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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32561/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sulla domanda di restituzione da parte del lavoratore di quanto accantonato a suo favore presso ENPAIA: Zucca aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per €30.088,00 circa relativi al "conto individuale" e al trattamento di fine rapporto (TFR) maturati durante il periodo di iscrizione all'ENPAIA. Questione centrale: se i dipendenti dell'Agenzia Forestas dovessero ritenersi soggetti al regime ENPAIA (per effetto di rinvio alle norme contrattuali e regionali) o al regime previdenziale pubblico INPS; se la cessazione del rapporto assicurativo ENPAIA (anche se non coincidente con la cessazione del rapporto di lavoro) rendesse esigibili le somme sul conto individuale; e se il TFR dovesse essere liquidato o trasferito al nuovo datore di lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da ENPAIA. Ha confermato i principi affermati dalla Corte d'appello: l'Agenzia Forestas è ente pubblico non economico e non costituisce "impresa o azienda agricola" ai sensi dell'art.3, lett. f) della legge n.1655/1962, perché manca il requisito dell'imprenditorialità/objectiva economicità. Perciò i dipendenti non erano soggetti al regime ENPAIA per il periodo contestato. Tuttavia, essendo venuto meno il titolo alla conservazione delle somme sul conto individuale (cioè la copertura assicurativa ENPAIA) quelle somme risultano esigibili e la Fondazione è stata condannata a versare l'importo accantonato sul conto individuale con gli accessori di legge. Quanto al TFR, poiché il rapporto di lavoro non si era interrotto ma era proseguito con Agenzia Forestas, la corte ha ritenuto che le somme riferibili al TFR non dovessero essere liquidate al lavoratore ma trasferite al nuovo datore di lavoro (e comunque non è emersa prova di erogazione al lavoratore). La Corte ha inoltre chiarito che le previsioni contrattuali o regionali che richiamano il CCNL non possono derogare all'inderogabile regime previdenziale statale; la locuzione "cessazione del rapporto" nell'art.6 del regolamento ENPAIA va intesa come cessazione della copertura assicurativa ENPAIA, non necessariamente della mera prosecuzione del rapporto di lavoro.

Norme richiamate

  • Legge 19/6/1962 n.1655, art.3, lett. f)

    i contributi all'ENPAIA sono dovuti dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti ... f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'obbligo contributivo per gli enti pubblici sorge solo quando l'ente esercita imprese o aziende agricole con carattere imprenditoriale (economicità oggettiva). La sola natura delle attività (es. valorizzazione del patrimonio forestale) non è sufficiente se manca il requisito dell'imprenditorialità.

  • Codice Civile, art.2135

    qualifica agricola anche l'attività volta alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale

    La definizione di attività agricola nel codice è rilevante ma non esaurisce il requisito per l'iscrizione ENPAIA: occorre anche il carattere di impresa/azienda agricola (economicità) per far scattare l'assoggettamento.

  • Costituzione, art.117, co.2, lett. o)

    legislazione esclusiva dello Stato in materia di previdenza sociale

    La Corte ricorda la competenza esclusiva statale in materia previdenziale: le norme regionali o rinvii a contrattazione collettiva non possono derogare al regime previdenziale statale obbligatorio.

  • Regolamento ENPAIA (Decreto interministeriale 19.11.1996), art.6

    La liquidazione del conto individuale è dovuta: 1) al raggiungimento del 65º anno; 2) prima del 65º in casi tra cui c) iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente

    La Corte interpreta la locuzione "cessazione del rapporto" in senso estensivo come cessazione del rapporto assicurativo con ENPAIA: l'importo del conto individuale è esigibile quando viene meno la copertura assicurativa ENPAIA, non semplicemente quando il lavoratore perde il posto laddove il rapporto assicurativo continui presso lo stesso Ente.

  • Leggi regionali Sardegna (es. L.R. n.124/1999; L.R. n.8/2016; L.R. n.43/2018)

    norme istitutive e regolamentari che richiamano la contrattazione collettiva e prevedono l'iscrizione all'ENPAIA per il personale dell'Ente Foreste/Agenzia Forestas

    La Corte ritiene che i rinvii contenuti nelle leggi regionali alla contrattazione collettiva non possano incidere sul regime previdenziale statale obbligatorio; la Regione non ha competenza per modificare in via autonoma il regime previdenziale.

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL operai forestali e impiegati agricoli)

    previsione di assoggettamento alla copertura ENPAIA per determinate categorie

    Il richiamo contrattuale non è idoneo a derogare all'inderogabile normativa statale di previdenza: la fonte negoziale non può creare un regime previdenziale diversificato per dipendenti pubblici non economici.

Massime di principio

  • Per i dipendenti di enti pubblici (compresi enti strumentali regionali) prevale il regime previdenziale statale: la Regione non può imporre, tramite legge o rinvio contrattuale, un regime previdenziale diverso dall'obbligatorio previsto dallo Stato.
  • Ai fini dell'assoggettamento a ENPAIA di dipendenti di enti pubblici è necessario che l'ente eserciti una vera e propria impresa/azienda agricola con carattere imprenditoriale (economicità oggettiva); la mera esecuzione di attività agricole o forestali svolte per fini pubblici non è sufficiente.
  • Le previsioni del contratto collettivo non possono derogare alle norme imperative in materia previdenziale: la fonte normativa prevalente in materia è statale.
  • La liquidazione del "conto individuale" ENPAIA è collegata alla cessazione della copertura assicurativa ENPAIA (cessazione del rapporto assicurativo), non automaticamente alla mera cessazione o prosecuzione del rapporto di lavoro: se il rapporto lavorativo prosegue ma cessa la copertura ENPAIA, le somme accantonate diventano esigibili.
  • Il TFR segue la posizione lavorativa: se il rapporto non è cessato ma è proseguito con altro datore, le somme riferite al TFR non sono necessariamente liquidate al lavoratore ma trasferite al nuovo datore ove previsto.
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare: a) la natura giuridica del datore (impresa vs struttura pubblica non economica); b) la continuità o cessazione della copertura assicurativa presso l'ente previdenziale competente; c) l'eventuale carattere imperativo delle norme di legge rispetto a previsioni contrattuali o regionali.

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