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Sentenza

Sentenza del 04/05/2023 n. 381 - Corte di Giustizia UE

IVA - Rettifica detrazione - Luogo di esecuzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La BTK aveva effettuato rettifiche e versato importi a titolo di rettifica della detrazione IVA per lo scarto, la distruzione o lo smaltimento di beni d'investimento e stock (2014-2017). Ha chiesto il rimborso sostenendo che le norme nazionali che imponevano la rettifica erano incompatibili con l'art.185 della direttiva IVA, in particolare quando la distruzione o lo smaltimento erano debitamente provati o quando i beni avevano perso oggettivamente ogni utilita nel contesto dell'attivita economica.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che: (i) la vendita di beni scartati come rifiuti, se assoggettata a IVA, non implica la modifica degli elementi che giustificano la detrazione ai sensi dell'art.185(1) della direttiva; (ii) la distruzione di un bene (anche volontaria) interrompe il rapporto diretto tra detrazione e uso a valle e quindi rientra nella nozione di 'mutazione degli elementi' dell'art.185(1), ma tale distruzione costituisce una 'distruzione' ai sensi dell'art.185(2) e quindi non comporta obbligo di rettifica purché la distruzione sia debitamente provata o giustificata e il bene abbia oggettivamente perso ogni utilita economica nell'attivita del soggetto passivo; (iii) lo smaltimento che comporta la sparizione irreversibile del bene deve essere equiparato alla distruzione; (iv) disposizioni nazionali che impongono rettifiche in modo automatico in tali casi sono incompatibili con l'art.185 della direttiva. La sentenza ha dunque dato ragione alla ricorrente, nella misura in cui il diritto dell'Unione impedisce rettifiche obbligatorie quando sia provata la distruzione o lo smaltimento irreversibile e l'oggettiva perdita di utilita del bene.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, art.168

    Stabilisce il diritto alla detrazione dell'IVA per beni usati in operazioni imponibili; quadro che giustifica neutralita dell'IVA e diritto di detrazione in capo al soggetto passivo.

  • Direttiva 2006/112/CE, art.184

    Prevede che la detrazione iniziale sia rettificata quando e' superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto; principio generale dell'obbligo di rettifica se mutano gli elementi rilevanti.

  • Direttiva 2006/112/CE, art.185

    Contiene la regola sulla rettifica dovuta al mutamento degli elementi considerati per la detrazione e l'elenco tassativo di eccezioni (tra cui distruzione, perdita, furto debitamente provati). La Corte ha precisato che la distruzione, anche volontaria, rientra nelle eccezioni se debitamente provata e se il bene ha oggettivamente perso ogni utilita; lo smaltimento irreversibile e' equiparato alla distruzione.

  • Direttiva 2006/112/CE, art.186

    Attribuisce agli Stati membri la competenza a determinare le modalita' di applicazione delle norme di rettifica; non autorizza pero' disposizioni nazionali incompatibili con i limiti e le eccezioni previste dalla direttiva.

  • ZDDS (diritto bulgaro), artt.78-80 e 79

    art.79 par.1 e par.3 (versione precedente); art.80 par.2

    Norme nazionali imponevano rettifica in caso di distruzione, scarto o mancata utilizzazione salvo alcune eccezioni codificate. La Corte ha ritenuto incompatibile l'applicazione automatica di tali disposizioni quando la distruzione o lo smaltimento sono debitamente provati e il bene ha perso oggettiva utilita.

Massime di principio

  • La vendità di beni scartati come rifiuti e assoggettata a IVA non interrompe automaticamente il diritto di detrazione iniziale: la vendita come rifiuto, se imponibile, mantiene il rapporto tra detrazione e uso a valle e quindi non impone rettifica.
  • La distruzione di un bene interrompe il rapporto diretto tra detrazione e uso a valle e rientra tra le ipotesi in cui, se debitamente provata e se il bene ha oggettivamente perso ogni utilita economica, non e' richiesta la rettifica della detrazione (art.185(2) direttiva). Ciò vale anche quando la distruzione e' volontaria.
  • Lo smaltimento che comporta la sparizione irreversibile del bene (es. messa in discarica) deve essere equiparato alla distruzione e puo' evitare l'obbligo di rettifica se documentato e se il bene ha perso ogni utilita.
  • E' onere del soggetto passivo fornire prove e giustificazioni adeguate della distruzione/smaltimento e dell'effettiva perdita di utilita del bene; la mancanza di documentazione puo' giustificare la rettifica.
  • Disposizioni nazionali che impongono rettifiche automatiche in tutti i casi di scarto/dismissione sono incompatibili con l'art.185 della direttiva; gli Stati membri possono invece esigere rettifiche nei casi specificamente ammessi dal secondo comma del paragrafo 2 (es. per operazioni non pagate o furto nella misura consentita), ma non possono estendere unilateralmente l'obbligo alle distruzioni debitamente provate.
  • In pratica, in situazioni simili occorre: documentare contabilmente la dismissione, conservare prove dello smaltimento o della distruzione irreversibile, dimostrare che il bene ha perso ogni utilita nell'attivita economica e valutare se la successiva cessione rientra nelle operazioni imponibili prima di procedere a rettifiche IVA.

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