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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04560/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'abbattimento di alcuni capi bovini disposti dall'autorità sanitaria a seguito di esiti positivi a test per brucellosi effettuati dall'ASL su un allevamento sito nel Comune di Vico Equense. L'allevatore sostiene che i prelievi siano stati eseguiti irregolarmente, senza verbale e su un solo campione, e che analisi commissionate da lui a laboratori e istituti zooprofilattici accreditati avessero dato esito negativo, così come gli esami anatomo-patologici successivi all'abbattimento. Deduce inoltre che il TAR Campania aveva sospeso la procedura di abbattimento e poi annullato l'ordinanza sanitaria, mentre l'ASL avrebbe comunque reiterato l'ordine ed eseguito la soppressione dei capi senza rinnovare correttamente il procedimento. In primo grado il Tribunale ha ritenuto legittima la macellazione degli animali dichiarati infetti, riconoscendo solo l'indennità di abbattimento. In appello il soccombente lamenta: violazione degli artt. 2043, 2729, 2697, 115, 167 e 183 c.p.c., per non avere la Corte valutato correttamente le risultanze istruttorie e la responsabilità della P.A.; violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per asserita mancanza di motivazione; errore nell'individuazione del legittimato passivo tenuto a corrispondere l'indennità di abbattimento, che a suo dire graverebbe sull'ASL e non sul Ministero della salute. La Corte di cassazione però rileva che i primi due motivi non colpiscono in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità; quanto al terzo motivo, osserva che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che il primo giudice avesse pronunciato solo una statuizione dichiarativa sull'indennità, senza condanna nei confronti di alcun convenuto, con conseguente non decisività della questione sul legittimato passivo, tanto più che in appello erano state formulate solo pretese risarcitorie e non domande sull'indennità di abbattimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati il primo e il secondo motivo, perché non confrontati con la complessiva motivazione della sentenza d'appello e perché diretti sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente qualificato la statuizione di primo grado sull'indennità come mera pronuncia dichiarativa, priva di condanna, e che in appello non risultava coltivata una specifica domanda di indennizzo. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    è richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana, ma la censura è reputata inammissibile perché veicolata attraverso una rivalutazione del merito e non mediante una corretta denuncia di violazione di legge

  • art. 2729 c.c.

    la sua violazione non è dedotta secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità; la censura viene quindi respinta come impropria

  • art. 2697 c.c.

    la doglianza sul riparto dell'onere della prova è ritenuta non correttamente articolata secondo i principi delle Sezioni Unite

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice dichiara espressamente di non voler osservare il principio di decisione sulle prove dedotte dalle parti o utilizza prove non introdotte, ipotesi non ricorrenti

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la censura è ritenuta generica e sostanzialmente fattuale

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate con riguardo alle richieste istruttorie, ma senza idonea critica della motivazione impugnata

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione è inammissibile se desunto da elementi estranei alla sentenza e non dalla sola lettura della decisione impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge, ma non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per il preteso vizio di motivazione, ma la doglianza viene considerata non autosufficiente e sostanzialmente merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per le censure di motivazione, ma nei limiti rigorosi del sindacato di legittimità sulla quaestio facti

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1, DPR 115/2002

    richiamato nel finale in tema di contributo unificato, secondo il rito della soccombenza

  • legge 23 gennaio 1968 n. 33

    "Il Ministero per la sanità, entro il limite previsto dal secondo comma dell’art. 1 della presente legge può concedere contributi fino ad un massimo dell’ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile..."

    viene richiamata dalla parte ricorrente per sostenere che l'indennità di abbattimento sarebbe disciplinata da un sistema di finanziamento pubblico; la Corte però ritiene non decisiva la censura, anche perché la domanda di indennità non era più coltivata in appello

  • D.P.G.R. Campania n. 1669 del 20/04/2001

    richiamato dal ricorrente per affermare che gli oneri del piano sanitario graverebbero sulle ASL, ma il rilievo non incide sull'esito del motivo

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura per violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il motivo omette di attaccare l'iter argomentativo della decisione e si limita a riproporre la ricostruzione dei fatti, è inammissibile.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta davvero l'erronea attribuzione dell'onere della prova; non è invece configurabile quando la parte mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile soltanto se il giudice dichiara espressamente di non dover osservare il principio di decisione sulle prove introdotte dalle parti, oppure utilizza prove non ritualmente acquisite; non basta contestare la valutazione delle prove già in atti.
  • Il vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. non può essere dedotto mediante il riferimento a circostanze esterne alla sentenza, ma deve emergere dal testo della decisione; in difetto, la censura si risolve in un dissenso sul merito.
  • Se la sentenza di merito contiene una mera pronuncia dichiarativa sul credito e non una condanna al pagamento, la questione dell'esatto soggetto tenuto materialmente all'erogazione può risultare non decisiva ai fini del gravame, soprattutto se in appello non viene specificamente reiterata la domanda relativa a quel credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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