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Parere

Parere n. 35/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal sig. Salvatore Nigro, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Tramontana, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti di rigetto delle seguenti domande di richiesta di nulla osta, nell’ambito del decreto flussi: 1) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106682; 2) Codice Pratica PRG/L/Q/2025/106684; 3) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106686; 4) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106688; 5) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106691; 6) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106693; 7) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106696; 8) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106701; 9) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106705; 10) Codice Pratica P-RG/L/Q/2025/106707, emessi l’1 aprile 2025 dalla Regione Siciliana – Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa – Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative – Servizio XIII, Centro per l’impiego di Ragusa, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale frattanto adottato e non conosciuto dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202500199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione di dieci provvedimenti di rigetto di domande di nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi, adottati il 1° aprile 2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato dieci provvedimenti di rigetto di domande di nulla osta presentate il 5 febbraio 2025 nell’ambito del decreto flussi. Ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che i preavvisi di rigetto, privi di data, gli avrebbero impedito di calcolare il termine di dieci giorni per presentare osservazioni e di esercitare il contraddittorio procedimentale; dall’altro, la violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, prospettando una carenza in astratto del potere amministrativo. La questione preliminare esaminata dal Collegio riguarda però l’ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, in ragione della natura statale o regionale degli atti adottati dal funzionario regionale preposto allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Ragusa.

Il parere

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, assorbendo la domanda cautelare. Ha ritenuto che l’inammissibilità non dipenda dalla non definitività degli atti, come sostenuto dall’Ufficio legislativo e legale regionale, ma dalla loro provenienza da un’autorità statale. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione è infatti istituito presso la Prefettura-UTG ed esercita funzioni disciplinate dalla normativa statale sull’immigrazione, materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma 2, lettera b), Cost. La nomina di un funzionario regionale quale responsabile del procedimento, resa possibile dal modello di collaborazione e avvalimento tra Stato e Regione, non trasforma lo Sportello in un organo regionale né modifica la natura statale degli atti o la legittimazione passiva dell’Amministrazione dell’Interno. Il ricorso avrebbe quindi dovuto essere proposto al Presidente della Repubblica, oppure davanti al TAR competente. Il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 11 c.p.a., facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda a condizione che il ricorrente la riproponga entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale conforme al parere, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, alternativamente, mediante ricorso giurisdizionale al TAR. Le censure relative alla data dei preavvisi di rigetto sono rimaste assorbite; il Collegio ha comunque osservato che la data rilevante ai fini dell’art. 10-bis sarebbe quella di notificazione e che non risultava comprensibile il collegamento tra l’assenza della data nei preavvisi e la prospettata carenza di potere.

Osservazioni

Ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana

Il ricorso è inammissibile perché gli atti impugnati, pur adottati da un funzionario del Dipartimento regionale del lavoro, sono stati emanati nell’ambito dello Sportello Unico per l’Immigrazione, articolazione della Prefettura-UTG e organo operante in materia di competenza statale. Non rileva, ai fini della qualificazione dell’atto, la provenienza personale del funzionario né il modello organizzativo di collaborazione o avvalimento tra Stato e Regione.

Natura statale degli atti dello Sportello Unico per l’Immigrazione

La disciplina degli atti impugnati deriva dagli artt. 22 e seguenti del d.lgs. n. 286/1998 e dagli artt. 33 e seguenti del d.P.R. n. 394/1999, come modificato dal d.P.R. n. 334/2004. La materia dell’immigrazione è riservata allo Stato dall’art. 117, comma 2, lettera b), Cost.; in assenza delle norme di attuazione previste per le Regioni a statuto speciale dall’art. 22, comma 16, del d.lgs. n. 286/1998, la collaborazione regionale non altera la natura statale dello Sportello e dei relativi provvedimenti.

Irrilevanza della non definitività degli atti

L’Ufficio legislativo e legale aveva prospettato l’inammissibilità per la mancata definitività dei provvedimenti e la necessità di un previo ricorso gerarchico regionale. Il Collegio ha escluso che tale sia la ragione corretta dell’inammissibilità: il vizio deriva invece dalla scelta dell’autorità cui è stato presentato il ricorso straordinario, poiché gli atti non sono regionali.

