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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32566/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Fondazione ENPAIA ha impugnato la sentenza di appello che aveva riconosciuto a Monica Tartaglia il diritto alla liquidazione delle somme accantonate nel "conto individuale" ENPAIA fino al 30.4.2016, deducendo in particolare: (i) che le leggi regionali e il CCNL per operai forestali e impiegati agricoli richiamati dalla Regione Sardegna avrebbero imposto l'assoggettamento dei dipendenti dell'Agenzia Forestas alla copertura ENPAIA; (ii) che, ai sensi dell'art.3, lett. f) della legge n.1655/1962 e dell'art.2135 c.c., l'attività svolta rientrerebbe tra quelle agricole tali da legittimare l'iscrizione all'ENPAIA; (iii) che l'art.6 del Regolamento ENPAIA richiede la cessazione del rapporto di lavoro per la liquidazione del conto individuale, mentre nel caso di Tartaglia il rapporto di lavoro non era cessato (era proseguito presso l'Agenzia Forestas), per cui la liquidazione non sarebbe dovuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Fondazione ENPAIA. Ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto a Monica Tartaglia il diritto alla corresponsione delle somme depositate nel conto individuale ENPAIA e il pagamento degli accessori di legge, rigettando le ulteriori pretese della lavoratrice. La Corte ha ritenuto che: (1) la materia della previdenza sociale è di competenza statale esclusiva (art.117, co.2, lett. o) Cost.) e le norme/regole regionali o il semplice richiamo al CCNL non possono derogare al regime previdenziale imposto dal diritto statale per i dipendenti di enti pubblici non economici; (2) l'art.3, lett. f) della legge n.1655/1962 richiede che l'attività agricola sia esercitata con carattere di impresa/azienda (quindi con obiettiva economicità) perché l'ente pubblico sia tenuto alla contribuzione ENPAIA: l'Agenzia Forestas non ha carattere imprenditoriale ma è struttura pubblica finanziata esternamente, perciò non ricorrono i presupposti per l'iscrizione ENPAIA; (3) l'art.6 del Regolamento ENPAIA deve intendersi in termini di cessazione del rapporto assicurativo con l'ENPAIA (e non solo di cessazione del rapporto di lavoro): la liquidazione del conto individuale è dovuta quando viene meno la copertura assicurativa ENPAIA. Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso ENPAIA e ha compensato le spese di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 14 gennaio 1962, n. 1655, art. 3, lett. f)

    i contributi all'ENPAIA sono dovuti "dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio: ... f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate"

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'obbligo di contribuzione all'ENPAIA per gli enti pubblici opera solo se l'ente esercita imprese/aziende agricole con carattere imprenditoriale (obiettiva economicità). Non basta la mera tipologia di attività agricola: è necessario il requisito dell'imprenditorialità.

  • Regolamento ENPAIA, art. 6 (Decreto interministeriale 19.11.1996)

    "1) Al raggiungimento del 65º anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale... 2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l’ammontare del conto individuale... è corrisposto: a) all’iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico... b) all’iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta; c) all’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all’Ente; d) ai superstiti in caso di morte dell’iscritto"

    La Corte interpreta la locuzione "cessazione del rapporto" in senso estensivo come cessazione del rapporto assicurativo con ENPAIA. Quindi la liquidazione è dovuta quando viene meno la copertura ENPAIA, anche se il rapporto di lavoro continua con altro datore che comporta iscrizione ad altro ente previdenziale.

  • Costituzione, art. 117, co. 2, lett. o)

    La Corte ricorda che lo Stato ha competenza esclusiva in materia di previdenza sociale; perciò la legislazione regionale non può disciplinare autonomamente il regime previdenziale pubblico né derogare alle norme statali inderogabili.

  • Codice Civile, art. 2135

    L'art.2135 c.c. fornisce la nozione di attività agricola; la Corte richiede l'ulteriore requisito dell'imprenditorialità (economicità) perché un'attività agricola svolta da un ente pubblico possa integrare il caso di contribuzione ENPAIA.

  • Codice Civile, art. 2115, co. 3

    Rilevato che la disciplina previdenziale prevista per i lavoratori degli enti pubblici ha carattere imperativo e non può essere derogata dall'autonomia collettiva o da accordi contrattuali, ai sensi del richiamo all'art.2115 c.c.

  • Leggi regionali Sardegna (richiamate): L.R. n. 24/1999, L.R. n. 8/2016, L.R. n. 43/2018

    Le norme regionali che richiamano il CCNL o prevedono una gestione previdenziale diversa non possono incidere sulla normativa statale in materia previdenziale: la Regione non ha competenza esclusiva per derogare al regime statale di previdenza dei dipendenti pubblici.

Massime di principio

  • La competenza legislativa sulla previdenza sociale è statale (art.117 Cost.); le disposizioni regionali o i richiami a CCNL non possono di per sé derogare al regime previdenziale statale imposto ai dipendenti pubblici.
  • Per valutare l'obbligo di contribuzione all'ENPAIA di dipendenti di enti pubblici occorre verificare non solo la natura dell'attività (agricola), ma soprattutto se essa è esercitata in forma di impresa/azienda (requisito di obiettiva economicità/lucro oggettivo). Se manca l'imprenditorialità, non trova applicazione l'art.3, lett. f) della legge n.1655/1962.
  • La liquidazione del "conto individuale" ENPAIA dipende dalla cessazione della copertura assicurativa presso ENPAIA (cessazione del rapporto assicurativo), non semplicemente dalla cessazione o prosecuzione del rapporto di lavoro: se la copertura ENPAIA si interrompe (es. trasferimento alla gestione INPS), l'iscritto ha diritto alla liquidazione delle somme accantonate.
  • La fonte negoziale (CCNL) non può validamente produrre una deroga al regime previdenziale imperativo previsto dalla legge statale per i lavoratori pubblici; eventuali clausole contrattuali che sembrino imporre iscrizioni diverse vanno valutate in relazione alla competenza statale.
  • Se, nel passaggio di rapporto, le somme eventualmente trattenute a titolo di TFR/non documentate non sono state effettivamente erogate, esse devono essere trasferite o restituite secondo la continuità del rapporto di lavoro e dei relativi obblighi previdenziali; la qualificazione della somma (conto individuale vs TFR) e la titolarità dipendono dalla persistenza o cessazione della copertura assicurativa.

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