Cassazione Civile, Ordinanza n. 24959/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'amministrazione al rimborso di un credito IVA ceduto alla società ricorrente. Il credito derivava dall'IVA versata in rivalsa in occasione della pretesa cessione di una testata giornalistica, operazione che la contribuente qualificava come acquisto di bene ammortizzabile ai fini dell'art. 30, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 633/1973. L'ufficio aveva invece contestato la spettanza del rimborso assumendo che l'operazione sottostante fosse inesistente, inefficace o comunque non perfezionata. Dopo due precedenti cassazioni con rinvio, il giudice del rinvio ha ritenuto che una pluralità di indizi fosse idonea a dimostrare la simulazione assoluta della cessione della testata e quindi l'oggettiva inesistenza dell'operazione sottostante, negando il rimborso. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe deciso su una simulazione assoluta non contestata e diversa dal thema decidendum, centrato su perfezionamento, validità ed efficacia traslativa del contratto; 2) violazione dell'art. 2729 c.c., per avere attribuito rilievo presuntivo a elementi ritenuti privi di sufficiente gravità, precisione e concordanza, chiedendo una rivalutazione degli indizi e della reale effettività dell'operazione economica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudice del rinvio si era attenuto al principio di diritto già enunciato nei precedenti giudizi rescindenti, che imponeva di verificare se gli elementi di causa dimostrassero, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, la reale volontà delle parti di non realizzare la compravendita e dunque la simulazione assoluta dell'operazione. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava, in sostanza, a una nuova valutazione del merito e del compendio indiziario, attività non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30, terzo comma, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633
La norma è richiamata dalla contribuente per fondare la richiesta di rimborso dell'IVA versata in rivalsa come imposta relativa all'acquisto di bene ammortizzabile.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; non sussiste nullità se la decisione di rinvio si conforma al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente.
L'esistenza di una simulazione assoluta o dell'inesistenza dell'operazione può essere desunta da presunzioni semplici solo se gli indizi sono valutati complessivamente e presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 384 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e può riesaminare la fattispecie solo entro i limiti tracciati dalla sentenza rescindente.
- La simulazione assoluta o l'inesistenza dell'operazione economica possono essere accertate mediante presunzioni semplici, purché il giudizio inferenziale valorizzi complessivamente tutti gli elementi di causa e gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio indiziario o una diversa ricostruzione del fatto, quando la censura si risolva in una sollecitazione alla rivalutazione del merito.
- La mancata corrispondenza tra l'operazione formalmente stipulata e la concreta volontà delle parti, se dimostrata da elementi obiettivi e convergenti, può legittimare il diniego del rimborso fiscale fondato su tale operazione.
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