Censure sui preavvisi di rigetto e carenza di potere

Le doglianze relative all’assenza della data nei preavvisi di rigetto sono assorbite. Il Collegio ha osservato che, ai fini del termine previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rileva la data di notificazione del preavviso e che non è chiaro il nesso tra l’assenza della data di sottoscrizione e la prospettata carenza in astratto del potere.

Riproposizione della domanda

In applicazione dell’art. 11 c.p.a., sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché il ricorrente la riproponga entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale conforme al parere, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, mediante ricorso giurisdizionale al TAR.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina l’ammissibilità del ricorso straordinario, ma nel caso concreto il Collegio individua la ragione dell’inammissibilità nella natura statale degli atti impugnati e nell’incompetenza del Presidente della Regione Siciliana.

  • art. 9, d.P.R. n. 1199/1971

    Richiamato con riferimento al rapporto dell’amministrazione resistente trasmesso nel corso dell’istruttoria.

  • art. 10-bis, legge n. 241/1990

    Il termine per la presentazione delle osservazioni decorre dalla notificazione del preavviso di rigetto; l’assenza della data di sottoscrizione del preavviso non è stata ritenuta decisiva ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

  • art. 21-septies, legge n. 241/1990

    La prospettata carenza in astratto del potere non è stata esaminata nel merito perché la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 117, comma 2, lettera b), Costituzione

    Riserva allo Stato la materia dell’immigrazione; tale riserva impedisce di qualificare come regionali gli atti dello Sportello Unico per l’Immigrazione adottati nell’esercizio di funzioni disciplinate dalla normativa statale.

  • art. 22, d.lgs. n. 286/1998

    Prevede lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-UTG e costituisce una delle basi normative della natura statale dell’ufficio e dei relativi procedimenti.

  • art. 22, comma 16, d.lgs. n. 286/1998

    Prevede l’emanazione di norme di attuazione per le Regioni a statuto speciale; il Collegio rileva che tali norme non risultano ancora emanate per la Sicilia.

  • artt. 33 e seguenti, d.P.R. n. 394/1999

    Disciplinano lo Sportello Unico per l’Immigrazione e le relative funzioni, confermandone l’incardinamento presso la Prefettura-UTG.

  • art. 30, d.P.R. n. 394/1999

    Consente, nel quadro normativo richiamato, la preposizione allo Sportello anche di un funzionario regionale, senza che ciò modifichi la natura statale dell’ufficio.

  • art. 23, comma 4, Statuto speciale della Regione Siciliana

    Delimita l’ambito dei ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, che non comprende gli atti statali adottati in materia riservata allo Stato.

  • art. 11, c.p.a.

    Consente di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda quando essa sia riproposta davanti all’autorità competente entro tre mesi dalla notificazione della decisione.

  • d.P.R. n. 1138/1952

    Disciplina le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di lavoro e previdenza sociale; il fatto che un funzionario regionale svolga funzioni degli organi statali non rende regionali gli atti adottati nell’ambito dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell’individuazione dell’autorità competente a decidere un ricorso straordinario, la natura statale o regionale dell’atto dipende dalla materia, dalla base normativa del potere e dall’incardinamento funzionale dell’ufficio, non dalla sola appartenenza amministrativa del funzionario che lo ha adottato.
  • Gli atti dello Sportello Unico per l’Immigrazione, istituito presso la Prefettura-UTG e operante sulla base della normativa statale in materia di immigrazione, sono atti statali anche quando il responsabile del procedimento o l’autorità procedente sia un funzionario regionale in virtù di un modello di collaborazione o avvalimento.
  • La collaborazione organizzativa della Regione nell’esercizio di funzioni statali non altera la natura giuridica dell’ufficio statale, né trasferisce alla Regione la legittimazione passiva relativa alle controversie sugli atti adottati nell’esercizio di tali funzioni.
  • Quando un ricorso straordinario sia proposto davanti a un’autorità incompetente per la natura dell’atto impugnato, l’art. 11 c.p.a. consente la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda se questa viene riproposta davanti all’autorità competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione.
  • Ai fini del termine per presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, assume rilievo la data di notificazione del preavviso di rigetto, in quanto momento dal quale il destinatario può esercitare il contraddittorio procedimentale.

