Sentenza del 02/07/2018 n. 1278 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Esecuzione forzata tributaria - Opposizione agli atti esecutivi riguardanti il pignoramento - Giurisdizione tributaria - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato un atto di pignoramento presso terzi per l'importo di 251.745,30 euro, lamentando la mancata o invalida notificazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti presupposti, irregolarità nelle procedure di notifica, vizi dei ruoli e prescrizione della pretesa tributaria. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sul presupposto che il pignoramento presso terzi non rientrasse tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. La contribuente ha quindi proposto appello, sostenendo di aver contestato principalmente le cartelle sottostanti e, comunque, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla giurisdizione tributaria in caso di vizi della notificazione degli atti presupposti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha accolto l'appello, ritenendo erronea la declaratoria di difetto di giurisdizione. Ha affermato che la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria sia perché erano state contestate le cartelle sottese al pignoramento, sia perché anche l'opposizione al pignoramento fondata sull'omessa o invalida notificazione delle cartelle o degli atti presupposti deve essere proposta davanti al giudice tributario. Le ulteriori censure di merito sono state dichiarate assorbite e la causa è stata rimessa alla Commissione Tributaria Provinciale per la decisione. È stata inoltre accolta la richiesta di sospensione cautelare del pignoramento, ravvisando il fumus boni iuris e il rischio di danno da ritardo. Equitalia è stata condannata a rifondere alla contribuente le spese del grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/1992
La norma è richiamata quale fondamento della giurisdizione tributaria sulle controversie aventi ad oggetto rapporti tributari, comprese quelle relative agli atti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria.
È richiamato nel quadro normativo che consente di contestare davanti al giudice tributario gli atti della riscossione e i vizi degli atti presupposti, inclusa la cartella di pagamento.
La disposizione è considerata insieme alle norme sull'opposizione esecutiva per individuare il giudice competente nelle controversie relative all'esecuzione forzata tributaria.
La norma disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; nel contesto tributario, quando l'opposizione al pignoramento riguarda l'omessa o invalida notificazione delle cartelle o degli atti presupposti, la relativa controversia è devoluta al giudice tributario.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 5 giugno 2017, n. 13913
In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli atti presupposti dal pignoramento, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario.
Il principio esclude che la natura esecutiva del pignoramento comporti automaticamente la giurisdizione del giudice ordinario. Se la contestazione riguarda la mancata conoscenza o la validità degli atti tributari presupposti, la competenza spetta al giudice tributario.
Massime di principio
- Quando un pignoramento tributario viene contestato sostenendo che la cartella di pagamento o gli atti presupposti non sono stati notificati, oppure sono stati notificati irregolarmente, la controversia rientra normalmente nella giurisdizione del giudice tributario.
- La qualificazione formale dell'azione non è decisiva: anche se viene impugnato direttamente il pignoramento, il giudice tributario può essere competente quando i vizi denunciati riguardano la validità o la conoscibilità degli atti tributari presupposti.
- È necessario distinguere tra contestazioni relative alla pretesa tributaria o agli atti che la fondano, da proporre davanti al giudice tributario, e contestazioni puramente materiali o proprie della fase esecutiva, che possono invece rientrare nella giurisdizione ordinaria.
- La tempestività dell'opposizione resta essenziale: la conoscenza del debito attraverso il pignoramento non esclude automaticamente l'azione, ma occorre verificare termini, modalità di notifica e natura del vizio dedotto.
- Quando il ricorso risulta plausibilmente fondato e il proseguimento del pignoramento può causare un danno grave, il giudice tributario può concedere la sospensione cautelare dell'esecuzione.
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