Cassazione Civile, Sentenza n. 32602/2024 del 15/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto al passaggio dalla categoria A1 alla A2 e la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive, avendo partecipato e risultando utile in una selezione indetta con determinazione dirigenziale n. 6820 del 24.4.2008. In primo grado il Tribunale di Enna accolse la domanda; la Corte d'appello di Caltanissetta, però, accogliendo l'impugnazione del Comune, ritenne nulla la procedura selettiva per mancanza della necessaria copertura finanziaria e delle attestazioni di regolarità contabile. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) censura della necessità dell'attestazione di regolarità contabile e della copertura finanziaria sull'atto indittivo, sostenendo che il bando non è atto impegnativo di spesa e che la copertura doveva essere precedente (costituzione del fondo annuale); (2) denuncia di omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno per la mancata percezione del differenziale retributivo con decorrenza dal 1.1.2004.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui gli atti e le procedure dell'ente pubblico che incidono sul costo del personale e determinano impegni di spesa sono efficaci solo se sussiste la necessaria copertura finanziaria e l'attestazione di regolarità contabile; in mancanza gli atti sono inefficaci e non fanno nascere diritti nei confronti dell'ente. Ha ritenuto corretto l'accertamento della Corte d'appello sull'assenza di copertura e sull'assenza delle attestazioni, nonostante l'eccezione della ricorrente relativa a una determinazione precedente che, per la Corte territoriale, riguardava somme già erogate e non disponibili per futuri incrementi retributivi. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché la ricorrente non ha dimostrato di avere riproposto in appello la domanda subordinata (presunta rinuncia per omissione). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (onorari € 1.500 oltre spese generali 15%, esborsi € 200 e accessori) e la Corte ha dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 191 d.lgs. n. 267/2000
Stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul programma del bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria; la Corte ha richiamato tale disposizione come fondamento dell'obbligo di copertura per gli atti che comportano spese
art. 153 d.lgs. n. 267/2000
Attribuisce al regolamento di contabilità e al responsabile del servizio finanziario il compito di attestare la copertura della spesa; la Corte ne trae la conseguenza che l'attestazione è presupposto per la validità degli atti impegnativi
art. 13 della legge regionale n. 44/1991
Richiamato nel motivo di ricorso ma non determinante; contestualizza la normativa regionale citata dalla ricorrente rispetto alle procedure selettive
art. 2126 c.c.
Citato come possibile eccezione: la giurisprudenza ammette che, in casi di prestazioni di fatto richieste e svolte, possano sorgere posizioni obbligatorie anche in presenza di vizi formali; la Corte indica che l'eccezione resta limitata e non applicabile al caso di progressioni economiche senza prestazioni effettive
art. 55, comma 5, legge n. 142/1990
Normativa previgente richiamata per dimostrare continuità del principio secondo cui i provvedimenti che comportano impegni di spesa sono esecutivi solo con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
articoli 284-288 r.d. n. 383/1934
Richiamati per ricordare l'inderogabilità del principio dell'impegno di spesa anche in materia di contratti degli enti locali; violazioni comportano nullità
art. 23, commi 3 e 4, d.l. n. 66/1989 (oggi richiamato in art. 191 d.lgs. 267/2000)
Storica fonte normativa del principio di copertura di spesa per la P.A.; la Corte ne rileva l'inderogabilità
art. 346 c.p.c.
Norma processuale che impone di riproporre in grado di appello le domande che si intendono far valere: la mancata riproposizione determina la presunzione di rinunzia e l'inammissibilità del motivo in Cassazione
art. 360 c.p.c.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la ricorrente ha invocato violazione di norme e vizi di motivazione secondo le fattispecie previste
art. 380-bis c.p.c.
segnalato come art. 380-bis.1
Facoltà di depositare memorie prima della camera di consiglio; richiamato nel procedimento istruttorio
art. 112 c.c.
Richiamato nel titolo di un motivo (probabile richiamo al codice civile o a principi processuali); nel contesto il vizio denunciato riguardava omissione di pronuncia; la Corte ha comunque ritenuto il motivo inammissibile per ragioni processuali
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma che disciplina il contributo unificato; la Corte ha dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato in base all'esito del giudizio
Massime di principio
- Gli atti amministrativi che comportano un impegno di spesa e incidono sul costo del personale richiedono, per la loro efficacia, la preventiva esistenza della copertura finanziaria e l'attestazione di regolarità contabile: in mancanza sono inefficaci e non fanno sorgere diritti nei confronti dell'ente
- Il mero bando o atto indittivo di selezione non può sostituire l'attestazione di copertura: se dalla documentazione emerge che le somme indicate sono già state spese o non disponibili, la procedura risulta priva di efficacia
- L'eccezione della validità degli atti per fatti compiuti (es. prestazioni effettivamente svolte) è limitata e va valutata caso per caso (richiamo all'art. 2126 c.c. e alla giurisprudenza), ma non giustifica in generale la mancanza di copertura per aumenti retributivi o progressioni di carriera
- In sede di impugnazione, la parte che intende ottenere forme di tutela diverse o aggiuntive deve riproporre espressamente le domande o le conclusioni anche in appello; altrimenti si assume la rinuncia e i relativi motivi diventano inammissibili in Cassazione
- Chi propone ricorso per cassazione deve fondare i motivi su vizi di diritto o di motivazione ben circostanziati: gli accertamenti di fatto della Corte d'appello, quando adeguatamente motivati, sono non sindacabili in sede di legittimità
- In controversie con esito negativo per il ricorrente, è possibile la condanna alle spese e l'applicazione di aggravanti procedurali (es. raddoppio del contributo unificato) se ricorrono le condizioni previste dalla normativa
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