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Sentenza

Sentenza n. 13747/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 238 dell’11/12/2025, n. reg. gen. 583 dell’11/12/2025 del Comune di Borbona, recante l’aggiudicazione definitiva in favore di GI.DO.GI. S.r.l. dell’appalto avente a oggetto l’adeguamento sismico della scuola Mannetti, sita in Via Lungovelino; - della determinazione n. 605 del 12/12/2025 del Comune di Antrodoco, recante la presa d’atto dell’aggiudicazione e l’approvazione dello schema di contratto; - di tuti i verbali di gara, in particolare: a) del verbale del 9/12/2025 nella parte in cui propone l’aggiudicazione alla GI.DO.GI. S.r.l.; b) del verbale n. 1 del 16/10/2025: apertura delle buste delle manifestazioni di interesse pervenute tramite la piattaforma PAD Asmecomm; b) del verbale n. 2 del 17/10/2025: completamento dell’apertura delle manifestazioni di interesse e rilevazione di carenze documentali soggette a soccorso istruttorio; c) del verbale di seduta pubblica del 7/11/2025: operazioni di sorteggio pubblico per individuare i 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata tra quelli a pari punteggio; d) del verbale di seduta di gara del 21/11/2025: apertura della documentazione amministrativa dei concorrenti invitati e prime verifiche sui requisiti dei progettisti indicati; e) del verbale di seduta di gara del 24/11/2025: completamento dell’apertura delle buste amministrative e attivazione della procedura di soccorso istruttorio per vari operatori, inclusa la ricorrente Tecton Group S.p.A. e l’aggiudicataria GI.DO.GI. S.r.l.; f) del verbale di seduta di gara del 1/12/2025: valutazione dei riscontri al soccorso istruttorio, ammissione degli operatori, apertura delle offerte tecniche (valutazione ON/OFF e parametrica) e apertura delle buste contenenti le offerte economiche e temporali; g) del verbale di seduta di gara del 9/12/2025: esame delle eccezioni presentate, calcolo finale dei punteggi, formazione della graduatoria definitiva e proposta di aggiudicazione in favore della GI.DO.GI. S.r.l.; - della determinazione n. 526 del 4/11/2025 (Comune di Antrodoco): approvazione degli atti di gara (lettera di invito, disciplinare e modulistica) e del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE); - della determinazione n. 500 del 7/11/2025 (Comune di Borbona): presa d’atto degli atti di gara e stabilizzazione dei termini per la procedura negoziata; - della determinazione n. 583 R.G. dell’11/12/2025 (Comune di Borbona): provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla GI.DO.GI. S.r.l.; - della determinazione n. 605 del 12/12/2025 (Comune di Antrodoco): presa d’atto dell’aggiudicazione della stazione appaltante delegata e approvazione dello schema di contratto; - dello schema di contratto d’appalto: documento disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione e l’appaltatore per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, inclusi i provvedimenti di ammissione della controinteressata e il diniego parziale all’accesso agli atti; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla Tecton Group S.p.A. in data 6/03/2026: - della determinazione n. 122 R.G. del 27/02/2026 del Comune di Borbona, comunicata in pari data, recante il rifiuto della richiesta della ricorrente di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione di cui alla determinazione n. 238 dell’11/12/2025 e, conseguentemente, la revoca della sospensione cautelativa degli effetti della medesima determinazione (già disposta con determina n. 1/2026) in favore di GI.DO.GI. S.r.l.; - della determinazione n. 78 R.G. del 03/03/2026 del Comune di Antrodoco, notificata in data 06/03/2026, di presa d’atto della prefata determinazione n. 122 R.G. del 27/02/2026 e contestuale revoca della sospensione cautelativa dell’efficacia del contratto di appalto rep. 242 del 17/12/2025 stabilita con determinazione del Comune di Antrodoco n. 8 R.G. del 09/01/2026; - del contratto di appalto stipulato in data 17/12/2025 (Rep. n. 243), di cui si chiede la declaratoria di inefficacia; - di tutti gli atti connessi, ivi compresa la nota di trasmissione del 27/02/2026.

