Cassazione Civile, Ordinanza n. 16130/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta da tre società in amministrazione straordinaria contro alcuni ex amministratori e contro soggetti che avevano acquistato beni o partecipazioni dagli stessi, per far dichiarare la nullità, la simulazione o l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di atti dispositivi ritenuti pregiudizievoli per la garanzia di crediti risarcitori. Nei confronti del ricorrente l’atto contestato era la cessione di quote di una società per un valore nominale di euro 13.500. Il tribunale aveva respinto la domanda verso di lui, rilevando la congruità del prezzo e l’assenza di elementi per ritenere la consapevolezza del dissesto o della frode, ma aveva compensato le spese. Il ricorrente ha impugnato solo il capo sulle spese; la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione, ritenendo giustificata la compensazione per la presenza, al momento dell’introduzione della lite, di un indizio di revocatoria, dato dal dissesto conoscibile dai terzi e dalla successiva verifica della congruità del prezzo. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione era stata fondata in modo illogico su una mera prognosi di possibile fondatezza della domanda attorea, invece che sull’esito effettivo della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, una volta respinta nel merito l’azione revocatoria nei confronti del ricorrente, quest’ultimo era risultando vittorioso e le società attrici soccombenti; di conseguenza, la compensazione delle spese non poteva essere giustificata con il solo fatto che la domanda, all’origine, presentasse una parvenza di fondatezza o un indizio di revocatoria. La Corte ha richiamato la disciplina dell’art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, sottolineando che le gravi ed eccezionali ragioni devono essere effettive e motivate, non potendo coincidere con una valutazione prognostica ante iudicium sull’eventuale successo della domanda. Ha inoltre rilevato che, per l’accoglimento della revocatoria, non sarebbe bastata la sola conoscibilità del dissesto del cedente da parte del terzo, ma sarebbe stata necessaria anche la consapevolezza, da parte dell’acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. La sentenza d’appello è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha condannato in solido le società resistenti a rifondere al ricorrente le spese di tutti i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
richiamato come base dell’azione di responsabilità verso gli ex amministratori
per l’accoglimento della revocatoria non è sufficiente un mero indizio o la sola conoscibilità del dissesto; occorre la prova dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’azione
regola della soccombenza nel regime delle spese processuali
nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione; non può fondarsi sulla mera parvenza di fondatezza della domanda
è richiamato per affermare che l’ordinamento sanziona la proposizione di domande manifestamente infondate, ma non prevede un vantaggio speculare per chi abbia agito con domanda solo non manifestamente infondata ma poi respinta
indica la forma di trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
non opera l’ulteriore contributo unificato in caso di accoglimento del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato in relazione alla disciplina dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite non può essere disposta valorizzando soltanto una prognosi di possibile fondatezza della domanda attorea al momento della sua proposizione: conta l’esito effettivo del giudizio, non il giudizio preventivo sulla lite.
- Nel regime dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, le "gravi ed eccezionali ragioni" devono essere autonome e specificamente motivate; non coincidono con il mero fatto che l’azione iniziale apparisse sorretta da indizi o non fosse manifestamente infondata.
- Quando la domanda è respinta integralmente e una parte risulta vittoriosa, la regola ordinaria è la condanna della parte soccombente alle spese; la compensazione costituisce deroga di stretta interpretazione.
- Nell’azione revocatoria ordinaria, la sola conoscibilità del dissesto del debitore da parte del terzo acquirente non basta, da sola, a giustificare l’accoglimento della domanda se non è dimostrata anche la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori nei termini richiesti dalla fattispecie.
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