Ricorso straordinario contro i rigetti di nulla osta nell’ambito del decreto flussi

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro dieci provvedimenti di rigetto di domande di nulla osta al lavoro subordinato di cittadini extracomunitari, adottati il 1° aprile 2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-UTG di Ragusa. Il ricorso è stato presentato al Presidente della Regione Siciliana.

Premesse e contenuto delle domande

Le domande erano state presentate il 5 febbraio 2025 nell’ambito delle procedure del decreto flussi. Il ricorrente ha riferito di aver ricevuto preavvisi di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, privi di data, e di avere ricevuto i provvedimenti definitivi senza la possibilità di presentare osservazioni e ulteriore documentazione. Ha quindi contestato la lesione del contraddittorio procedimentale.

Il ricorso è stato proposto il 28 luglio 2025, entro il termine di centoventi giorni dall’adozione degli atti, ed è stato ritenuto ricevibile sotto il profilo temporale e regolare sotto il profilo fiscale.

Motivi di ricorso

Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea presupposizione. Secondo il ricorrente, l’assenza della data nei preavvisi avrebbe impedito di calcolare il termine di dieci giorni per presentare osservazioni.

Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, prospettando una carenza in astratto del potere amministrativo e sostenendo che l’omessa indicazione della data avrebbe impedito di verificare la sussistenza della base normativa del potere esercitato.

Questione preliminare sulla competenza

L’Ufficio legislativo e legale della Regione aveva ipotizzato l’inammissibilità del ricorso perché i provvedimenti non sarebbero stati definitivi e avrebbero dovuto essere preceduti da un ricorso gerarchico al dirigente generale regionale. Il Collegio non ha condiviso questa impostazione.

La ragione dell’inammissibilità è stata individuata nella natura statale degli atti impugnati. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione è istituito presso la Prefettura-UTG ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 ed è disciplinato dagli artt. 33 e seguenti del d.P.R. n. 394/1999, come modificato dal d.P.R. n. 334/2004.

Natura statale dello Sportello Unico per l’Immigrazione

La materia dell’immigrazione rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera b), Cost. Tale materia resta estranea all’ambito dei ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana delineato dall’art. 23, comma 4, dello Statuto speciale.

Il fatto che il responsabile dello Sportello sia un funzionario del Dipartimento regionale del lavoro non modifica questa conclusione. In Sicilia, la collaborazione regionale trova fondamento nel quadro delle norme di attuazione e nell’Intesa istituzionale del 6 febbraio 2006 tra il Ministero dell’Interno e il Dipartimento regionale di protezione civile. Tale collaborazione può comportare anche la nomina di un funzionario regionale quale responsabile del procedimento, ma non trasforma lo Sportello, che resta un’articolazione della Prefettura-UTG, in un organo regionale.

Il Collegio ha richiamato precedenti orientamenti del CGARS e del Consiglio di Stato, compresi il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 01166/2017, e precedenti del CGARS, rilevando che l’indirizzo corretto è quello secondo cui gli atti dello Sportello Unico per l’Immigrazione sono atti statali. Sono stati inoltre considerati alcuni precedenti difformi, nei quali era stata valorizzata la ricaduta territoriale degli effetti degli atti, ma il Collegio ha ritenuto tale criterio non decisivo.

Assorbimento delle censure procedimentali

La declaratoria di inammissibilità ha assorbito l’esame della domanda cautelare e dei motivi relativi all’art. 10-bis e all’art. 21-septies della legge n. 241/1990.

Il Collegio ha comunque osservato che la data rilevante per il decorso del termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis è quella della notificazione del preavviso, non necessariamente quella della sua sottoscrizione. Ha inoltre ritenuto non comprensibile il collegamento prospettato dal ricorrente tra l’assenza della data nei preavvisi e una carenza in astratto del potere amministrativo.

Esito e possibilità di riproposizione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. In applicazione dell’art. 11 c.p.a., sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché il ricorrente la riproponga entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale conforme al parere.

La domanda potrà essere riproposta:

  • con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
  • in alternativa, con ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale amministrativo regionale competente.

La domanda cautelare è stata assorbita dalla definizione in rito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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