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Sentenza

Sentenza del 30/09/2025 n. 1075 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia recuperava l’imposta di registro, ritenendo decaduta l’agevolazione per la piccola proprietà contadina in seguito alla cessione, entro il quinquennio, di terreni agricoli e fabbricati rurali situati a Fondi (LT). Ha dedotto: 1) insufficiente motivazione dell’atto; 2) violazione dell’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009 e dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 228/2001, sostenendo che la cessione non aveva interrotto la continuità della conduzione, poiché il bene era rimasto nell’ambito della stessa famiglia coltivatrice; 3) errata riliquidazione dell’imposta per applicazione non corretta della tariffa.

La decisione

Con sentenza del 29 aprile 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Latina, in composizione collegiale, ha accolto il ricorso e annullato l’avviso di liquidazione. Ha rigettato il primo motivo: l’atto era sufficientemente motivato, avendo indicato che la cessione nel quinquennio comportava la perdita dell’agevolazione, e tale motivazione aveva consentito alla società di difendersi. Ha accolto il motivo sulla continuità della conduzione: la cessione dalla società agricola unipersonale al socio unico e amministratore, persona fisica qualificata IAP e iscritto alla relativa gestione previdenziale, non aveva interrotto la coltivazione né mutato sostanzialmente il soggetto conduttore; il fondo era rimasto nella stessa famiglia coltivatrice. La Corte ha quindi escluso la decadenza e annullato l’atto. Il terzo motivo sulla tariffa non è stato esaminato autonomamente. Spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009, convertito dalla legge n. 25/2010

    Partendo da tali disposizioni, e tenendo conto della ragione finalistica perseguita dal legislatore , deve dunque ritenersi che i benefici fiscali concessi all'imprenditore agricolo professionale, si applicano anche alle società di capitali agricole sempre che il requisito della iscrizione agli imprenditori agricoli sussista in capo l'amministratore.

    La Corte considera le agevolazioni per la piccola proprietà contadina applicabili anche alle società agricole di capitali, purché l’amministratore possieda la qualifica e il requisito previdenziale richiesti. Questa equiparazione rileva anche nel valutare se una successiva cessione determini decadenza.

  • Art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228

    Consegue che la cessione operata dalla società agricola unipersonale F. ed anche amministratore con la qualifica Ipa , ove la proprietà contadina rimanga nell'ambito familiare , a seguito della cessione , non determina l'esclusione della decadenza dai benefici, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, visto che il socio unipersonale ed amministratore ha inteso rendere più razionale la gestione agraria trasferendola a se stesso persona fisica.

    Nel caso deciso, la cessione al socio unico e amministratore persona fisica, qualificato IAP, non comporta decadenza se la proprietà e la coltivazione restano nell’ambito della stessa famiglia coltivatrice e non viene meno la continuità sostanziale della conduzione.

  • Art. 4, commi 5-bis e 5-ter, del d.lgs. n. 99/2004

    Le agevolazioni in questione non sono riconosciute tout court agli imprenditori agricoli professionali (persone fisiche o società), ma solo a quegli imprenditori agricoli professionali che risultino iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, e che - dall'altro - è la qualità di imprenditore agricolo professionale del socio o dell'amministratore che propaga alla società tale qualità.

    La qualifica di imprenditore agricolo professionale può estendersi alla società tramite il socio o amministratore, ma l’accesso ai benefici richiede anche l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola.

  • Art. 1, comma 3, e art. 2, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 99/2004

    Le agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, già previste per la persona fisica con qualifica di coltivatore diretto, sono estese dall'art. 2, commi 4 e 4-bis, del d.lgs .n. 99 del 2004, anche alle società agricole che, ai sensi dell'art. 1,comma 3, dello stesso decreto, abbiano la veste di imprenditore agricolo professionale . a condizione che al momento dell'applicazione del trattamento agevolato sussista l'ulteriore requisito dell'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura di almeno un socio, se società agricola di persone, di almeno un amministratore, se società agricola di capitali, di un amministratore socio nelle società cooperative.

    Le agevolazioni della piccola proprietà contadina possono spettare anche alle società agricole qualificate come imprenditori agricoli professionali, purché al momento del beneficio sia iscritto alla gestione agricola almeno un socio o, per le società di capitali, un amministratore.

  • Art. 2135 c.c.

    La disposizione è richiamata per individuare l’oggetto agricolo dell’attività societaria, insieme alla composizione familiare della società, nell’applicazione dell’esclusione della decadenza in caso di permanenza del fondo nell’ambito della famiglia coltivatrice.

Massime di principio

  • La cessione entro il quinquennio non determina automaticamente la decadenza dall’agevolazione: occorre verificare se abbia effettivamente interrotto la coltivazione o la conduzione che la disciplina intende garantire.
  • La continuità può sussistere anche quando il terreno passa da una società agricola unipersonale al suo socio unico e amministratore persona fisica, se questi possiede la qualifica IAP e i requisiti previdenziali e continua a condurre il fondo.
  • La distinzione formale tra società e socio non è, da sola, decisiva quando la cessione non modifica sostanzialmente il soggetto che coltiva il fondo e la proprietà resta nell’ambito della stessa famiglia coltivatrice.
  • Per l’estensione delle agevolazioni alle società agricole, la qualifica IAP del socio o amministratore deve accompagnarsi all’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola richiesta dalla normativa.
  • L’avviso di liquidazione è sufficientemente motivato se indica in modo comprensibile il fatto contestato e la ragione giuridica della decadenza, consentendo al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi.

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