.P.R. n. 1199/1971. Il rilievo è stato posto a fondamento dell’inutilizzabilità processuale della memoria tardiva nell’ambito del procedimento consultivo.

Illegittimità dell’esclusione dal contributo

Il ricorso è stato ritenuto fondato quanto alla domanda di annullamento. L’art. 6 dell’avviso pubblico fissava in euro 5.000,00 la soglia minima per l’accesso al contributo. Dagli atti risultava però che la ditta aveva sostenuto un aumento della spesa energetica pari a euro 7.520,90, importo ampiamente superiore alla soglia.

La ragione indicata nel provvedimento impugnato era quindi oggettivamente erronea e non giustificava l’esclusione dal beneficio. Il Collegio ha rilevato che la stessa Amministrazione aveva espressamente riconosciuto l’errore nel rapporto trasmesso all’Ufficio legislativo e legale.

Divieto di integrazione postuma della motivazione

Il tentativo dell’Amministrazione di fondare successivamente l’esclusione sulla morte della titolare e sulla cessazione della precedente impresa è stato qualificato come integrazione postuma della motivazione.

Richiamando l’art. 3 l. n. 241/1990 e la propria giurisprudenza, incluso il C.G.A.R.S. n. 88 del 5 maggio 2025, il Collegio ha affermato che la motivazione costituisce il presupposto e il fondamento dell’esercizio legittimo del potere amministrativo, nonché un presidio di legalità sostanziale. Essa non può essere sostituita o completata dall’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso mediante il rapporto o gli scritti difensivi.

Il Collegio ha inoltre escluso che il difetto motivazionale potesse essere neutralizzato tramite l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il difetto o l’inadeguatezza della motivazione non sono assimilabili a una mera violazione procedimentale o a un vizio formale non invalidante. Sono stati richiamati anche i precedenti del C.G.A.R.S. nn. 218 e 228 del 2025 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 aprile 2014, n. 1629.

Inammissibilità della domanda di condanna

La domanda di condanna, anche risarcitoria, è stata dichiarata inammissibile. Ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è ammesso contro atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità.

Secondo il Collegio, il rimedio ha natura tipicamente impugnatoria e offre una tutela demolitoria, consistente in una decisione costitutiva di annullamento dell’atto illegittimo. Non possono quindi essere introdotte, nello stesso procedimento, domande autonome di accertamento o di condanna ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. È stato richiamato, in proposito, il C.G.A.R.S. n. 281 del 21 novembre 2025.

Esito

Il parere è nel senso che il ricorso debba essere dichiarato in parte inammissibile, limitatamente alla domanda di condanna e risarcimento, e accolto per il resto, con riferimento all’azione di annullamento del D.D.G. n. 2889/7S del 14 dicembre 2023 nella parte in cui ha escluso la ditta individuale dal contributo sulla base del mancato raggiungimento della soglia minima di spesa.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicitàVizi formali non invalidanti

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