Sentenza del 04/05/2023 n. 6168 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 07120220030699341000 notificata il 7.7.2022 per il mancato pagamento della TARI/TARSU per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017. Il ricorrente deduceva: inesistenza della notifica della cartella per provenienza da indirizzo PEC non ricompreso nei pubblici registri ex D.L. 179/2012; omissione di notifiche di atti prodromici; decadenza e prescrizione delle pretese impositive.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il Comune di Napoli ha documentato la notifica degli avvisi di accertamento per gli anni 2014-2017 in date del 21.1.2019 e 7.2.2019, con effetto interruttivo della prescrizione; gli avvisi non sono stati impugnati e quindi in questa sede è possibile contestare soltanto eventuali vizi della cartella esattoriale. Quanto alla questione PEC, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per provenienza da indirizzo PEC non inserito nei registri pubblici, richiamando orientamenti di legittimità che ammettono la validità della notifica quando risulti la prova del recapito e della conformità documentale. La cosiddetta querela di falso evocata dalla ricorrente non è stata effettivamente proposta davanti al giudice civile; tuttavia, dalla memoria emergono elementi che hanno indotto il giudice a trasmettere gli atti alla Procura di Napoli per un possibile reato di falso in atto pubblico. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di entrambe le resistenti, liquidate in euro 500,00 per ciascuna più oneri.
Norme richiamate
Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito)
Il provvedimento relativo ai pubblici elenchi PEC non comporta una definizione tale da rendere invalide tutte le notifiche da indirizzi non presenti negli elenchi; l'assenza dagli elenchi costituisce piuttosto una carenza gestionale dell'amministrazione e non inficia la regolare provenienza della notifica quando il recapito sia provato.
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
art. 6-bis, art. 6-quater, art. 6-ter, art. 62
Le norme sul registro degli indirizzi elettronici e sugli obblighi delle amministrazioni di aggiornamento non implicano che la mancata presenza nell'Indice gestito da AGID renda automaticamente nulla la notifica proveniente da PEC dell'amministrazione; l'onere di aggiornamento grava sull'ente.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice tributario, se è proposta una querela di falso che costituisce accertamento pregiudiziale di altra giurisdizione, deve sospendere il processo tributario fino al definitivo esito della querela di falso.
art. 479 (falso in atto pubblico)
Il giudice ha ravvisato indizi tali da dover trasmettere gli atti alla Procura per verificare l'eventuale commissione del reato di falso in atto pubblico.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite
ordinanza n. 15979/2022; richiamo ad altre pronunce (es. Cass. 20039/2020, 6912/2022, 23620/2018, 2961/2021)
È stato affermato che la notifica via PEC del mittente non ricompreso nei pubblici registri non è per ciò sola nulla quando sia documentato il recapito e la conformità degli atti notificati; la copia analogica della ricevuta con attestazione di conformità può integrare la prova del recapito; la regolarità della notifica è valutata anche in relazione alla capacità del destinatario di esercitare la difesa.
Ordinanza della Corte di Cassazione
Conferma l'orientamento per cui la notifica da PEC non presente nei pubblici elenchi non determina automaticamente l'inesistenza della notificazione se il fine della comunicazione è comunque raggiunto.
Massime di principio
- La notifica effettuata da un indirizzo PEC del mittente non presente nei registri pubblici non è automaticamente nulla: se è documentato il recapito e la conformità degli allegati, la notifica può ritenersi valida.
- La mancanza o incompletezza dell'elenco degli indirizzi gestito da AGID è una carenza dell'amministrazione e non produce di per sé l'invalidità degli atti notificati dall'amministrazione stessa.
- Se l'amministrazione ha notificato avvisi di accertamento, questi interrompono la prescrizione: l'azione successiva di riscossione resta quindi fondata salvo vizi specifici dell'atto esecutivo impugnato.
- La contestazione della autenticità di firme o di ricevute (querela di falso) è materia riservata alla giurisdizione civile; il giudice tributario, se è proposta una querela di falso, deve sospendere il proprio giudizio fino alla decisione definitiva sulla querela.
- Se, nel corso del giudizio tributario, emergono elementi costitutivi di reato (es. falso in atto pubblico), il giudice può disporre la trasmissione degli atti alla Procura affinché valuti l'eventuale perseguimento penale.
- La parte che eccepisce irregolarità della notifica ha l'onere di provare l'inesistenza del recapito o errori tecnici del sistema; in assenza di tale prova, la relata o la copia conforme può essere considerata idonea a dimostrare l'avvenuto recapito.
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