Parere n. 34/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora -OMISSIS- (avv. Pasquale Morabito), contro la ASP Messina, per l’annullamento della relazione di visita medica adottata dall’ASP di Messina del -OMISSIS- e del correlato provvedimento, in pari data, della Motorizzazione civile di Messina, limitativo della validità della patente di guida a mesi sei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnnullamento della relazione della Commissione medica locale dell’ASP Messina e del correlato provvedimento della Motorizzazione civile che hanno limitato a sei mesi la validità della patente di guida
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la relazione della Commissione medica locale ex art. 119 del d.lgs. 285/1992, che, pur attestando l’assenza di abuso attuale di sostanze alcoliche, di metaboliti urinari per stupefacenti e di patologie psichiatriche in atto, ha limitato a sei mesi la validità della patente. Ha dedotto la violazione dell’art. 23, comma 4, e dell’Allegato III del d.lgs. 59/2011, nonché sviamento e travisamento dei fatti, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicato il termine ordinario decennale e che la Commissione avrebbe illegittimamente valorizzato un precedente esame relativo all’uso di sostanze psicotrope. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e dell’art. 331 del d.P.R. 495/1992 per omessa indicazione delle ragioni della riduzione del periodo di validità.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto il ricorso tempestivo e ammissibile, poiché il verbale della Commissione medica locale è un atto definitivo impugnabile anche con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 119, comma 5, del d.lgs. 285/1992. Nel merito, ha accolto il ricorso per difetto di motivazione. La Commissione aveva attestato l’assenza di elementi ostativi al rilascio o alla conferma della patente, ma non aveva spiegato perché avesse ridotto la validità a sei mesi. L’art. 331, comma 2, del d.P.R. 495/1992 impone un’attestazione adeguatamente motivata anche quando la validità sia confermata per un periodo inferiore a quello ordinario. Un’eventuale scelta prudenziale correlata alla precedente situazione della ricorrente avrebbe dovuto essere esplicitata e adeguatamente giustificata. L’annullamento non attribuisce direttamente il diritto alla patente con validità decennale: tale risultato potrà derivare soltanto dalla riedizione del potere, previa nuova istanza della parte, ove sussista ancora l’interesse.
Osservazioni
Primo motivo - durata della validità della patente e precedente uso di sostanze psicotrope
La limitazione a sei mesi non può essere giustificata mediante il mero richiamo implicito a una precedente situazione relativa all’uso di sostanze psicotrope. Anche un’eventuale decisione prudenziale deve essere sorretta da un’istruttoria e da una motivazione esplicita, coerente con gli accertamenti attuali, che attestavano l’assenza di abuso di sostanze alcoliche, di metaboliti urinari per stupefacenti e di patologie psichiatriche in atto.
Secondo motivo - obbligo di motivazione della certificazione medica
La riduzione del periodo di validità della patente rispetto al termine ordinario rientra espressamente nell’art. 331, comma 2, del d.P.R. 495/1992 e richiede un’attestazione adeguatamente motivata. L’omessa indicazione delle ragioni della limitazione determina il difetto di motivazione e l’illegittimità dell’atto.
Norme richiamate
art. 119, comma 5, d.lgs. 285/1992
Il verbale della Commissione medica locale costituisce atto definitivo e può essere impugnato anche mediante ricorso straordinario.
«ogni provvedimento amministrativo [...] deve essere motivato»; «La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria».
L’obbligo generale di motivazione impone all’amministrazione di rendere conoscibili i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione, soprattutto quando l’atto sia lesivo.
art. 331, comma 2, d.P.R. 495/1992
«Se [...] prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata».
La riduzione della durata della patente rispetto al termine ordinario richiede una motivazione specifica e adeguata.
art. 23, comma 4, d.lgs. 59/2011
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla durata ordinaria della validità della patente, ma il parere accoglie il ricorso sulla base del difetto di motivazione.
Allegato III del d.lgs. 59/2011
È richiamato dalla ricorrente con riferimento ai requisiti di idoneità alla guida; il parere non ne sviluppa una distinta interpretazione decisiva.
È richiamato dall’art. 331, comma 2, del regolamento quale parametro del termine ordinario di validità della patente.
artt. 97 e 113 Cost.
Secondo il richiamo alla Corte costituzionale, l’obbligo di motivazione è collegato ai principi di buon andamento, imparzialità e tutela giurisdizionale.
Corte costituzionale n. 310/2010
La motivazione assicura la conoscibilità e la trasparenza dell’azione amministrativa, esternando le ragioni e il procedimento logico seguiti dall’amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute della ricorrente nella diffusione del parere.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando un’autorità sanitaria o una commissione medica conferma la validità di una patente per un periodo inferiore a quello ordinario, deve indicare specificamente i presupposti di fatto e le ragioni tecniche o giuridiche della limitazione, anche se gli accertamenti attestano l’assenza di cause ostative attuali.
