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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3911/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi impugnavano la sentenza di appello di Genova. In particolare: per Said Salim si contestava l'erronea determinazione della pena in relazione all'applicazione della continuazione (art. 81 cod. pen.) con superamento del limite massimo triplo, nonché la modalità di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990; per Atif El Mostafa si contestava un aumento di pena eccessivo a titolo di continuazione interna, con la censura che il giudice avrebbe dovuto considerare il principio attivo effettivo dell'hashish; per Mehdi Fennoni e Jarmouni Ben Haj si contestavano vizi di motivazione relativi al riconoscimento della responsabilità penale, al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) e al diniego delle attenuanti (art. 114 e art. 62-bis cod. pen.), con doglianze sulla valutazione probatoria e sulla considerazione della situazione di disagio sociale/clandestinità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di Salim Said limitatamente alla illegittimità dell'aumento per continuazione che aveva superato il limite massimo consentito (art. 81 cod. pen.), annullando senza rinvio la parte relativa all'aumento e rideterminando la pena detentiva complessiva in sei anni di reclusione; ha rigettato nel resto il ricorso di Said. I ricorsi di Atif El Mostafa, Mehdi Fennoni e Jarmouni Ben Haj sono stati dichiarati inammissibili (motivi ritenuti aspecifici o consistenti in mera impugnazione di valutazioni di merito). Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., devono inoltre versare ciascuno una somma equitativamente determinata di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 81

    art. 81, primo e secondo comma, cod. pen.

    Disciplina della continuazione: l'aumento non può eccedere il triplo della pena inflitta per la violazione più grave; se il giudice di merito supera tale limite, la Cassazione annulla senza rinvio e ridetermina la pena al valore triplo del reato base.

  • codice penale, art. 133

    Principi per la determinazione della pena e del favor rei nella quantificazione complessiva in caso di più reati; può essere legittimo il mantenimento di aumenti per reati satellite se adeguatamente motivato e purché la pena complessiva sia complessivamente diminuita rispetto al primo grado.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    art. 73, comma 5 e comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990

    Comma 5 (lieve entità): la valutazione richiede un esame complessivo di parametri qualitativi e quantitativi e può essere preclusa se un indice assume valore assorbente; comma 7 (circostanza attenuante per collaborazione) può influire sulla pena base ma il suo effetto sui reati ‘satellite’ può essere modulato dal giudice di merito se motivato.

  • codice penale, art. 62-bis

    Circostanze attenuanti generiche: la loro concessione è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito e la Cassazione le sindaca solo se sussistono errori logico-giuridici nella motivazione; la mera esposizione di difficoltà personali o clandestinità non obbliga al riconoscimento.

  • codice penale, art. 114

    Riferito al ruolo marginale: il giudice di merito può escludere l'attenuante se le risultanze (es. intercettazioni) dimostrano piena corresponsabilità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento per i ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • Se la determinazione della pena per continuazione supera il limite del triplo della pena per il reato più grave, la Cassazione annulla senza rinvio e ridetermina la pena al valore triplo del reato base.
  • Il riconoscimento di una circostanza attenuante in appello non impone automaticamente l'applicazione proporzionale su ciascun reato unificato: il giudice di merito può confermare aumenti per reati satellite se fornisce motivazione adeguata e la pena complessiva risulta comunque diminuita rispetto al primo grado.
  • Le censure che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti sono, di norma, inammissibili in Cassazione se non evidenziano errori logico-giuridici o manifesta illogicità nella motivazione.
  • La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis) è discrezionale e solo errori di diritto o motivazioni manifestamente illogiche possono autorizzare il sindacato di legittimità.
  • Per la configurabilità della lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) occorre un esame complessivo degli indici previsti: un elemento (es. quantità o qualità della sostanza) può assumere valore assorbente impedendo il riconoscimento dell'attenuante.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e motivati: doglianze generiche o aspecifiche sono causa di inammissibilità.

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