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Parere

Parere n. 277/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Prefettura –UTG- di -OMISSIS- avverso il provvedimento k10/664703 del 29 gennaio 2021 di diniego di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202401004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’interno il 29 gennaio 2021

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. L’Amministrazione aveva rilevato, da un lato, l’interruzione della residenza legale ultradecennale a seguito della cancellazione anagrafica per irreperibilità e, dall’altro, l’insufficienza dei redditi rispetto alla composizione del nucleo familiare. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che la legge non richiederebbe una residenza ininterrotta e contestando l’indisponibilità di redditi adeguati. Il Ministero ha chiesto il rigetto, evidenziando la completezza dell’istruttoria e il carattere preliminare e decisivo del mancato requisito della residenza. È stato inoltre rilevato che il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 era stato comunicato all’interessato, rimasto inerte.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. In via preliminare ha dato atto del rispetto del contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente presso il difensore, senza che fossero presentate osservazioni. Nel merito, ha affermato che il requisito del risiedere legalmente da almeno dieci anni in Italia, previsto dall’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, implica la continuità della residenza nel periodo prescritto. Le risultanze anagrafiche costituiscono tuttavia una presunzione semplice, superabile mediante prova contraria. La cancellazione anagrafica per irreperibilità non determina automaticamente l’assenza della residenza legale, poiché l’interessato può dimostrare altrimenti la permanenza effettiva e legale sul territorio, anche mediante buste paga o altra documentazione idonea. Nel caso concreto il ricorrente non ha fornito elementi contrari alla presunzione derivante dalla cancellazione anagrafica e si è limitato a contestare in astratto la necessità della continuità della residenza. Il rigetto è stato inoltre ritenuto giustificato dall’insufficienza dei redditi, non adeguatamente contestata né superata da documentazione comprovante particolari condizioni soggettive.

Osservazioni

Requisito della residenza legale ultradecennale

Il requisito previsto dall’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992 richiede che la residenza legale in Italia si riferisca al periodo complessivo di almeno dieci anni e non può essere vanificato da interruzioni prive di limite. Le risultanze anagrafiche hanno valore di presunzione semplice e possono essere superate dall’interessato con elementi contrari.

Cancellazione anagrafica per irreperibilità

La cancellazione dalle liste anagrafiche per irreperibilità non determina automaticamente la violazione delle norme sull’iscrizione anagrafica né esclude, di per sé, la residenza legale. L’interessato deve però fornire la prova della continuità della residenza, ad esempio mediante documentazione lavorativa o altra evidenza idonea. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita.

Onere di superamento della presunzione anagrafica

L’onere di introdurre e dimostrare gli elementi contrari alla presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche grava sul richiedente la cittadinanza, in quanto soggetto interessato a dimostrare la sussistenza del requisito della residenza legale continuativa.

Adeguatezza dei redditi

Il ricorrente non è risultato titolare di redditi adeguati e sufficienti in relazione al proprio nucleo familiare. Le asserite condizioni soggettive particolari, oltre a non essere sufficienti a superare i presupposti normativi, non sono state documentate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992

    risiedere legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    Il requisito della residenza legale ultradecennale deve essere riferito a un periodo continuativo; tuttavia la continuità può essere dimostrata anche in presenza di una cancellazione anagrafica, se l’interessato supera con prova contraria la presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche.

  • art. 1, comma 2, lettera a), d.P.R. n. 572/1993

    si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica

    La cancellazione anagrafica per irreperibilità non comporta automaticamente l’assenza della residenza legale, potendo l’interessato provare altrimenti la permanenza sul territorio nazionale.

  • art. 43 cod. civ.

    La norma è richiamata con riferimento alla nozione di residenza.

    La nozione civilistica di residenza sostiene la possibilità di dimostrare la residenza effettiva attraverso elementi diversi dalla sola risultanza anagrafica.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    La norma è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

    Il preavviso di rigetto assicura il contraddittorio procedimentale; nel caso concreto l’interessato è stato invitato a presentare osservazioni, ma non si è avvalso della facoltà.

  • art. 4, comma 2, legge n. 91/1992

    vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età

    La disposizione è richiamata quale conferma dell’importanza della continuità della residenza legale nella disciplina della cittadinanza.

  • articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, la base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle informazioni identificative.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per residenza, il requisito della residenza legale almeno decennale previsto dall’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992 deve essere riferito a un periodo continuativo e non può essere interpretato nel senso di ammettere interruzioni prive di limiti.
  • Le risultanze anagrafiche relative alla residenza costituiscono una presunzione semplice e non una prova assoluta; la cancellazione anagrafica per irreperibilità non esclude automaticamente la residenza legale, purché l’interessato fornisca elementi concreti e documentati idonei a dimostrare la continuità della permanenza in Italia.
  • L’onere di superare la presunzione derivante dalla cancellazione anagrafica grava sul richiedente la cittadinanza, che deve allegare e dimostrare gli elementi contrari, non essendo sufficiente contestare in astratto la rilevanza dell’interruzione anagrafica.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la mancanza di redditi adeguati e sufficienti rispetto alla composizione del nucleo familiare può concorrere a fondare il diniego, quando il richiedente non contesti specificamente il dato o non documenti circostanze soggettive idonee a giustificare una diversa valutazione.

Diniego di cittadinanza italiana per residenza e reddito

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino bengalese contro il Ministero dell’interno e la Prefettura competente, avverso il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.

Premesse e richiesta

L’istanza di cittadinanza era stata presentata il 6 ottobre 2016. Il Ministero dell’interno aveva respinto la domanda per due ragioni: la mancanza della residenza legale ultradecennale continuativa, a causa della cancellazione dalle liste anagrafiche per irreperibilità intervenuta il 17 marzo 2015, e l’insufficienza dei redditi dichiarati e accertati rispetto a un nucleo familiare composto dal richiedente, dalla moglie e da due figli.

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la legge non richiederebbe il carattere ininterrotto della residenza e ha contestato la valutazione relativa ai redditi.

Contraddittorio procedimentale e consultivo

Il Ministero aveva comunicato all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, assegnandogli il termine di dieci giorni per presentare osservazioni. Il ricorrente non aveva dato seguito alla comunicazione.

Nel procedimento consultivo la relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente presso il difensore il 17 dicembre 2025, affinché potesse esercitare le proprie facoltà difensive. Anche in questa fase non sono state presentate osservazioni. La Sezione ha pertanto ritenuto rispettato il principio del contraddittorio.

Requisito della residenza legale

La Sezione ha richiamato il proprio precedente parere n. 1461 del 22 dicembre 2025 e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, il richiedente deve aver risieduto legalmente in Italia per almeno dieci anni. Tale requisito implica la continuità della residenza nel periodo prescritto.

La Sezione ha tuttavia precisato che le risultanze anagrafiche non hanno valore assoluto, ma costituiscono una presunzione semplice. Pertanto, la cancellazione anagrafica per irreperibilità non determina automaticamente l’assenza della residenza legale. L’interessato può dimostrare la continuità della permanenza in Italia attraverso elementi contrari, come buste paga attestanti la prosecuzione senza interruzioni di un rapporto di lavoro eseguito sul territorio nazionale.

Questa impostazione è stata ricavata anche dall’art. 1, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 572 del 1993, secondo cui è legalmente residente chi soddisfa le condizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa sull’ingresso e soggiorno degli stranieri e da quella sull’iscrizione anagrafica.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato il ricorrente si è limitato a contestare in astratto la rilevanza della cancellazione anagrafica, sostenendo che la legge non imporrebbe una residenza ininterrotta. Non ha però prodotto elementi concreti idonei a dimostrare la permanenza legale in Italia durante il periodo interessato.

La Sezione ha quindi ritenuto non superata la presunzione semplice derivante dalle risultanze anagrafiche. L’onere di introdurre e dimostrare la prova contraria gravava sul ricorrente, in quanto soggetto interessato a dimostrare il possesso del requisito della residenza legale.

Requisito reddituale

Il diniego risultava inoltre fondato sull’insufficienza dei redditi percepiti e dichiarati rispetto alla composizione del nucleo familiare. La Sezione ha rilevato che tale circostanza non era stata adeguatamente contestata nel ricorso.

Le argomentazioni difensive relative a particolari condizioni soggettive del ricorrente non sono state ritenute sufficienti a superare i presupposti normativi e, comunque, non erano state documentate.

Conclusioni

Considerata sia la mancata dimostrazione della continuità della residenza legale ultradecennale sia l’insufficienza dei redditi, la Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 10 del regolamento UE 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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