Cassazione Penale, Ordinanza n. 15429/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell'imputato per una violazione dell'art. 116, comma 15, del Codice della strada. In Cassazione, tramite difensore, l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi favorevoli invocati dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di attenuanti generiche, il giudizio del giudice di merito sia un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p. La Corte d'appello aveva motivato il diniego richiamando i plurimi precedenti penali dell'imputato, tra cui cinque specifici, considerati decisivi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, Codice della strada
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; il testo non ne specifica il contenuto fattuale oltre al richiamo formale.
I criteri di commisurazione della pena e di valutazione degli elementi rilevanti per la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche devono essere richiamati o considerati dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudizio del giudice di merito è valutazione di fatto e, come tale, non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Per escludere le attenuanti generiche non è necessario che il giudice esamini e confuti singolarmente tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa; è sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La presenza di plurimi precedenti penali, specie se specifici, può costituire motivazione sufficiente a fondare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.
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