Cassazione Civile, Sentenza n. 32816/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le Amministrazioni hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 620/2023 che aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato illegittimo il recesso dal ruolo dirigenziale operato nei confronti della dott.ssa Chiricosta per mancato superamento del periodo di prova (anno 2019/2020). Le ragioni dell'Amministrazione vertevano sulla presunta corretta discrezionalità del recesso, sulla sufficienza motivazionale basata su relazione ispettiva accessibile negli atti e sulla corretta interpretazione delle norme disciplinanti il periodo di prova (D.M. 956/2019 e CCNL). La resistente contestava l'impugnazione per improcedibilità, evidenziando la mancata prova della notificazione della sentenza di appello da parte delle Amministrazioni e difendeva la decisione di merito che aveva ordinato la conferma in servizio e l'assegnazione di nuovo incarico dirigenziale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso delle Amministrazioni ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., attesa l'omissione del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della relata di notifica della sentenza impugnata (o delle copie dei messaggi PEC). La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. n. 21349/2022 e precedenti) sul rigore dell'adempimento: la dichiarazione nel ricorso circa la notifica impegna la parte a depositare la prova e l'omissione comporta improcedibilità, salvo i casi tassativi di acquisizione della relata da parte del giudice. Non essendo superata la carenza formale, la Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali relative alla motivazione del recesso e alla disciplina del periodo di prova. Le Amministrazioni sono state condannate al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente.
Norme richiamate
Le Amministrazioni hanno sostenuto l'inapplicabilità dell'obbligo di motivazione previsto dalla L. 241/1990 alle controversie di lavoro; la questione è stata discussa ma non decisa nel merito a causa dell'improcedibilità processuale del ricorso.
D.M. n. 956/2019
Regolamento che disciplina il periodo di prova dei dirigenti scolastici (richiamato dalle parti, con riferimento all'art. 8 e al potere del Direttore Generale). Le amministrazioni hanno invocato la sua prevalenza come lex specialis; la Corte di cassazione non ha pronunciato sul merito a causa dell'improcedibilità.
Nota MIUR 2689/2020
indica il 31 agosto 2019 ('termine dell'anno scolastico di riferimento')
La Corte d'appello aveva richiamato questa nota per evidenziare l'esigenza che il Direttore Generale, in caso di parere istruttorio sfavorevole, valuti anche 'ulteriori elementi conoscitivi' e che la motivazione del provvedimento debba essere congrua; tale rilievo era parte della decisione di merito.
art. 14 CCNL area V 2006
Norma contrattuale richiamata dalla Corte d'appello come fondamento per la dichiarazione di conferma in servizio della dirigente in assenza di valido provvedimento di recesso; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito l'applicazione di tale norma a causa dell'improcedibilità.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Prevede l'onere, nel ricorso per cassazione, di depositare la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi PEC); la violazione di tale adempimento comporta l'improcedibilità del ricorso, come accertato dalla Corte.
Cass. Sez. Un., 6 luglio 2022, n. 21349
Principio giurisprudenziale secondo cui la mancanza della relata può essere sanata se la documentazione risulta comunque nella disponibilità del giudice (es. prodotta dal controricorrente entro i termini) o acquisita d'ufficio; la Corte ha rilevato che tale condizione non ricorre nel caso di specie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nella decisione con riferimento al contributo unificato: la Corte ha dato atto della non sussistenza degli obblighi di versamento aggiuntivo per le amministrazioni statali esentate mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- In Cassazione è essenziale depositare, insieme al ricorso, la copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica o, in caso di notifica via PEC, le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione; l'omissione comporta in genere l'improcedibilità del ricorso.
- La mera dichiarazione nel ricorso di aver ricevuto la notifica impegna l'autoresponsabilità della parte: la prova della notificazione deve essere prodotta nel termine stabilito e non può essere recuperata liberamente successivamente.
- Anche quando siano rilevanti questioni di merito (es. adeguatezza della motivazione di un recesso per mancato superamento del periodo di prova, accesso alla relazione ispettiva, obblighi del Direttore Generale), la Suprema Corte può non entrare nel merito se sussistono vizi processuali formali gravi.
- Per provvedimenti di recesso legati al periodo di prova, le amministrazioni dovrebbero documentare adeguatamente la motivazione e rendere disponibili gli atti (es. relazioni ispettive) tempestivamente, seguendo le indicazioni del D.M. 956/2019 e delle note ministeriali; analogamente il personale interessato deve contestare eventuali carenze istruttorie e chiedere accesso agli atti.
- In sede di impugnazione è strategico per la parte resistente eccepire immediatamente eventuali omissioni formali (ad es. mancata prova di notificazione) perché possono determinare l'estinzione del gravame senza che il merito venga esaminato.
- Le amministrazioni pubbliche, pur essendo spesso esentate da alcuni adempimenti economici (contributo unificato), non sono sottratte agli stringenti oneri processuali formali richiesti in Cassazione.
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