Cassazione Civile, Ordinanza n. 28198/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di un appalto di opere pubbliche e da una successiva procedura fallimentare della società appaltatrice. Il fallimento agiva contro il consorzio committente chiedendo il riconoscimento di crediti derivanti da lavori eseguiti, riserve iscritte nella contabilità dell'appalto e danni asseritamente spettanti all'impresa; il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva del curatore per una parte della domanda, aveva quantificato il credito da riserve e la penale per ritardo, ma aveva rigettato la domanda finale del fallimento; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame. Il ricorrente in cassazione articolava tre motivi: 1) contestava l'opponibilità alla procedura fallimentare della cessione pro solvendo di crediti futuri derivanti dall'appalto, sostenendo che i crediti non fossero ancora liquidi ed esigibili al momento della cessione e che comunque l'efficacia verso il fallimento fosse limitata temporalmente, oltre a dedurre che mancasse l'effetto traslativo per mancata apertura del credito corrispettivo; 2) denunciava violazione della disciplina sull'accordo bonario negli appalti pubblici, assumendo che l'accordo del 9/4/2003 non potesse precludere pretese risarcitorie relative a fatti anteriori e che i giudici di merito avessero omesso di esaminare alcune riserve; 3) deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove, mancata considerazione della non contestazione e scostamento dalle conclusioni del consulente tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che la cessione di crediti futuri è opponibile al fallimento solo se i crediti sono determinati o determinabili nei loro elementi, notificati al debitore ceduto e soprattutto già sorti prima della dichiarazione di fallimento; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che la cessione era stata regolarmente comunicata e che il credito al saldo lavori era maturato prima del fallimento, sicché l'opponibilità alla curatela era correttamente affermata. La censura sulla mancata prova del corrispettivo della cessione è stata dichiarata inammissibile perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva assolto l'onere di autosufficienza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità, rilevando che non era chiarito l'oggetto delle pretese asseritamente rinunciate con l'accordo bonario e quindi non era possibile verificare se riguardassero oneri non prevedibili al momento della stipulazione. Sul terzo motivo la Corte ha escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che la doglianza mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito, e che non erano stati dedotti i rigorosi vizi motivazionali ammissibili in cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla cessione di crediti futuri; la Corte ha però applicato il principio per cui il trasferimento del credito futuro si consolida solo quando il credito viene ad esistenza
norma sulla cedibilità del credito evocata nel motivo; la Corte ne ha confermato la compatibilità con la cessione di crediti futuri nei limiti dell'effettivo sorgere del credito
richiamato in tema di opponibilità della cessione al debitore ceduto e alla procedura
richiamato nel motivo in relazione all'appalto e al saldo dei lavori
evocato dal ricorrente; la Corte ha ribadito che la notifica/accettazione non basta se il credito futuro non è ancora sorto alla data del fallimento
richiamato dal ricorrente per sostenere un limite temporale di opponibilità; la Corte non ha accolto tale tesi
il credito futuro non ancora sorto alla data del fallimento resta acquisito alla massa, poiché il trasferimento non può consolidarsi prima dell'effettiva venuta ad esistenza del credito
art. 31-bis L. 109/1994
richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti dell'accordo bonario negli appalti pubblici
art. 149 d.P.R. 554/1999
richiamato dal ricorrente sul perimetro dell'accordo bonario; la Corte ha rilevato l'insufficiente specificazione delle pretese rinunciate
la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o non rileva il fatto non contestato; non è invece censurabile la mera diversa valutazione delle prove
la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o disapplica la regola di valutazione prevista; non se si contesta il prudente apprezzamento del materiale probatorio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come parametro di deduzione delle violazioni di legge denunciate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per delimitare il residuo sindacato di legittimità sui vizi motivazionali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato in dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- La cessione di crediti futuri è opponibile alla procedura fallimentare solo se i crediti siano determinati o comunque determinabili nei loro elementi essenziali, la cessione sia certa e notificata al debitore ceduto, e soprattutto il credito sia sorto prima della dichiarazione di fallimento.
- Se, alla data del fallimento, il credito oggetto di cessione futura non è ancora venuto ad esistenza, l'effetto traslativo non si è consolidato e il credito resta acquisito alla massa fallimentare ex lege.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata senza dimostrare di averle dedotte nei gradi di merito e senza indicare specificamente gli atti in cui ciò è avvenuto.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto; non è consentito trasformare in motivo di legittimità la mera contestazione del prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- L'accordo bonario negli appalti pubblici può spiegare effetti preclusivi solo nei limiti delle pretese effettivamente ricomprese nel suo oggetto, che devono essere specificamente indicate; in difetto di tale specificazione la censura è inammissibile.
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