Sentenza del 04/05/2023 n. 11642 - Corte di Cassazione
Accertamento - Indagini bancarie - Autorizzazione e utilizzabilità dei dati acquisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva emesso avviso di accertamento per il 2005 ritenendo inesistenti o non giustificati numerosi movimenti bancari e disconoscendo parte degli interessi passivi dedotti; il contribuente impugnava sostenendo (i) omissione di esame della documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie, (ii) violazione delle norme sulle indagini bancarie per mancata autorizzazione, (iii) illegittimo disconoscimento degli interessi passivi per presunta mancata inerenza, e (iv) omissione di valutazione circa gli interessi attivi relativi a un finanziamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 1, 4 e 5 del ricorso e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale in relazione a tali profili, rinviando per nuovo giudizio alla CTR Abruzzo (sezione staccata di Pescara) in diversa composizione. In particolare: (i) ha ritenuto carente la motivazione della sentenza d'appello perché non ha esaminato la documentazione prodotta dal contribuente a giustificazione delle movimentazioni bancarie (motivo 1) e quindi ha cassato su questo punto; (ii) ha ritenuto fondato il censimento sul disconoscimento degli interessi passivi, affermando che gli interessi passivi sono deducibili ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR (motivo 4) e ha cassato la valutazione della CTR su tale punto; (iii) ha constatato l'omessa pronuncia della CTR circa la contestazione sugli interessi attivi del finanziamento e ha cassato anche sotto questo profilo (motivo 5). Il secondo motivo è stato assorbito e il terzo è stato dichiarato inammissibile perché la giurisprudenza consolidata ritiene che la mancata autorizzazione per le indagini bancarie non precluda automaticamente l'utilizzabilità dei dati salvo concreto pregiudizio per il contribuente; nel caso di specie il contribuente non ha dimostrato un pregiudizio concreto.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Regola le indagini bancarie per le imposte dirette; secondo la Corte l'eventuale mancanza dell'autorizzazione non rende automaticamente inutilizzabili i dati acquisiti, salvo previsioni specifiche o concreto pregiudizio per il contribuente; l'autorizzazione ha funzione organizzativa tra uffici e non richiede motivazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
Analogo principio per l'IVA: la mancata autorizzazione per acquisire movimentazioni bancarie non invalida di per sé gli atti impositivi basati su quelle risultanze, salvo concreto pregiudizio o incidenza su diritti fondamentali.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 5
Gli interessi passivi rientrano nella funzione finanziaria dell'impresa e sono deducibili (nei limiti previsti dall'art. 96), per cui non è necessario un giudizio di inerenza specifica per ciascun costo; la Corte ha ritenuto quindi errato il disconoscimento fondato su mera mancata inerenza.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 96
Norma che fissa limiti e regole di computo per la deducibilità degli oneri finanziari; citata dalla Corte come parametro di limite per la deducibilità degli interessi passivi, distinta dal requisito dell'inerenza.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Disciplina la motivazione della sentenza e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia dato motivazione apparente e non abbia valutato la documentazione del ricorrente, con conseguente vizio di motivazione.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Previsioni per il ricorso per cassazione: violazione di norme di diritto (n.3) e vizi motivazionali (n.4); la Corte ha riqualificato e valutato i motivi del ricorso alla luce di tali presupposti, accogliendo i profili di carenza motivazionale e di errata applicazione delle norme sui costi deducibili.
Codice Civile, art. 2697
Regola la distribuzione dell'onere della prova; richiamata nelle censure del contribuente in tema di prova delle giustificazioni, ma la Corte ha evidenziato che la mancata valutazione della documentazione giustificativa da parte della CTR costituisce vizio da rimuovere.
Codice di Procedura Civile, art. 370, comma 1
Prevede la possibilità per la parte resistente di costituirsi in udienza alla sola partecipazione alla discussione; qui citata per indicare la costituzione processuale dell'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- La mancata autorizzazione amministrativa per le indagini bancarie non comporta automaticamente inutilizzabilità dei dati acquisiti: tali dati restano utilizzabili salvo normativa diversa o dimostrazione di concreto pregiudizio per il contribuente o di lesione di diritti costituzionali fondamentali.
- L'autorizzazione per le indagini bancarie ha natura organizzativa tra uffici, non richiede motivazione e la sua mancata allegazione all'interessato non invalida di per sé l'avviso di accertamento.
- Il giudice d'appello deve valutare e motivare espressamente le censure del contribuente e l'eventuale documentazione prodotta a giustificazione delle movimentazioni bancarie; l'omessa valutazione della prova documentale determina vizio di motivazione e legittima la cassazione con rinvio.
- Gli interessi passivi, in linea di principio, sono deducibili in quanto oneri connessi alla funzione finanziaria dell'impresa; il loro disconoscimento non può poggiare su un generico giudizio di mancata inerenza ma deve rispettare i limiti e le regole di deducibilità previste dalla normativa (es. art. 96 TUIR).
- Il contribuente che contesta l'utilizzabilità o la valutazione delle risultanze bancarie deve indicare e documentare il concreto pregiudizio subito dalla mancanza di autorizzazione o dalle modalità di acquisizione; la mera contestazione formale dell'autorizzazione è insufficiente.
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