Cassazione Civile, Ordinanza n. 18667/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso IRPEF presentata da un ex dipendente di banca, poi deceduto e sostituito in giudizio dai suoi eredi, per ottenere la restituzione di imposte ritenute su una prestazione in capitale erogata da un fondo pensione complementare aziendale, a seguito della liquidazione del fondo e della trasformazione della rendita in capitale. Il contribuente sosteneva che il fondo avesse calcolato in modo errato le ritenute e che l’importo dovesse beneficiare dell’abbattimento dell’imponibile previsto dalle norme TUIR richiamate. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso, mentre la C.T.R. lo aveva accolto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo formalmente rubricato come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando: 1) che la C.T.R. avesse ritenuto probatoriamente sufficienti i documenti prodotti dal contribuente per dimostrare i contributi versati al fondo, senza esaminare la questione del cd. incrocio contributivo e degli accordi aziendali; 2) che avesse applicato indebitamente la riduzione dell’imponibile all’87,50%, tipica delle prestazioni periodiche, a una prestazione una tantum, che invece andava tassata per intero, senza abbattimento del 12,50%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo sia nella parte relativa all’omesso esame del fatto decisivo concernente la natura e rilevanza dei contributi versati al fondo, sia nella parte relativa alla violazione di legge sulla tassazione della prestazione erogata in unica soluzione. In particolare, ha affermato che la prestazione in capitale proveniente dal fondo di previdenza complementare per personale bancario va tassata secondo il medesimo regime della pensione integrativa cui sostituisce, ma senza poter detrarre i contributi non obbligatori per legge; inoltre, la riduzione dell’imponibile all’87,50% spetta solo per le erogazioni periodiche e non per quelle una tantum. La sentenza della C.T.R. è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei resistenti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
"Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse in parte effettivamente riconducibile al vizio motivazionale denunciato, per mancato esame del fatto decisivo relativo al cd. incrocio contributivo.
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Disciplina la tassazione separata del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità/somme equiparate; nel caso, la Corte lo richiama per chiarire il regime fiscale della prestazione e il criterio di calcolo dell’imposta.
art. 16 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Individua i redditi soggetti a tassazione separata, tra cui il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti commisurate alla durata del rapporto di lavoro.
art. 48 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
I contributi previdenziali e assistenziali non concorrono a formare il reddito solo se versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La prestazione in capitale erogata dal fondo di previdenza complementare è qualificata come reddito della stessa categoria della pensione integrativa sostituita, con applicazione del medesimo regime fiscale.
art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La riduzione dell’imponibile al 87,50% è riconosciuta solo per le pensioni complementari corrisposte in forma di trattamento periodico.
art. 48-bis d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Conferma che l’abbattimento dell’imponibile opera per le erogazioni periodiche e non per le prestazioni in unica soluzione.
È richiamato come parametro per il trattamento di fine rapporto nel sistema della tassazione separata.
Massime di principio
- La prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare aziendale, quando sostituisce la pensione integrativa, va assoggettata al regime fiscale della prestazione sostituita, ma l’imponibile non può essere ridotto sottraendo contributi che non siano stati versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
- La riduzione dell’imponibile all’87,50% prevista dalla disciplina fiscale delle pensioni complementari spetta solo alle erogazioni in forma periodica; non è applicabile alle dazioni una tantum erogate in capitale.
- Ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione quando la sentenza di merito trascuri un profilo fattuale centrale, come la natura dei contributi e la questione degli accordi aziendali rilevanti per la tassazione.
- L’erronea qualificazione della rubrica del motivo di ricorso non comporta inammissibilità quando dal suo contenuto sia chiaramente individuabile il vizio dedotto, consentendo la riqualificazione giuridica della censura.
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