Cassazione Civile, Ordinanza n. 34296/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria, applicando l'art. 20 d.P.R. 131/1986 nel testo originario, ha riqualificato unitariamente un atto di fusione e una precedente cessione di quote come operazione diretta a realizzare una compravendita di terreni in favore della società, assoggettandola a tassazione coerente con tale lettura sostanziale. La società ha impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo grado, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi imperniati su violazione e falsa applicazione dell'art. 20 cit., contestando la lettura dell'imposta di registro come strumento di riqualificazione di atti collegati e la decisione della CTR che aveva ritenuto legittima la qualificazione unitaria dell'operazione e aveva escluso la necessità del contraddittorio preventivo, affermando che l'art. 20 non avesse natura antielusiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce della sopravvenuta disciplina interpretativa dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e della relativa lettura fornita dalla Corte costituzionale, l'imposta di registro deve essere applicata con riguardo alla intrinseca natura e agli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo e non degli atti collegati o di elementi extra testuali. Perciò ha cassato la sentenza impugnata, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della società contro l'avviso di liquidazione e ha compensato le spese dell'intero processo, considerando che la norma interpretativa è intervenuta solo nel corso del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"; poi: "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati"
Nella versione originaria la norma era riferita all'intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto; nella versione risultante dalla legge interpretativa, l'imposta va applicata avendo riguardo al singolo atto, agli elementi desumibili da esso e senza considerare atti collegati o elementi extra testuali.
art. 1, comma 87, lett. a), L. 205/2017
Ha modificato l'art. 20 d.P.R. 131/1986 nel senso di limitare l'interpretazione dell'atto ai soli elementi desumibili dall'atto medesimo, escludendo il riferimento ad atti collegati e dati extra testuali.
art. 1, comma 1084, L. 145/2018
È stata qualificata come disposizione che attribuisce natura di interpretazione autentica alla modifica dell'art. 20, con efficacia retroattiva.
La Corte ha ritenuto di poter decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
artt. 3 e 53 Cost.
Sono i parametri costituzionali evocati nelle questioni esaminate dalla Corte costituzionale, che ne ha escluso la fondatezza con riferimento alla disciplina interpretativa dell'art. 20.
artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.
Sono i parametri rispetto ai quali la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili ulteriori questioni di legittimità costituzionale sulla norma di interpretazione autentica.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'interpretazione dell'atto deve essere condotta, per effetto della disciplina interpretativa vigente, sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto presentato a registrazione, senza estenderla automaticamente ad atti collegati o a elementi extra testuali.
- La riqualificazione ai fini dell'imposta di registro non può essere impostata come valutazione unitaria di operazioni negoziali distinte se il dato normativo applicabile impone di riferire il prelievo al singolo atto e ai suoi effetti giuridici propri.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- La sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica può incidere direttamente sulla soluzione della controversia e giustificare la compensazione delle spese se interviene nel corso del giudizio di legittimità.
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