Cassazione Civile, Sentenza n. 33000/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla determinazione del "premio speciale unitario" di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 1124/1965 per cooperative di facchinaggio: la CO.FA.CO. chiedeva la restituzione di somme versate (2007 - primi tre trimestri 2013) sostenendo che il premio speciale dovesse restare determinato secondo il meccanismo speciale e fisso fissato dal decreto ministeriale (d.m. 15.7.1987 / d.m. n. 604700/1987) e non ricalcolato sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai soci in applicazione del d.lgs. n. 423/2001 (art. 1 e 3). La Corte d'appello di Bologna aveva riformato il Tribunale ritenendo invece che, a partire dal 2007, il premio speciale dovesse essere calcolato con riferimento alla retribuzione effettiva ai sensi del d.lgs. n. 423/2001; la CO.FA.CO. ha impugnato tale decisione in Cassazione con otto motivi di ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso ma ha accolto i motivi secondo, terzo, quarto e quinto ritenendoli fondati. La Corte ha affermato che la disciplina del premio speciale unitario di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 1124/1965 (attuata dal d.m. 15.7.1987) è una disciplina speciale rispetto all'art. 41 e non è stata implicitamente modificata dal d.lgs. n. 423/2001; pertanto non è corretto ricalcolare, a far data dal 1.1.2007, il premio speciale facendo riferimento alla retribuzione effettiva secondo l'art. 3 del d.lgs. 423/2001. Per questi motivi la sentenza della Corte d'appello è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per decidere sulle spese del giudizio di legittimità; gli altri motivi sono assorbiti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 1124/1965
Art. 42 disciplina un "premio speciale unitario" determinato con decreto ministeriale su delibera dell'istituto assicuratore (criterio speciale, pro capite/fisso). Tale disciplina è speciale rispetto all'art. 41 (premio ordinario calcolato sulla massa retributiva) e non è stata ritenuta implicitamente abrogata dal successivo d.lgs. n. 423/2001.
d.m. 15 luglio 1987 (d.m. n. 604700/1987)
Atto regolamentare attuativo che stabilisce le misure del premio speciale unitario (tabelle con minimale retributivo giornaliero e importi fissi); ha valore regolamentare esecutivo dell'art. 42 e può essere modificato solo con decreto ministeriale conforme alla competenza normativa prevista dall'art. 42.
d.lgs. n. 423/2001
Ha modificato le modalità di calcolo del premio ordinario per le cooperative ancorando, dal 1.1.2007, alcune retribuzioni imponibili a parametri minimi; tuttavia la Corte ha ritenuto che questa innovazione sia circoscritta all'art. 41 (premio ordinario) e non possa automaticamente incidere sulla disciplina speciale prevista dall'art. 42 salvo espressa incompatibilità o intervento normativo specifico.
legge n. 142/2001
Richiamata come svolgimento normativo connesso alla riforma delle cooperative che ha inciso sulla disciplina generale, ma non di per sé sufficiente a modificare la disciplina speciale del premio di cui all'art. 42 senza atto regolamentare dedicato.
d.l. n. 338/1989 conv. l. n. 389/1989
Citato in relazione al parametro minimo di retribuzione cui, per il premio ordinario, si ancorano alcune determinazioni contributive; non costituisce base per riformare la disciplina speciale dell'art. 42 senza atto regolamentare.
disposizioni sulla legge in generale (preleggi)
Riferimenti ai principi di interpretazione e alla regola "lex posterior generalis non derogat priori specialis" indicano che una norma successiva e generale non deroga automaticamente a una norma precedente speciale se non c'è incompatibilità o abrogazione espressa.
d.P.R. n. 602/1970
Richiamato in relazione alle differenze di trattamento previste dal d.m. per organismi associativi soggetti o non soggetti alle norme del d.P.R. 602/1970; utili a spiegare la logica del premio speciale.
Codice civile
art. 1362, art. 1367, art. 1369, art. 2041
Citati nei censure del ricorrente in ordine all'interpretazione e al contenuto dei contratti/accordi collettivi e all'ipotesi di ingiustificato arricchimento; la Corte non ha approfondito distintamente questi profili essendo assorbiti o non decisivi dopo l'accoglimento dei motivi principali.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., art. 342 c.p.c., art. 366 c.p.c., artt. 343,345,346,434,436 c.p.c.
Norme processuali richiamate con riferimento ai vizi di motivazione, specificità dei motivi e ammissibilità del ricorso; la Corte ha valutato la regolarità formale e la specificità dei motivi e ha rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'INAIL.
Massime di principio
- La disciplina speciale (lex specialis) contenuta in una norma primaria e attuata tramite atto regolamentare permane efficace e non viene automaticamente modificata da una norma successiva di carattere generale: per mutarla è generalmente necessario un intervento esplicito nella stessa fonte speciale o l'adozione del previsto atto di attuazione.
- Quando una norma generale introduce un nuovo parametro di calcolo (es. per il premio ordinario), occorre verificare se essa esplicitamente incida anche sulla disciplina speciale; in assenza di incompatibilità evidente o di disposizione espressa, prevale la disciplina speciale.
- INAIL non può ricalcolare e pretendere retroattivamente versamenti relativi a un premio speciale sulla base di criteri generali introdotti per il premio ordinario, salvo che sia intervenuta una modifica normativa o regolamentare specifica che abbia reso incompatibile la precedente regolazione.
- In controversie simili è determinante valutare la gerarchia delle fonti (legge primitiva, decreto ministeriale attuativo, norme successive) e l'eventuale necessità del formale atto regolamentare per modificare regimi speciali; va valutata anche la tutela del contribuente/assicurato che ha pagato per evitare sanzioni (pagamenti effettuati "per non incorrere in sanzioni" possono rilevare nel merito del rimborso).
- In caso di pronunce confliggenti, la Cassazione può cassare e rinviare la causa alla corte territoriale per nuovo esame, con conseguente approfondimento degli aspetti applicativi (periodi, calcoli, eventuali rimborsi) alla luce del principio di specialità e dell'assetto normativo vigente.
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