Cassazione Penale, Sentenza n. 36470/2024 del 01/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il motivo principale del ricorso era la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del Tribunale del Riesame: secondo la Procura il Tribunale aveva valutato i riscontri probatori in modo atomistico e parcellizzato, riducendo le condotte attribuite a Pignataro a una mera disponibilità nei confronti del capo dell'associazione (Tamarisco Domenico) e ritenendo assente una concreta attività di agevolazione del programma criminoso, nonostante elementi quali contatti confidenziali con membri apicali, un incontro in casa dell'imputato l'11/10/2021, captazioni che ne dimostravano la consapevolezza delle attività del sodalizio, la messa a disposizione dell'immobile per un summit e la custodia di 21.000 euro (indicati come proventi), con attribuzione a "zio Antonio".
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Richiamati i principi giurisprudenziali sul contenuto e i limiti del sindacato della legittimità in materia cautelare, il Collegio ha rilevato vizi motivazionali del Tribunale del Riesame sotto i profili della contraddittorietà e della manifesta illogicità. Pur riconoscendo che il Tribunale aveva accertato l'esistenza del vincolo associativo e numerosi elementi indizianti, la Corte ha ritenuto illogica la conclusione che tali elementi dimostrassero solo una disponibilità verso il capo e non una condotta agevolatrice: atti come la messa a disposizione dell'immobile e la custodia di ingenti somme sono ritenuti idonei a mostrare un coinvolgimento rilevante nell'attività del sodalizio. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, senza rideterminare di merito la valutazione probatoria.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale richiamata come titolo di reato (traffico/associazione per il traffico di stupefacenti) cui si riferiva la misura cautelare contestata.
Codice di procedura penale
Richiami sui requisiti formali e sul modello motivazionale che deve caratterizzare l'ordinanza del Tribunale del riesame; la motivazione deve dare conto delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato la decisione.
Codice di procedura penale
Modello di motivazione cui ispirarsi per la struttura del provvedimento, richiamato come riferimento formale nella costruzione della motivazione del riesame.
Codice di procedura penale
Richiama la differenza tra il livello probatorio richiesto per il giudizio di merito e le esigenze meno stringenti proprie della decisione cautelare; il comma 2 (precisione e concordanza degli indizi) non si applica pienamente al giudizio cautelare.
Codice di procedura penale
Stabilisce i rimandi normativi tra le regole sulla misura cautelare e le disposizioni sull'apprezzamento degli indizi (richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192), precisando il diverso grado di incisività richiesto per l'adozione della misura.
Corte di Cassazione - Sez. U.
n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Principio secondo cui la Corte di Cassazione, nel sindacare la motivazione del Tribunale del riesame, deve verificare se il giudice abbia adeguatamente esposto le ragioni che lo hanno portato a ritenere sussistenti gravi indizi, controllando congruenza, logica e rispetto dei principi applicabili, senza però riesaminare i fatti in fatto.
Corte di Cassazione - Sez. 4
n. 17247 del 14/03/2019 (Marando)
Conferma la non omologia tra la nozione di gravi indizi ai fini cautelari e quella richiesta per la condanna; ribadisce il criterio della qualificata probabilità richiesto per le misure.
Corte di Cassazione - Sez. 4
n. 11470 del 09/03/2021 (Scarcello)
Giurisprudenza citata per affermare che, nei reati associativi, la commissione di reati-fine non è necessaria per la configurabilità dell'associazione o per provare la partecipazione; atti collaterali possono essere idonei a dimostrare partecipazione.
Corte di Cassazione - Sez. 3
n. 9459 del 06/11/2015 (Venere)
Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio che la prova della partecipazione associativa può fondarsi su elementi diversi dalla commissione diretta dei reati-fine.
Massime di principio
- Nel sindacato di legittimità sulle misure cautelari la Cassazione verifica la completezza, adeguatezza e logicità della motivazione del giudice di merito, senza poter rivedere i fatti o ricalcolare il peso degli indizi.
- Per i reati associativi non è necessario dimostrare la commissione dei reati-fine da parte del singolo: atti quali la messa a disposizione di beni, la custodia di proventi o la partecipazione a incontri del sodalizio possono integrare una condotta di partecipazione o di agevolazione.
- La valutazione degli indizi in sede cautelare richiede la dimostrazione di una "qualificata probabilità" di responsabilità, standard meno stringente rispetto al giudizio di merito che richiede precisione e concordanza degli indizi.
- Un provvedimento del riesame che riconosca elementi indizianti significativi ma non dia argomentazioni logiche e coerenti per scartare il loro valore agevolatorio può essere annullato per manifesta illogicità.
- In situazioni analoghe, chi impugna un provvedimento cautelare deve contestare la motivazione nel suo complesso (assenza di ragioni giuridiche significative o illogicità evidente); analogamente, il giudice del riesame deve motivare puntualmente perché specifici elementi indizianti non valgano a sostenere la misura.
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