Cassazione Civile, Ordinanza n. 20412/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario due dinieghi di rimborso emessi dall'amministrazione finanziaria, relativi alle maggiori ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro per gli anni 2012-2014 sugli emolumenti corrisposti a titolo di indennità di missione. Il contribuente sosteneva che tali somme non costituissero reddito imponibile, mentre l'Ufficio riteneva legittima la tassazione. La commissione provinciale accolse i ricorsi e la commissione regionale confermò, ritenendo la missione temporanea e quindi applicabile il regime di non imponibilità dell'art. 51, comma 5, TUIR. In cassazione l'Agenzia dedusse: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe considerato non contestata la durata delle missioni nonostante specifiche contestazioni dell'Ufficio e documenti prodotti; 2) nullità per motivazione contraddittoria o apparente, poiché la CTR aveva richiamato precedenti giurisprudenziali come espressione di un orientamento costante, mentre altri precedenti di segno opposto dimostravano l'assenza di un indirizzo consolidato; 3) violazione dell'art. 51 TUIR, dell'art. 1 l. n. 836/1973, come integrato dalla l. n. 417/1978 e dal d.P.R. n. 513/1978, nonché dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto temporanea la missione valorizzando elementi non decisivi e trascurando i dati rilevanti, oltre ad avere erroneamente computato i giorni di missione senza considerare le interruzioni per ferie, riposi e malattia esclusi dai prospetti del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti del primo e del terzo motivo, ritenendo fondati i rilievi sulla non configurabilità del fatto come non contestato e sull'erroneità dei criteri usati per qualificare la trasferta. Ha invece rigettato il secondo motivo, osservando che il richiamo ai precedenti giurisprudenziali era solo argomentazione di sostegno e non autonoma ratio decidendi. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La contestazione dell'Ufficio, se specifica e supportata da allegazioni documentali, impedisce di ritenere pacifico il fatto dedotto dalla controparte.
art. 51, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
L'indennità di trasferta ha natura retributiva e resta imponibile nei limiti previsti dalla norma; la non imponibilità dipende dal carattere temporaneo del comando e dai limiti economici e temporali previsti.
art. 1 l. 18 dicembre 1973, n. 836
Il limite di temporaneità della trasferta è ancorato anche a un numero massimo di giornate per anno solare, da computarsi al netto delle interruzioni dovute a motivi diversi dal servizio.
art. 1 l. 26 luglio 1978, n. 417
La disciplina sulle missioni temporanee va coordinata con il limite delle giornate annue e con le esclusioni dal computo per interruzioni non di servizio.
art. 1 d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513
Richiamato quale integrazione del quadro normativo sul trattamento fiscale dell'indennità di missione.
Il giudice non può porre a base della decisione fatti non correttamente allegati e provati; la parte che invoca il regime agevolativo deve dimostrarne i presupposti.
Massime di principio
- Ai fini del trattamento fiscale delle indennità di trasferta, il requisito decisivo è la temporaneità del comando del lavoratore in luogo diverso da quello ordinario di lavoro, non la sola durata complessiva del rapporto o della prestazione nel tempo.
- Il fatto può dirsi non contestato solo quando la contestazione avversaria manchi realmente di specificità; una contestazione puntuale, anche se inserita in un atto difensivo corredato da documenti, impedisce l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. in senso favorevole alla controparte.
- Nel computo del limite temporale rilevante per la missione non si possono considerare solo i giorni di effettiva presenza se il dato normativo impone di escludere le interruzioni dovute a cause diverse dal servizio; il conteggio deve essere effettuato secondo i criteri della disciplina speciale applicabile.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali non costituisce autonoma ratio decidendi quando la decisione si fonda su una diversa e autonoma motivazione sostanziale.
- In materia di rimborso di ritenute su indennità di missione, chi invoca la non imponibilità deve allegare e provare i presupposti di legge della trasferta temporanea e del rispetto dei relativi limiti normativi.
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