Cassazione Civile, Ordinanza n. 26913/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha dichiarato l'estinzione integrale del giudizio nei confronti di tutte le parti, ritenendo sussistenti i presupposti del comma 13 della norma richiamata. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società e alcuni soci impugnavano in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma delle decisioni di primo grado, aveva ritenuto legittimi avvisi di accertamento relativi all'annualità 2005: veniva contestato un maggior reddito della società e, per trasparenza, una maggiore IRPEF in capo ai soci. La CTR aveva valorizzato l'inadeguatezza della documentazione prodotta sui costi dichiarati e la mancata corrispondenza tra costi e lavori eseguiti, con conseguente disconoscimento dei costi dedotti. Nel corso del giudizio di legittimità i contribuenti hanno però rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo la documentazione di adesione e chiedendo l'estinzione del giudizio; l'Agenzia ha comunicato la definizione parziale per alcuni contribuenti e poi ha chiesto la fissazione dell'udienza per le residue posizioni, ma successivamente è emerso che anche tali posizioni risultavano definite e non vi era opposizione a eventuali dinieghi.
Norme richiamate
La definizione agevolata della controversia, se regolarmente perfezionata e non accompagnata da opposizione a eventuali dinieghi, comporta l'estinzione del giudizio tributario; la Corte ha ritenuto sufficiente la documentazione in atti per dichiarare l'estinzione integrale.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la decisione in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistendo i presupposti per una condanna alle spese o per una soccombenza processuale in senso proprio per effetto dell'estinzione da definizione agevolata, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando nel giudizio tributario interviene una definizione agevolata della lite prevista dalla legge e la documentazione di adesione risulta ritualmente prodotta, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla disciplina speciale.
- Se dagli atti risulta il perfezionamento della definizione agevolata per tutte le posizioni controverse, l'eventuale richiesta della controparte di proseguire il giudizio non impedisce la declaratoria di estinzione, ove manchi una valida opposizione o un diniego efficace.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione a una procedura deflattiva, le spese restano regolate secondo la disciplina applicabile e non si applica automaticamente il c.d. doppio contributo unificato.
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