Cassazione Civile, Ordinanza n. 26916/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un appalto pubblico per lavori stradali affidato a un'associazione temporanea di imprese, con successivo subappalto a una società. Dopo una transazione tra l'ATI e il Comune, le parti stipularono una scrittura privata del 16 dicembre 2011 per la ripartizione delle somme transatte. Il consorzio propose domanda di accertamento negativo sostenendo di non dovere nulla alla società subappaltatrice, perché: a) la scrittura sarebbe invalida o inefficace, essendo stata sottoscritta da un procuratore privo di poteri di rappresentanza sufficienti; b) in ogni caso l'accordo richiedeva un'ulteriore accettazione della società subappaltatrice, che mancava; c) la transazione con il Comune riguardava anche altre vicende e non solo il giudizio riferibile alla società. La controparte resistette e propose domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della quota del 40% dell'importo transatto. In Cassazione il consorzio dedusse tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione del giudicato esterno, assumendo che in altro giudizio si fosse formato giudicato sul difetto di poteri rappresentativi del sottoscrittore; 2) violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione della scrittura privata; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova circa il credito riconosciuto alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la questione del preteso giudicato esterno, fondato sulla mancata proposizione di appello incidentale in un diverso giudizio, non era stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e che la lettura della scrittura privata adottata dalla corte territoriale era plausibile e coerente con il dato letterale. Ha infine rigettato il terzo motivo, precisando che, proposta una domanda di accertamento negativo e una riconvenzionale di credito, l'onere di provare i fatti costitutivi o impeditivi relativi alla diversa imputazione delle somme gravava sul consorzio, il quale non aveva dimostrato che la transazione si riferisse ad altre vicende. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte esclude che le censure prospettate integrino validamente i vizi denunciati.
Il divieto di deposito di atti e documenti nuovi in cassazione non impedisce la rilevazione del giudicato esterno solo quando la relativa sentenza sia stata prodotta correttamente; nel caso concreto, però, la questione era tardiva perché non dedotta in appello.
I canoni ermeneutici sono richiamati per censurare l'interpretazione della scrittura privata, ma la Corte ribadisce che il giudice di legittimità non può sostituire una diversa interpretazione di merito a quella adottata dal giudice territoriale se quest'ultima è plausibile.
La lettura complessiva delle clausole contrattuali deve essere sistematica; la Corte ritiene che la soluzione della corte d'appello fosse coerente con il testo dell'accordo.
L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto e delle circostanze poste a base della diversa imputazione delle somme grava sulla parte che le allega e le invoca a proprio favore; nel caso concreto gravava sul consorzio dimostrare che la transazione riguardasse vicende diverse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione del giudicato esterno in cassazione richiede che la relativa questione sia stata tempestivamente portata all'attenzione del giudice di merito quando il fatto generatore del giudicato era già verificatosi; non è consentito utilizzare la rilevabilità officiosa del giudicato come rimedio a una tardiva allegazione di parte.
- La censura di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali regole siano state violate e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; è invece inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo negoziale.
- Quando una parte propone domanda di accertamento negativo e la controparte svolge domanda riconvenzionale di credito, l'onere probatorio segue la titolarità della pretesa fatta valere: chi afferma il diritto o la diversa imputazione della somma deve provarne i fatti costitutivi o impeditivi.
- La contestazione sulla riferibilità di una somma transatta a uno o a più rapporti sottostanti costituisce, in sostanza, una domanda di accertamento negativo ulteriore; pertanto la prova della diversa imputazione grava sulla parte che la allega.
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito dell'interpretazione del contratto, salvo che la motivazione denunciata mostri una violazione effettiva dei canoni ermeneutici o una motivazione illogica o insufficiente.
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