Sentenza n. 864/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento: a) della comunicazione delle ore assegnate recante protocollo n. -OMISSIS- del 09/12/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. “-OMISSIS- -OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore; in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno e relativo PEI per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione dell'istituto scolastico di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno e il PEI relativo all'anno scolastico 2025/2026, chiedendo l'accertamento del diritto del minore alla copertura integrale delle 30 ore settimanali di frequenza e, in via cautelare, l'assegnazione provvisoria di un insegnante di sostegno per l'intero orario. Ha dedotto la grave disabilità del minore, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, nonché l'invalidità con indennità di accompagnamento. Il decreto cautelare monocratico aveva rilevato l'estrema gravità e urgenza della situazione e la contraddittorietà intrinseca del PEI, che assegnava 18 ore pur affermando che l'alunno necessitava di una copertura totale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, dopo il decreto cautelare monocratico, l'amministrazione scolastica ha chiesto all'Ufficio Scolastico Regionale l'integrazione di 12 ore di sostegno e ha riesaminato il provvedimento di assegnazione, aumentando le ore attribuite al minore. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito. Il giudice ha disposto la sentenza breve ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha condannato le amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento di 1.000 euro oltre accessori, applicando il criterio della soccombenza virtuale e disponendo l'attribuzione delle spese al difensore antistatario.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata per qualificare la situazione di grave disabilità del minore e fondare la particolare urgenza della richiesta di sostegno.
misure cautelari monocratiche
Ha consentito l'adozione urgente di una misura provvisoria diretta al riesame dell'assegnazione delle ore di sostegno.
Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio mediante sentenza breve, dopo l'avviso alle parti.
attribuzione al difensore della ricorrente, antistatario
Ha giustificato l'attribuzione delle spese liquidate al difensore che ne aveva dichiarato l'anticipo.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle disposizioni nazionali sulla privacy, quale base per l'oscuramento dei dati personali.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento delle informazioni sanitarie.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale disciplina nazionale dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e l'oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- La sopravvenuta rielaborazione dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione, con soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato, determina il sopravvenuto difetto di interesse e l'improcedibilità del ricorso, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione di merito.
- Quando il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno contraddice il contenuto del PEI, il quale riconosce la necessità di una copertura totale, tale contraddizione può giustificare l'adozione di una misura cautelare urgente di riesame.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso nel merito alla luce degli atti e della condotta processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →