Parere n. 36/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal sig. Samuele Sammito, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Tramontana, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti di rigetto delle seguenti domande di richiesta di nulla osta, nell’ambito del decreto flussi: 1) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106835; 2) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106837; 3) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106839; 4) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106841; 5) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106843; 6) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106845; 7) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106847, emessi il 29 marzo 2025 e il 30 marzo 2025 dalla Regione Siciliana – Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa – Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative – Servizio XIII, Centro per l’impiego di Ragusa, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, frattanto, adottato e non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro sette provvedimenti di rigetto di domande di nulla osta nell’ambito del decreto flussi, adottati il 29 e 30 marzo 2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato sette provvedimenti di rigetto relativi a domande di nulla osta per l’ingresso in Italia di lavoratori cittadini extracomunitari, lamentando, da un lato, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 perché i preavvisi di rigetto erano privi di data e non avrebbero consentito di calcolare il termine per presentare osservazioni e documenti; dall’altro, la violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, sostenendo che l’omissione della data avrebbe impedito di verificare la carenza in astratto del potere amministrativo. È stata inoltre chiesta la sospensione cautelare degli atti. In via preliminare è stata esaminata la corretta individuazione del rimedio straordinario, considerato che gli atti erano stati adottati da un funzionario del Dipartimento regionale del lavoro operante presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ufficio incardinato nella Prefettura.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto il ricorso inammissibile, ma per una ragione diversa da quella prospettata dall’Ufficio legislativo e legale della Regione. L’inammissibilità non deriva dal carattere non definitivo degli atti e dalla mancata previa proposizione del ricorso gerarchico regionale, bensì dal fatto che i provvedimenti impugnati sono atti statali, adottati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, che costituisce un’articolazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. La materia dell’immigrazione è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera b), Cost.; la collaborazione organizzativa della Regione Siciliana e l’eventuale designazione di un proprio funzionario quale responsabile del procedimento non modificano la natura statale dell’ufficio né degli atti adottati. Ne consegue che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto al Presidente della Repubblica, non al Presidente della Regione Siciliana. Il Consiglio ha applicato l’art. 11 c.p.a., facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché il ricorrente la riproponga entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale conforme al parere, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure, in alternativa, mediante ricorso giurisdizionale al TAR. La domanda cautelare è stata assorbita. Le censure relative alla data dei preavvisi sono rimaste assorbite; il Consiglio ha comunque osservato che la data rilevante sarebbe quella della notificazione e che non risultava comprensibile il nesso tra l’omissione contestata e la pretesa carenza di potere.
Osservazioni
Individuazione dell’autorità competente per il ricorso straordinario
Gli atti dello Sportello Unico per l’Immigrazione, istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, sono atti statali anche quando siano materialmente adottati da un funzionario regionale operante in posizione di collaborazione o avvalimento. Pertanto, essi non possono essere impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
Natura statale dello Sportello Unico per l’Immigrazione
La designazione di un funzionario del Dipartimento regionale del lavoro quale responsabile del procedimento non altera la natura giuridica dello Sportello Unico quale articolazione dell’amministrazione statale, né modifica la legittimazione passiva dell’Amministrazione dell’Interno.
Applicazione dell’art. 11 c.p.a.
Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze intervenute, se il ricorrente ripropone la domanda entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, alternativamente, mediante ricorso al TAR.
Censure relative ai preavvisi di rigetto
Le questioni sulla mancata indicazione della data nei preavvisi di rigetto sono rimaste assorbite dall’inammissibilità. Il Consiglio ha comunque rilevato che la data rilevante ai fini del termine previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è quella della notificazione e che non risultava chiaro il collegamento tra tale omissione e la dedotta carenza di potere.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il termine per la presentazione delle osservazioni decorre dalla ricezione del preavviso di rigetto; la data di sottoscrizione dell’atto non è indicata come decisiva.
art. 21-septies l. 241/1990
La dedotta carenza in astratto del potere è stata prospettata dal ricorrente, ma la relativa censura è rimasta assorbita dall’inammissibilità del ricorso.
art. 8, comma 1, d.P.R. 1199/1971
È stato richiamato dall’Ufficio legislativo e legale in relazione alla possibile inammissibilità del ricorso straordinario contro atti non definitivi.
art. 9 d.P.R. 1199/1971
Disciplina il rapporto dell’amministrazione, trasmesso nel corso dell’istruttoria del ricorso straordinario.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Prevede lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
artt. 33 e seguenti d.P.R. 394/1999
Disciplinano l’attività dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
art. 30 d.P.R. 394/1999
Consente, nel quadro normativo richiamato, la preposizione allo Sportello anche di un funzionario regionale, senza incidere sulla natura statale dell’ufficio.
art. 117, comma 2, lettera b), Cost.
Riserva allo Stato la materia dell’immigrazione; tale riserva impedisce di qualificare come regionali gli atti dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
art. 23, comma 4, Statuto speciale della Regione Siciliana
Delimita l’ambito dei ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, che non comprende gli atti statali in materia di immigrazione.
art. 11 c.p.a.
termine perentorio di tre mesi
Consente di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda erroneamente proposta, se essa viene riproposta davanti all’autorità giudiziaria o amministrativa competente entro il termine indicato.
d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138
Disciplina le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di lavoro e previdenza sociale, ma non modifica la natura statale delle funzioni esercitate dal funzionario regionale presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
art. 22, comma 16, d.lgs. 286/1998
In assenza delle norme di attuazione previste per le Regioni a statuto speciale, i rapporti tra Stato e Regione Siciliana restano regolati dall’Intesa istituzionale richiamata nel parere.
Massime di principio
- Gli atti adottati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione sono atti statali, poiché lo Sportello è un’articolazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo; tale qualificazione non muta per il fatto che il procedimento sia affidato a un funzionario regionale.
- La collaborazione organizzativa o l’avvalimento di strutture e funzionari regionali nell’esercizio di funzioni statali non trasferisce la titolarità della funzione e non trasforma in regionali gli atti adottati nell’ambito della funzione statale.
- La riserva allo Stato della materia dell’immigrazione prevista dall’art. 117, comma 2, lettera b), Cost. esclude che gli atti dello Sportello Unico per l’Immigrazione possano essere impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
- Quando un ricorso amministrativo sia proposto davanti a un’autorità diversa da quella competente, l’art. 11 c.p.a. consente la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda se essa viene riproposta entro tre mesi dalla notificazione della decisione, senza pregiudizio per le decadenze già maturate.
- Ai fini del termine previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 rileva la ricezione del preavviso di rigetto da parte dell’interessato, non la data di sottoscrizione del preavviso.
Ricorso straordinario contro i rigetti di domande di nulla osta nel decreto flussi
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto al Presidente della Regione Siciliana da un cittadino extracomunitario contro sette provvedimenti di rigetto di domande di nulla osta presentate nell’ambito delle procedure per l’ingresso in Italia per lavoro subordinato, anche stagionale, e autonomo. Gli atti erano stati adottati il 29 e 30 marzo 2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa.
Premesse procedimentali e motivi del ricorso
Il ricorrente aveva presentato le domande il 5 febbraio 2025. Dopo la ricezione di preavvisi di rigetto privi di data, gli erano stati notificati i provvedimenti definitivi senza, secondo la prospettazione del ricorrente, una concreta possibilità di presentare osservazioni e ulteriore documentazione.
Il ricorso deduceva:
- la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che l’assenza della data nei preavvisi avrebbe impedito di calcolare il termine di dieci giorni per il contraddittorio;
- la violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, prospettando una carenza in astratto del potere amministrativo;
- in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati.
L’amministrazione aveva chiarito che il termine previsto dall’art. 10-bis decorreva dalla ricezione dei preavvisi.
Ricevibilità e questione preliminare
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo e regolare sotto il profilo fiscale. Il Consiglio ha tuttavia esaminato preliminarmente l’individuazione dell’autorità competente a conoscere dell’impugnazione.
L’Ufficio legislativo e legale della Regione aveva ipotizzato l’inammissibilità perché gli atti non sarebbero stati definitivi e avrebbero dovuto essere preceduti da ricorso gerarchico al dirigente generale regionale. Il Consiglio non ha condiviso questa ricostruzione: la ragione dell’inammissibilità non è il carattere non definitivo degli atti, ma la loro natura statale.
Natura dello Sportello Unico per l’Immigrazione
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione è istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 ed è disciplinato dagli artt. 33 e seguenti del d.P.R. n. 394/1999.
La materia dell’immigrazione è riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma 2, lettera b), Cost. Il fatto che in Sicilia le funzioni dello Sportello possano essere esercitate anche da un funzionario del Dipartimento regionale del lavoro, nell’ambito della collaborazione prevista tra Stato e Regione, non modifica la natura statale dell’ufficio e degli atti adottati.
Il Consiglio ha sottolineato che il modello organizzativo di avvalimento non trasferisce la titolarità della funzione. Lo Sportello resta un’articolazione della Prefettura e l’Amministrazione dell’Interno conserva la legittimazione passiva rispetto agli eventuali contenziosi relativi ai suoi atti.
Superamento di precedenti orientamenti
Il parere richiama precedenti del CGARS che avevano attribuito rilievo agli effetti territoriali degli atti dello Sportello e avevano ritenuto competente il Presidente della Regione Siciliana. Le Sezioni riunite hanno ribadito l’opposto indirizzo, fondato sulla natura statale della disciplina dell’immigrazione e sulla collocazione organizzativa dello Sportello presso la Prefettura.
È inoltre richiamato il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 01166/2017, che aveva accolto la richiesta di riesame di un precedente parere e aveva riconosciuto la natura statale degli atti dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Il parere menziona anche il precedente n. 2062/2015, nel quale era stata affermata la medesima qualificazione.
Conservazione degli effetti della domanda
Poiché il ricorso è stato proposto davanti al Presidente della Regione Siciliana anziché al Presidente della Repubblica o al giudice amministrativo territorialmente competente, il Consiglio ha applicato l’art. 11 c.p.a.
Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze già maturate, a condizione che il ricorrente riproponga la domanda:
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; oppure
- in alternativa, con ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale,
entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Regione Siciliana in conformità al parere.
Censure rimaste assorbite
La questione relativa alla mancata indicazione della data nei preavvisi di rigetto è rimasta assorbita dall’inammissibilità del ricorso. Il Consiglio ha comunque rilevato che, ai fini del termine per presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, appare rilevante la data di ricezione del preavviso.
È stato inoltre considerato non chiaro il nesso tra la mancata indicazione della data di sottoscrizione dei preavvisi e la dedotta carenza in astratto del potere, che riguarda invece l’assenza di una norma attributiva del potere amministrativo.
Conclusioni
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. La domanda cautelare è stata assorbita. È stata fatta salva la possibilità di riproporre la domanda davanti all’autorità competente entro il termine e secondo le modalità indicati nella motivazione.
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