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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32567/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La cooperativa impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di premi INAIL per il periodo 2007-2013 e che aveva accolto la richiesta di integrazione dell'INAIL basata sul calcolo del premio speciale unitario assumendo come parametro la retribuzione effettivamente corrisposta ai soci (in base al d.lgs. n. 423/2001). La cooperativa eccepisce che la disciplina del premio speciale prevista dall'art. 42 del T.U. n. 1124/1965, così come attuata dal d.m. 15.7.1987, costituisce una norma speciale e autonoma rispetto alla disciplina generale dell'art. 41 e non può essere ricalibrata facendo riferimento ai parametri del d.lgs. 423/2001 senza un espresso intervento modificativo (decreto ministeriale) sulla disciplina speciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo (vizi di motivazione/inammissibilità dell'appello) e ha accolto i motivi dal secondo al sesto ritenendoli fondati. La Corte ha affermato che la disciplina del premio speciale unitario di cui all'art. 42 T.U. n. 1124/1965, come attuata dal d.m. 15.7.1987, è di carattere speciale e non può essere riformata o 'ibridata' tramite i criteri di calcolo introdotti dal d.lgs. n. 423/2001 (art. 1 e 3) relativi alla retribuzione imponibile, salvo che non intervenga un esplicito atto modificativo previsto dalla stessa norma di attuazione (decreto ministeriale su delibera INAIL). Perciò la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo giudizio, con statuizione sulle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 42 T.U. n. 1124/1965

    "per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente"

    La norma disciplina un premio speciale unitario determinato con decreto ministeriale su delibera dell'INAIL, fondato su parametri diversi dalla normale massa retributiva (es.: numero di persone, durata della lavorazione) e costituisce una disciplina speciale rispetto all'art. 41; può essere modificata solo mediante il previsto decreto ministeriale.

  • art. 41 T.U. n. 1124/1965

    Stabilisce i criteri generali per il calcolo del premio ordinario basato su massa retributiva (retribuzioni effettive o convenzionali); secondo la Corte non si applicano automaticamente alle fattispecie disciplinate dall'art. 42.

  • d.m. 15.7.1987

    Atto regolamentare di esecuzione dell'art. 42 che fissa le tabelle e il minimale giornaliero per il premio speciale unitario per i facchini e organismi associativi; costituisce la fonte attuativa che regola concretamente il premio speciale e non può essere sostituita tacitamente da norme successive non espressamente incompatibili.

  • d.lgs. n. 423/2001 (art. 1 e art. 3)

    Ha modificato, con decorrenza 1.1.2007, le modalità di calcolo della retribuzione imponibile per alcune cooperative (richiamando anche il d.l. n. 338/1989) e incide sui criteri applicabili all'art. 41 (premio ordinario), ma non può essere utilizzato per ricalcolare il premio speciale previsto dall'art. 42 in assenza di un atto modificativo del regime speciale.

  • art. 1 d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989)

    Richiamato quale parametro minimo di retribuzione imponibile ai fini del d.lgs. 423/2001; la Corte rileva però che tale riferimento non è idoneo a trasformare la disciplina speciale del premio ex art. 42.

  • art. 15 prel. c.c.

    Principio invocato dalla Corte: la lex posterior generalis non deroga alla lex prior specialis; da ciò discende che una norma generale successiva non abroga automaticamente una disciplina speciale anteriore se non sussiste incompatibilità espressa o implicita.

  • d.P.R. n. 602/1970

    Richiamato in relazione alla distinzione tra organismi soggetti o non soggetti alle sue norme ai fini delle tabelle del d.m.; non incide sulla natura speciale del premio ex art. 42.

Massime di principio

  • Quando una fattispecie è regolata da una norma speciale e da un decreto di attuazione (es. art. 42 T.U. e d.m. attuativo), i criteri generali introdotti successivamente per regolare la materia ordinaria (es. d.lgs. 423/2001) non si applicano automaticamente alla fattispecie speciale salvo espressa disposizione incompatibile o intervento sostitutivo previsto dallo stesso testo speciale.
  • Il premio speciale unitario è concepito come misura fissa (di norma pro capite) determinata da atto regolamentare; l'utilizzo della retribuzione effettiva può intervenire solo come meccanismo di adeguamento previsto dal decreto e non come criterio ordinario di ricalcolo.
  • Una fonte regolamentare che attua una norma primaria può essere modificata o abrogata da una successiva norma primaria solo con modalità che rendano evidente l'incompatibilità; non basta una norma generale successiva per travolgere una disciplina speciale.
  • In caso di contenzioso sui criteri di calcolo dei premi INAIL, occorre verificare se la modifica invocata dall'ente assicuratore rientri nelle competenze previste dalla norma speciale (es. adozione di un nuovo decreto ministeriale su delibera INAIL) prima di pretendere ricalcoli retroattivi.
  • Il datore di lavoro che ritenga più favorevole può denunciare la retribuzione effettiva e optare per il pagamento con aliquota maggiorata, ma l'obbligo contributivo può essere considerato assolto con il pagamento del premio speciale nella misura prevista dall'atto attuativo.
  • In giudizio, il principio secondo cui una norma successiva di carattere generale non deroga automaticamente a una normativa speciale deve essere valutato caso per caso e può portare alla cassazione e al rinvio se la corte territoriale ha ibridato regimi normativi incompatibili.

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