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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26502/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il socio unico di una s.r.l. fallita ha impugnato in cassazione il decreto del Tribunale che aveva respinto la sua opposizione avverso l'ammissione al passivo del credito vantato da un terzo, già ammesso in parte con privilegio e in parte in chirografo. Il ricorrente sosteneva che il credito fosse prescritto e non provato; soprattutto, deduceva la propria legittimazione a proporre l'impugnazione ex art. 98, comma 3, l.f., affermando che la quota sociale, quale bene immateriale assimilabile a bene mobile non registrato, lo renderebbe titolare di un diritto su beni compresi nell'attivo fallimentare. Invocava inoltre un proprio interesse ad agire per evitare l'aggravamento del passivo, anche in considerazione dell'impugnazione della sentenza di fallimento e del possibile riflesso su future azioni di responsabilità ex art. 2476 c.c. La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e specifica localizzazione degli atti/documenti, e in parte infondato, ribadendo che la legittimazione all'impugnazione dello stato passivo spetta solo ai soggetti tassativamente indicati dalla legge e che la qualità di socio unico non integra, di per sé, un diritto reale o personale sui beni della massa né un autonomo interesse ad agire esterno rispetto agli strumenti interni alla compagine sociale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il socio unico della società fallita non è legittimato a impugnare, ex art. 98, comma 3, l.f., l'ammissione al passivo del credito di un terzo, perché non è titolare di un diritto reale o personale sui beni acquisiti all'attivo fallimentare e perché la tutela dell'interesse del socio alla conservazione del patrimonio sociale resta affidata agli strumenti interni alla vita societaria. Ha inoltre rilevato un profilo di inammissibilità del motivo per mancata specifica indicazione e localizzazione nel fascicolo delle circostanze poste a fondamento della pretesa legittimazione. Conseguentemente ha disposto il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 98 l.f.

    La legittimazione all'impugnazione dello stato passivo è tassativa e spetta al curatore, ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili o immobili; non basta un generico interesse del socio.

  • art. 93 l.f.

    La domanda di restituzione o rivendicazione dei titolari di diritti su beni del fallito presuppone la deduzione del bene specifico e si collega al sistema di verifica del passivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge per erronea interpretazione dell'art. 98 l.f.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda; il requisito di autosufficienza è stato ritenuto non rispettato.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La produzione degli atti e documenti richiamati nel ricorso è correlata all'onere di deposito richiesto per l'ammissibilità.

  • art. 2476 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come possibile fonte di responsabilità degli amministratori, ma non idoneo a fondare la legittimazione all'impugnazione dello stato passivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato applicato il raddoppio del contributo unificato in presenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare il passivo fallimentare è di stretta interpretazione e non può essere ampliata in via analogica sulla base del solo interesse economico del soggetto che agisce.
  • Per proporre l'impugnazione ex art. 98 l.f. non è sufficiente allegare la titolarità astratta di una posizione soggettiva: occorre che il diritto rilevante sia già riconosciuto o comunque sia sussumibile tra quelli espressamente contemplati dalla norma.
  • Il socio di una società di capitali non può sostituirsi alla società o al curatore nella tutela giudiziale del patrimonio sociale; la sua posizione resta protetta attraverso strumenti interni alla compagine societaria.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo che si fonda su fatti o documenti deve rispettare l'onere di autosufficienza, indicando specificamente dove quegli atti o documenti siano stati prodotti e come siano stati dedotti nei gradi di merito.
  • La mera prospettazione di future o eventuali ricadute patrimoniali del fallimento sul socio non basta a fondare la sua legittimazione processuale all'impugnazione del credito altrui ammesso al passivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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