Giustizia amministrativa202600693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dell’appalto integrato per l’adeguamento sismico della scuola Mannetti in favore dell’impresa prima classificata, unitamente agli atti di gara, al rigetto dell’istanza di autotutela e al contratto d’appalto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 99,47 punti contro i 99,99 dell’aggiudicataria, ha dedotto: 1) l’insussistenza dei requisiti tecnico-professionali dei progettisti indicati dall’aggiudicataria, poiché alcune esperienze dichiarate per il Comune di Parma e la Regione Valle d’Aosta consistevano nella mera partecipazione a concorsi di progettazione, non nello svolgimento di servizi di ingegneria e architettura effettivamente conferiti ed eseguiti; inoltre, per un’ulteriore referenza relativa al Comune di Monterenzio, mancava il certificato di buona esecuzione richiesto dal disciplinare; 2) l’omessa verifica dei requisiti delle imprese ausiliarie utilizzate nell’avvalimento stabile ai fini della qualificazione SOA; 3) l’omessa e insufficiente valutazione dei precedenti professionali negativi risultanti dal Casellario informatico ANAC, comprese risoluzioni contrattuali e una precedente mancata stipula, ai fini del grave illecito professionale e dell’affidabilità dell’aggiudicataria; 4) l’omessa verifica di anomalia con riferimento al costo della manodopera, dichiarato identico a quello stimato dalla stazione appaltante nonostante l’offerta di migliorie tecniche implicanti ulteriori lavorazioni. Con i motivi aggiunti ha inoltre censurato la stipulazione del contratto prima del decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 18 d.lgs. 36/2023, nonché il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela e la revoca della sospensione cautelativa degli effetti dell’aggiudicazione e del contratto. Le amministrazioni e l’aggiudicataria hanno contestato l’applicabilità dello stand still, trattandosi di appalto sottosoglia, e hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per il profilo assorbente relativo ai requisiti tecnico-professionali dei progettisti. Il disciplinare richiedeva, a pena di esclusione, servizi di ingegneria e architettura effettivamente espletati, concernenti progettazione preliminare o di fattibilità tecnico-economica, definitiva o esecutiva, oppure direzione dei lavori, oltre a specifici requisiti quantitativi e a servizi di punta. Le esperienze relative al Comune di Parma e alla Regione Valle d’Aosta risultavano invece costituite dalla partecipazione a concorsi di progettazione conclusi con il secondo posto e l’attribuzione di un premio, senza prova dell’affidamento e dell’esecuzione di una prestazione professionale nell’ambito di un rapporto contrattuale. Anche l’esperienza relativa al Comune di Monterenzio non era stata considerata dalla stazione appaltante perché priva del certificato di buona esecuzione richiesto dal disciplinare. I certificati rilasciati dagli enti banditori, così come l’eventuale assimilazione prevista dalla disciplina dei concorsi, non potevano modificare la natura concreta delle attività svolte né renderle spendibili nella diversa procedura di gara. Espunte le referenze non utilizzabili, il requisito prescritto a pena di esclusione non risultava integrato; ne conseguivano l’illegittimità dell’ammissione dell’aggiudicataria e dell’aggiudicazione. Le ulteriori censure sono state assorbite perché non avrebbero potuto condurre a un risultato più favorevole. Poiché il contratto era stato stipulato, il TAR ne ha dichiarato l’inefficacia ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. La domanda risarcitoria è stata respinta perché formulata in termini generici ed eventuali, senza allegazioni e prove concrete sull’an e sul quantum del danno, nonostante la richiesta di una percentuale dell’importo dell’appalto. Gli atti impugnati sono stati annullati, con salvezza dei successivi provvedimenti della stazione appaltante e obbligo di riedizione del potere conformemente alla sentenza. Le spese sono state poste a carico dei due Comuni e dell’aggiudicataria, in favore della ricorrente, nella misura di euro 1.500 per ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure relative alla corretta verifica dei requisiti e all’esercizio imparziale e diligente dell’azione amministrativa; il TAR decide tuttavia sulla base della lex specialis e delle disposizioni del codice dei contratti.

  • art. 6.2 del disciplinare di gara

    i servizi che siano non ultimati alla data della presentazione della domanda, o che non siano certificati come buona esecuzione dal committente, non saranno presi in considerazione

    La clausola richiede l’effettivo espletamento di servizi di ingegneria e architettura, riferiti ai livelli progettuali indicati o alla direzione dei lavori, e impone la certificazione di buona esecuzione; la mera partecipazione a concorsi di progettazione e il conseguimento di premi non soddisfano il requisito.

  • art. 152 d.lgs. 50/2016

    Richiamato per qualificare i concorsi di progettazione cui avevano partecipato i progettisti dell’aggiudicataria; la partecipazione a tali concorsi, anche se premiata, non equivale all’esecuzione di un servizio professionale richiesto dalla lex specialis.

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla verifica dei requisiti delle imprese ausiliarie nell’avvalimento; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione del grave illecito professionale e dell’affidabilità dell’aggiudicataria; la censura è stata assorbita.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di una valutazione autonoma e motivata dei precedenti professionali negativi; la censura è stata assorbita.

  • art. 18 d.lgs. 36/2023

    il termine dilatorio di 32 giorni: non si applica nei casi […] d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee

    La questione della violazione dello stand still è stata dedotta con i motivi aggiunti, ma non è stata esaminata perché assorbita dall’accoglimento della censura sull’insussistenza dei requisiti di partecipazione.

  • art. 14 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalle amministrazioni per sostenere che l’appalto, di importo pari a euro 2.021.839,16, fosse sotto la soglia europea e quindi esentato dal termine dilatorio; la questione è rimasta assorbita.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    L’annullamento dell’aggiudicazione, determinato dal difetto di un requisito di partecipazione dell’aggiudicataria, comporta la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese processuali secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale criterio per porre le spese a carico delle parti soccombenti.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede, a pena di esclusione, l’effettivo espletamento di servizi di ingegneria e architettura, il requisito è integrato solo da prestazioni professionali concretamente affidate ed eseguite nell’ambito di un rapporto contrattuale e riconducibili alle attività specificamente indicate dal disciplinare, quali progettazione o direzione dei lavori.
  • La mera partecipazione a un concorso di progettazione, anche se conclusa con un piazzamento utile, un premio o un’attestazione favorevole dell’ente banditore, non equivale all’esecuzione di un servizio di ingegneria e architettura quando la lex specialis della gara richiede prestazioni professionali effettivamente espletate.
  • La spendibilità di un’esperienza professionale deve essere valutata in base alla lex specialis della procedura nella quale il requisito è fatto valere e alla natura effettiva dell’attività svolta; una fictio di assimilazione prevista dal disciplinare di un diverso concorso non può sostituire tale verifica.
  • L’accertamento del difetto di un requisito di partecipazione richiesto a pena di esclusione determina l’illegittimità dell’ammissione dell’operatore economico e della successiva aggiudicazione; le ulteriori censure possono essere assorbite quando non siano idonee a procurare al ricorrente un risultato più favorevole.
  • L’annullamento dell’aggiudicazione per difetto di un requisito di partecipazione dell’aggiudicatario consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inefficacia del contratto già stipulato ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.
  • La domanda risarcitoria proposta in termini generici, senza allegazioni e prova concrete sull’esistenza, causalità e ammontare del danno, deve essere respinta anche quando il ricorrente prospetti cumulativamente danno emergente, lucro cessante, danno curriculare e perdita di chance.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoDanno da provvedimento illegittimo
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativaConcorrenza ed evidenza pubblica

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