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Sentenza

Sentenza del 04/05/2023 n. 425 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento Iva 2014 per mancata contabilizzazione di IVA per €55.550 sulle fatture di vendita emesse nei confronti di E. S. SRL basate su lettere d'intento soggettivamente inesistenti e per €5.610 relative a fatture di acquisto da ditta individuale P. E.; la contribuente aveva già visto respingere il ricorso in primo grado presso la Commissione Provinciale Tributaria di Prato. Dopo la dichiarazione di fallimento della società, il liquidatore propose appello sostenendo l'inerzia della curatela fallimentare e che le operazioni accertate non erano collegate a frodi segnalate dall'Agenzia delle Dogane ma riguardavano cessioni di mezzi agricoli ed escavatori usati.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado ha dichiarato l'appello inammissibile. Ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate: la PEC inviata dal curatore al liquidatore dimostrava che la curatela aveva valutato la questione e aveva concluso per la mancanza di interesse della massa dei creditori, autorizzando comunque il liquidatore a procedere. Non si è trattato di inerzia della curatela ma di una ponderata valutazione negativa circa l'utilità dell'azione; la conseguenza è che non sussiste l'eccezionale legittimazione del fallito/liquidatore ad agire. La Corte ha altresì compensato le spese del presente grado.

Norme richiamate

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 29462/2022

    Conferma il principio secondo cui il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire solo se l'inerzia del curatore è determinata da un totale disinteresse; non ricorre invece tale legittimazione quando l'assenza di iniziativa derivi da una negativa e ponderata valutazione circa la convenienza della controversia.

Massime di principio

  • La legittimazione ad impugnare di soggetti diversi dal curatore fallimentare (es. fallito, liquidatore) è eccezionale e richiede la prova di una reale inerzia della curatela; non è sufficiente che il curatore non abbia intrapreso l'azione se ciò è frutto di una valutazione negativa.
  • Documenti intercorsi (es. PEC) tra curatore e altri organi della procedura che dimostrino una valutazione e una decisione negativa sulla convenienza dell'azione precludono l'assunto di inerzia e, quindi, l'eccezionale legittimazione di altri soggetti.
  • La mera dichiarazione del curatore che nulla osta o una sua apparente 'autorizzazione' non trasferisce la legittimazione ad altri a proporre appello; la legittimazione del curatore è personale e non delegabile con efficacia sostitutiva in questo senso.
  • Prima di investire risorse processuali per contestare un avviso di accertamento in presenza di procedure concorsuali, è cruciale verificare lo stato di attività della curatela e ottenere prova documentale di eventuale inerzia (se si vuole fondare su questa l'azione di terzi).
  • Questioni di merito (es. collegamento delle operazioni a frodi) rimangono valutabili, ma non possono essere esaminate se manca la legittimazione processuale; dunque la fase procedurale sul 'standing' è preliminare e decisiva.

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