- L’attestazione dell’assenza di elementi preclusivi alla guida è incompatibile, se non adeguatamente spiegata, con una riduzione della durata della patente: l’amministrazione deve rendere esplicita la diversa valutazione che giustifica la misura prudenziale.
- L’eventuale valorizzazione di precedenti condizioni o accertamenti relativi all’uso di sostanze psicotrope non può restare implicita; deve essere collegata agli esiti dell’istruttoria attuale e illustrata nella motivazione del provvedimento.
- L’annullamento di un provvedimento che abbia limitato la durata della patente per difetto di motivazione non attribuisce automaticamente il termine ordinario di validità, ma impone la riedizione del potere, previa nuova istanza ove necessario e sussista ancora l’interesse della parte.
Limitazione temporale della validità della patente e obbligo di motivazione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da una privata contro la relazione della Commissione medica locale dell’ASP di Messina e il correlato provvedimento della Motorizzazione civile, che avevano limitato a sei mesi la validità della patente di guida.
Premesse e oggetto del ricorso
La Commissione medica locale, prevista dall’art. 119 del d.lgs. 285/1992, aveva accertato che non risultavano abuso attuale di sostanze alcoliche, metaboliti urinari per stupefacenti o patologie psichiatriche in atto. Nonostante tali risultanze, aveva riconosciuto la validità della patente per soli sei mesi.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento della relazione e del provvedimento collegato, sostenendo che, in presenza di requisiti fisici e psichici favorevoli, avrebbe dovuto essere applicato il termine ordinario di dieci anni. Ha inoltre contestato l’utilizzazione di un precedente esame relativo all’uso di sostanze psicotrope e ha dedotto l’assenza di una motivazione specifica sulla riduzione della durata della patente.
Ammissibilità del ricorso straordinario
Il Consiglio ha ritenuto il ricorso tempestivo e ammissibile. L’art. 119, comma 5, del d.lgs. 285/1992 prevede infatti l’impugnabilità del verbale della Commissione medica locale anche mediante ricorso straordinario, trattandosi di atto definitivo.
Obbligo generale di motivazione
L’art. 3 della l. 241/1990 impone che ogni provvedimento amministrativo sia motivato mediante l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione, in rapporto alle risultanze dell’istruttoria.
Il parere richiama la Corte costituzionale, sentenza n. 310 del 2010, secondo cui l’obbligo di motivazione assicura la conoscibilità e la trasparenza dell’azione amministrativa, costituisce corollario dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost. e consente al destinatario di esercitare il diritto di tutela giurisdizionale garantito dall’art. 113 Cost.
Obbligo specifico per la riduzione della durata della patente
L’art. 331, comma 2, del d.P.R. 495/1992 stabilisce che, quando il medico accertatore preveda la conferma della validità della patente per un termine inferiore a quello ordinario previsto dall’art. 126 del Codice della strada, deve rilasciare un’attestazione adeguatamente motivata.
La prescrizione si applica anche quando non venga negata l’idoneità alla guida, ma venga semplicemente ridotta la durata della validità del titolo. La motivazione deve quindi spiegare perché, a fronte dell’assenza di cause ostative attuali, sia necessario fissare un termine particolarmente breve.
Valutazione del Consiglio
Il verbale impugnato è risultato privo di motivazione nella parte relativa alla durata semestrale. La Commissione aveva attestato l’assenza degli elementi preclusivi indicati nel referto, ma non aveva chiarito le ragioni per cui la patente non potesse essere rinnovata per il periodo ordinario.
Il Consiglio ha precisato che anche un’eventuale scelta prudenziale collegata alla precedente situazione della ricorrente avrebbe dovuto essere esplicitata e adeguatamente giustificata. Non è sufficiente che tale ragione resti implicita né che emerga soltanto dalla ricostruzione successiva dell’amministrazione.
Esito e limiti dell’annullamento
Il ricorso è stato accolto e l’atto è stato annullato per difetto di motivazione. L’accoglimento non comporta, tuttavia, il riconoscimento automatico della patente con validità decennale. La maggiore durata potrà essere stabilita soltanto mediante la riedizione del potere amministrativo, previa nuova istanza della parte, qualora sussista ancora un interesse concreto, poiché dopo la scadenza del termine semestrale non risultava presentata una richiesta di rinnovo.
Tutela dei dati personali
Il parere dispone l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003, dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies del d.lgs. 196/2003.
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