Sentenza del 04/05/2023 n. 372 - Corte di Giustizia UE
Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c) - Eccezioni all'esenzione prevista dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera l) - Locazione di utensili e macchine fissati stabilmente nell'ambito della dazione in affitto di un fabbricato agricolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'assoggettamento a IVA di una dazione in affitto di un fabbricato per l'allevamento di tacchini comprensivo di utensili e macchine fissati stabilmente. L'amministrazione tributaria sosteneva che, ai sensi dell'art. 135(2)(c) della direttiva 2006/112/CE, la locazione di tali attrezzature non è esente dall'IVA e doveva essere assoggettata nella misura corrispondente; Y sosteneva che la locazione del fabbricato e delle attrezzature costituiva un'unica prestazione economica accessoria e quindi esente in virtù dell'art. 135(1)(l). Il contratto prevedeva un corrispettivo unico tra le stesse parti.
La decisione
La Corte di giustizia ha risposto che l'art. 135(2), primo comma, lettera c), della direttiva IVA non si applica quando la locazione di utensili e macchine fissati stabilmente costituisce una prestazione accessoria rispetto alla prestazione principale di affitto di un fabbricato, realizzata con le stesse parti e quando tali prestazioni formano una prestazione economica unica. Spetta al giudice nazionale verificare, sulla base dei fatti, se le prestazioni siano effettivamente inscindibili e se l'elemento principale sia esente; in tal caso l'accessorio condivide lo stesso regime fiscale (esenzione).
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - art. 135, paragrafo 1, lettera l)
"l) l'affitto e la locazione di beni immobili."
Stabilisce l'esenzione per l'affitto e la locazione di beni immobili; la Corte conferma che può comprendere prestazioni accessorie strettamente connesse all'affitto quando formano una prestazione economica unica.
Direttiva 2006/112/CE - art. 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c)
"c) le locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente;"
Prevede l'esclusione dall'esenzione per le locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente. La Corte interpreta però tale disposizione come non applicabile se la locazione delle attrezzature è accessoria e inscindibile rispetto all'affitto esente del fabbricato.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - art. 13 ter, lettera d)
"qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio"
Definisce cosa si intende per beni immobili ai fini della direttiva IVA; sostiene che attrezzature installate permanentemente possono essere considerate parte integrante dell'immobile e dunque rientrare nell'affitto unitario.
Umsatzsteuergesetz (legge tedesca sull'IVA) - art. 4, punto 12
"la locazione e l'affitto di beni immobili... Non sono esentati... la locazione e l'affitto di macchinari e altre attrezzature ... che facciano parte di un impianto aziendale (attrezzature aziendali)"
Disposizione nazionale che esclude l'esenzione per macchinari/attrezzature aziendali; la Corte ricorda che l'interpretazione delle esenzioni e delle eccezioni deve rispettare il diritto dell'UE e i principi di unità economica delle prestazioni.
Massime di principio
- Se la locazione del fabbricato e la messa a disposizione di utensili/macchine fissati stabilmente formano un'unica prestazione economica (correlazione funzionale, corrispettivo unico, stesse parti contrattuali, attrezzature specificamente adattate), l'intera prestazione segue il trattamento fiscale dell'elemento principale; se l'elemento principale è esente (affitto immobiliare), anche l'accessorio sarà esente.
- Per determinare se le prestazioni sono unitarie occorre valutazione globale dei fatti: contratto (corrispettivo unico o separato), destinazione d'uso, grado di integrazione delle attrezzature nell'immobile, impossibilità pratica di separazione, finalità per il cliente (se le attrezzature sono mezzi per fruire del servizio principale).
- Le eccezioni all'esenzione (art. 135(2)) si interpretano estensivamente, ma i concetti di prestazione unica e accessoria sono applicabili per evitare frazionamenti artificiosi che alterino il sistema IVA; dunque l'esistenza di un contratto unico e di una funzione accessoria forte tende a favorire l'esenzione.
- Circostanze contrarie che possono far ritenere le locazioni imponibili: locazione delle attrezzature separabile e autonoma, corrispettivi distinti, prestazioni di gestione/manutenzione/supervisione che trasformano la fornitura in un servizio attivo separato, o quando l'attrezzatura costituisce un'attività economica indipendente dal semplice 'noleggio' dell'immobile.
- In pratica, decisione concreta rimessa al giudice nazionale: la Corte fornisce il criterio giuridico (unitarietà/primarietà/accessorietà) ma l'accertamento fattuale spetta all'autorità nazionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 mag 2023Sentenza del 04/05/2023 n. 381 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 4 mag 2023Sentenza del 04/05/2023 n. 425 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 4 mag 2023Sentenza del 04/05/2023 n. 445 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 4 mag 2023Sentenza del 04/05/2023 n. 6168 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
- Sentenza · 4 mag 2023Sentenza del 04/05/2023 n. 11625 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 mag 2023Sentenza del 04/05/2023 n. 11642 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →