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Sentenza

Sentenza del 03/04/2023 n. 9199 - Corte di Cassazione

IVA - Restituzione di somme versate - Aiuti di Stato - Mancata soggettività IVA del soggetto - Società in house providing.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto la restituzione di ingenti somme versate a titolo di IVA relative a varie annualità e periodi (domande presentate tra novembre e dicembre 2016), sostenendo di non essere soggetta ad IVA in quanto società in house che svolge attività nell'interesse dell'ASL. L'Agenzia ha formato silenzio-rifiuto; in primo grado la CTP ha dato ragione alla società, la CTR ha invece accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo: a) tardive alcune istanze per decorrenza del termine biennale per il rimborso IVA; b) carente la legittimazione della società per la domanda relativa a versamenti effettivamente effettuati dall'ASL in regime di split payment; c) corretta la qualificazione della società come soggetto passivo IVA perché società di diritto privato, autonoma e priva delle prerogative di pubblica autorità richieste per l'esenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Confermata la decisione della CTR: le domande relative a determinati periodi sono decadute per decorrenza del termine biennale previsto per i rimborsi IVA; una richiesta è stata dichiarata improcedibile per carenza di legittimazione attiva perché l'IVA era stata effettivamente versata dall'ASL (split payment); nel merito è stata accertata la soggettività passiva IVA della società, con esclusione dell'esenzione prevista per enti pubblici che agiscono come autorità. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Stabilisce il termine di decadenza biennale per la presentazione della domanda di restituzione dell'imposta; la Corte lo applica come disciplina speciale prevalente rispetto alla prescrizione civile decennale per l'indebito oggettivo.

  • D.P.R. n. 633/1972

    Definisce il soggetto passivo IVA: chi esercita un'attività economica in modo indipendente. La Corte ha ritenuto applicabili i commi attinenti alla natura societaria, confermando la soggettività passiva della società in house.

  • D.P.R. n. 633/1972

    Prevede il termine di decadenza biennale per il rimborso IVA nell'ambito del sistema IVA; la Corte ne rileva coincidenza funzionale con il D.Lgs. 546/1992 art.21.

  • D.P.R. n. 633/1972

    Regola lo split payment: se l'ente pubblico effettua il versamento l'operazione rileva ai fini dell'IVA; la Corte ha ritenuto che il versamento effettuato dall'ASL rilevi ai fini della legittimazione alla richiesta di rimborso.

  • Codice Civile

    Norme sull'indebito e sulla prescrizione ordinaria (decennale). La Corte conferma che, per i rimborsi IVA, prevalgono le regole speciali fiscali (decadenza biennale) e perciò non si applica la prescrizione decennale dell'indebito oggettivo.

  • Direttiva 2006/112/CE

    L'esenzione IVA per enti pubblici richiede che l'attività sia svolta da un ente di diritto pubblico e in veste di autorità pubblica. La Corte, richiamando la giurisprudenza europea, interpreta queste norme restrittivamente e le applica per escludere l'esenzione alla società in house che non esercita prerogative di pubblica autorità.

  • Direttiva 2004/18/CE

    Normativa in materia di appalti pubblici usata dalla CTR per confronto; la Corte di Cassazione avverte però che le definizioni utili in materia di appalti non si sovrappongono automaticamente alle definizioni ai fini IVA, per differente ratio normativa.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia

    Causa C-182/17 (Nagyszènás); C-174/14 (Saudaçor); C-427/10

    Sentenze richiamate per i criteri sull'esenzione IVA: confermano che occorrono congiuntamente esercizio di attività da parte di un ente pubblico e veste di autorità pubblica; inoltre precisano limiti d'interpretazione tra disciplina appalti e disciplina IVA.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    es. sez. un. n. 7759/17; n. 5346/19; n. 37951/21

    Orientamenti confermano l'alterità soggettiva e l'autonomia delle società di capitali partecipate da enti pubblici, anche in presenza di controllo analogo, e quindi la loro qualificazione come soggetti privati ai fini di diritti e obblighi fiscali.

Massime di principio

  • Una società in house partecipata interamente da un ente pubblico conserva la propria soggettività giuridica privata e, salvo ricorrono entrambe le condizioni previste dalla disciplina IVA comunitaria (ente di diritto pubblico e esercizio della veste di autorità pubblica), è soggetta ad IVA per le prestazioni rese.
  • Per i rimborsi IVA si applica la decadenza biennale prevista dall'art. 21 D.Lgs. 546/1992 (e dall'art. 30-ter DPR 633/1972): occorre verificare le date di pagamento per non incorrere nella perdita del diritto al rimborso.
  • Se l'IVA è stata effettivamente versata dall'ente pubblico tramite meccanismo di split payment, la legittimazione attiva al rimborso può spettare all'ente che ha sostenuto il versamento; il prestatore che non ha subito il pagamento diretto può trovarsi privo di interesse regionale alla domanda.
  • Il principio di autonomia soggettiva della società prevale anche in presenza di 'controllo analogo' dell'ente pubblico: va valutata l'esistenza di prerogative di pubblica autorità e l'effettiva indipendenza gestionale e del rischio d'impresa.
  • Non si possono trasferire automaticamente le definizioni e i criteri utilizzati nella normativa sugli appalti alla disciplina IVA: la ratio normativa differisce e l'interpretazione delle esenzioni IVA deve essere restrittiva.
  • In caso di dubbi sull'applicabilità dell'esenzione IVA a una società partecipata, è essenziale produrre elementi di fatto che dimostrino il conferimento di poteri pubblicistici o l'assenza di autonomia economica e gestionale.

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