Cassazione Civile, Ordinanza n. 11993/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di trasporto per il pagamento di un residuo credito di euro 1.178,05, asseritamente relativo a un trasloco internazionale di masserizie, effetti personali e autovettura da Astana a Roma. Il destinatario del decreto proponeva opposizione negando di avere mai contrattato con la società ricorrente, affermando di avere avuto rapporti solo con un’altra società che aveva già incassato quanto dovuto e che, anzi, sarebbe stata inadempiente. In primo grado il decreto veniva revocato; in appello il rigetto dell’appello confermava la revoca. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per erronea interpretazione degli accordi e delle risultanze documentali, con omessa valutazione di prove decisive circa l’esistenza del credito e il suo riconoscimento; 2) nullità della sentenza per motivazione solo apparente e carente, per mancata considerazione della documentazione prodotta; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. e carenza di motivazione in relazione alla condanna alle spese del doppio grado, poiché le spese del primo grado erano già state liquidate e non vi era stato appello incidentale su quel capo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo, perché miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che il Tribunale non poteva condannare la parte resistente al pagamento delle spese anche del primo grado, già liquidate dal giudice di pace, in assenza di impugnazione incidentale su quel capo, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato sul capo non impugnato. La decisione è quindi stata cassata limitatamente al capo sulle spese, con la necessità di un nuovo esame sul punto.
Norme richiamate
norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
indica i vizi denunciabili dedotti dalla ricorrente; la Corte precisa che non può usarsi per ottenere una rivalutazione del merito
la sua violazione non è configurabile nei termini prospettati, perché la censura non rispettava i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità
richiamato nella doglianza sul governo delle prove, ma la Corte osserva che la censura mirava in realtà alla rivalutazione del compendio istruttorio
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è censurabile in cassazione solo se manchi graficamente, sia apparente, perplessa, oggettivamente incomprensibile o manifestamente contraddittoria
richiamati nella censura sulla interpretazione degli accordi contrattuali
richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla carenza di contestazione e sull’interpretazione delle difese avversarie
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; nel caso concreto ciò non è avvenuto quanto al merito del credito
richiamato con riferimento alla condanna alle spese del doppio grado, ritenuta non consentita per ultrapetizione rispetto al capo non impugnato
richiamato per il giudicato formatosi sulla liquidazione delle spese del primo grado non impugnata
richiamato dalla parte resistente nel giudizio di merito per eccepire la nullità dell’opposizione, ma non è decisivo nella decisione di legittimità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove già valutate dai giudici di merito.
- La motivazione è denunciabile in cassazione, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., solo quando presenti un vizio radicale emergente dal testo della sentenza, come mancanza grafica, apparenza, incomprensibilità o contraddittorietà irriducibile; non basta contestarne sufficienza o logicità alla luce degli atti.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha invertito il riparto dell’onere della prova, non quando la parte ricorrente contesti semplicemente la valutazione delle prove o l’esito dell’accertamento fattuale.
- Nella opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto assume la posizione sostanziale di attore e deve provare il fatto costitutivo del credito azionato.
- La fattura emessa unilateralmente dal creditore, in presenza di contestazione del rapporto e in assenza di ulteriori riscontri, non è di per sé sufficiente a dimostrare il credito, potendo valere al più come elemento indiziario.
- Il capo sulle spese non investito da impugnazione passa in giudicato e non può essere modificato dal giudice di appello in assenza di specifica impugnazione incidentale; la condanna alle spese deve rispettare il perimetro dei capi devoluti in giudizio.
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