Cassazione Civile, Ordinanza n. 23418/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società in liquidazione dal 2013 ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale che aveva aperto la sua liquidazione giudiziale su ricorso di un creditore, sostenendo di rientrare nella categoria dell'impresa minore e quindi di non essere assoggettabile alla procedura maggiore. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo, ritenendo provato il superamento della soglia debitoria di euro 500.000 sulla base dello stato passivo redatto dal curatore e reputando inattendibile la contabilità prodotta dalla società. In cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 51, comma 10, CCII per asserita lesione del contraddittorio, perché la Corte avrebbe utilizzato un documento prodotto dal curatore contumace in forma cartacea e non telematica, senza consentire replica; 2) violazione dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII per aver individuato il momento rilevante per la verifica dell'indebitamento nell'apertura della liquidazione giudiziale e non alla fine dell'ultimo esercizio del triennio o alla data dell'istanza; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'ammontare dell'esposizione debitoria al momento di apertura del procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che incombeva sulla debitrice l'onere di provare di non aver superato le soglie quantitative per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale; il documento acquisito dal curatore rientrava nell'attività istruttoria officiosa ex art. 51, comma 10, CCII e la sua produzione in formato cartaceo non determinava nullità in assenza di uno specifico pregiudizio difensivo. Sul secondo motivo ha ribadito che, per escludere l'esenzione dalla procedura liquidatoria maggiore, il requisito dell'indebitamento complessivo va valutato con riferimento al momento di apertura della procedura concorsuale e non alla chiusura dell'ultimo esercizio antecedente l'istanza, in coerenza con il principio di attualità dei requisiti dimensionali. Sul terzo motivo ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e per mancanza di decisività. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
consente l'acquisizione officiosa di documenti nell'ambito dell'istruttoria sulla liquidazione giudiziale; la relativa acquisizione è partecipata dalle parti e non viola di per sé il contraddittorio.
art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.
il requisito dell'indebitamento complessivo minimo per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale va verificato con riferimento al momento di apertura della procedura concorsuale.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
la violazione di legge prospettata è stata ritenuta inammissibile perché contraria a principi già consolidati della giurisprudenza di legittimità.
art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.
il ricorso è inammissibile quando la censura si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
il vizio di omesso esame è inammissibile se non è specificamente indicato il fatto decisivo e la sua effettiva decisività.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrendone i presupposti, va disposto il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, incombe al debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza dei presupposti dimensionali che lo renderebbero assoggettabile alla procedura maggiore.
- L'acquisizione officiosa di documenti nel procedimento concorsuale non viola il contraddittorio se le parti hanno potuto partecipare all'attività istruttoria e non viene allegato uno specifico pregiudizio difensivo concretamente subito.
- La produzione di un documento in formato non conforme alle modalità previste dalla legge non determina nullità automatica, salvo che sia dimostrata una lesione effettiva del diritto di difesa.
- Ai fini dell'esenzione dall'apertura della procedura liquidatoria maggiore, il requisito dell'indebitamento complessivo va accertato con riferimento al momento di apertura della procedura concorsuale, secondo il principio di attualità dei requisiti dimensionali.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede specificità nella indicazione del fatto e della sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Le censure che si pongono contro orientamenti di legittimità consolidati sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
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