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Sentenza

Sentenza del 04/05/2023 n. 11625 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la deducibilità di parte degli interessi passivi (Euro 242.778,55) relativi al finanziamento erogato dalla capogruppo tedesca SGL Carbon AG per l'anno 2005, ritenendo non rispettata la disciplina del transfer pricing (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 7) e determinando il "valore normale" con un confronto esterno (tassi medi Bundesbank). La contribuente contestava la metodologia e sosteneva l'uso del confronto interno e l'assenza di trasferimento di reddito verso la Germania.

La decisione

La CTP di Milano aveva accolto il ricorso della contribuente annullando l'avviso di accertamento; la C.T.R. Lombardia aveva accolto l'appello dell'Ufficio. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso della contribuente (violazione del principio secondo cui l'appello che non censura una delle autonome rationes decidendi determina la formazione del giudicato interno su quella ratio non impugnata), ha cassato la sentenza della C.T.R. e, decidendo nel merito, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate confermando l'annullamento dell'atto impositivo. Sono state compensate integralmente le spese tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 110, comma 7

    Norma sul transfer pricing: la controversia verteva sulla determinazione del "valore normale" degli interessi infragruppo; la Corte ha ritenuto che l'assenza di trasferimento di reddito (per differenziale nell'onere del finanziamento a favore della controllante) escluda l'applicabilità della disciplina, e che la corretta comparazione richiede criteri omogenei tra operazioni confrontate.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 9

    Richiamata dalla CTP come orientamento che privilegia il confronto interno (confronto con condizioni infragruppo o interne) quando appropriato; la Corte ha rilevato che l'uso del confronto esterno richiede motivazione e verifica dell'omogeneità delle fonti.

  • Codice Civile, art. 2909

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo a censure di decisioni; la Corte ha esaminato la questione di formazione del giudicato interno tra decisioni con più rationes decidendi.

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione e alla devoluzione dell'appello; la pronuncia applica il principio del tantum devolutum quantum appellatum in tema di limiti dell'oggetto dell'appello.

  • Codice di Procedura Civile, art. 329, comma 2

    Richiamato nell'ambito delle censure procedurali sull'appello; la Corte ha ribadito che l'appello deve contestare le rationes decisorie rilevanti, altrimenti si forma giudicato interno.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Fondamento di uno dei motivi di cassazione: la Corte ha accolto il motivo relativo all'omessa impugnazione di una delle autonome ratio decidendi e la conseguente inammissibilità o inefficacia dell'appello per quella parte.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Richiamato dai motivi della ricorrente relativi all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha però ritenuto tali motivi assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Richiamato in relazione al principio secondo cui il giudice deve decidere sulla base dei fatti e delle censure dedotte; uno dei motivi lamentava che la C.T.R. avrebbe fondato la decisione su fatti non dedotti dall'Ufficio.

  • Codice di Procedura Civile, art. 115

    Richiamato in ordine al dovere del giudice di motivare la decisione sulle prove addotte dalle parti; la ricorrente denunciava che la C.T.R. non avrebbe valutato correttamente le prove, ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita.

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado si fonda su più ragioni autonome e l'appello non censura tutte le rationes decidendi, si forma giudicato interno sulla ratio non impugnata e l'appello deve essere rigettato per carenza di interesse.
  • Nel contesto del transfer pricing (art. 110 TUIR), la sussistenza di un trasferimento di reddito può essere esclusa se gli oneri finanziari gravanti sulla controllante sono maggiori di quelli della controllata; in tal caso la norma non si applica.
  • La determinazione del "valore normale" richiede comparatori omogenei: il ricorso a tassi medi di mercato (confronto esterno) è ammissibile solo se si dimostra l'omogeneità delle caratteristiche del finanziamento e l'affidabilità della fonte; altrimenti il confronto interno può essere preferibile.
  • L'onere della prova circa l'anomalia dei tassi grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve indicare e motivare appropriati criteri di comparazione; difettando tale motivazione, la decisione può essere annullata.
  • In sede d'appello il giudice non può reggere una decisione su profili non dedotti o non direttamente connessi alle questioni specificamente impugnate salvo che siano ricomprese nel thema decidendum; l'appellante deve specificamente censurare le ragioni decisive della pronuncia di primo grado.

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