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Sentenza

Sentenza del 02/07/2018 n. 1283 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Accertamento - Legittimità del potere di delega - Accertamento - Redditometro - Presupposti normativi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato l’accertamento sintetico fondato sul redditometro, con cui l’Ufficio aveva determinato un reddito di 121.422 euro a fronte di un reddito dichiarato di 20.825 euro. Ha dedotto: l’assenza dei presupposti normativi, sostenendo che lo scostamento dovesse essere verificato per almeno due annualità accertabili; il difetto di motivazione e di contraddittorio; l’illegittimità dell’incarico dirigenziale e della delega di firma del funzionario; nonché l’errata valutazione degli elementi patrimoniali, rappresentati principalmente da abitazione, autovettura, motociclo, imbarcazione e acquisto di un ulteriore immobile. Il contribuente aveva inoltre sostenuto che la trasformazione della propria attività individuale in società e la conseguente imputazione dei redditi alla società spiegassero lo scostamento.

La decisione

La Commissione ha respinto integralmente l’appello. Ha ritenuto valida la delega conferita al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso e ha escluso che la validità dell’atto fosse condizionata dalla legittimità della qualifica dirigenziale attribuita in base alla normativa dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale. Ha inoltre stabilito che, ai fini del redditometro, è sufficiente che lo scostamento significativo riguardi almeno due periodi d’imposta, senza che sia necessario emettere un avviso di accertamento per ciascuna annualità né che tutte le annualità considerate siano ancora accertabili. Il contraddittorio è stato ritenuto sostanzialmente garantito dall’invito rivolto al contribuente a fornire chiarimenti e documentazione. Poiché il contribuente non aveva adeguatamente dimostrato la provenienza non reddituale delle risorse utilizzate per sostenere le spese e mantenere i beni indicati, l’accertamento è stato confermato. Il contribuente è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle Entrate 5.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    La sorte degli atti impositivi ... non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione.

    Gli avvisi di accertamento anteriori alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 restano validi se sottoscritti dal capo dell’ufficio o da un funzionario della carriera direttiva munito di delega, anche se la qualifica dirigenziale del delegante o del delegato era stata attribuita in modo successivamente censurato.

  • Art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973

    L’ufficio ... può ... determinare sinteticamente il reddito complessivo netto ... quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

    L’accertamento sintetico può fondarsi su elementi e circostanze di fatto certi e su uno scostamento significativo protratto per almeno due periodi d’imposta. Non è necessario emettere un autonomo avviso di accertamento per ogni anno utilizzato nella valutazione, né che ciascuna annualità sia ancora accertabile.

  • Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010

    L’ufficio ... ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire ... e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione.

    Per le annualità e gli atti soggetti alla disciplina modificata, il contraddittorio preventivo costituisce un passaggio procedimentale previsto dalla legge. Nel caso esaminato, tuttavia, la Commissione ha ritenuto che l’invito a fornire chiarimenti avesse comunque assicurato concretamente il confronto con l’Ufficio.

  • Art. 8, comma 24, del D.L. n. 16/2012

    La disposizione aveva consentito l’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari dell’Agenzia delle Entrate ed è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Tale illegittimità non travolge automaticamente gli atti impositivi anteriori sottoscritti da soggetti comunque idonei secondo l’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015

    La pronuncia ha inciso sulla legittimità degli incarichi dirigenziali conferiti senza concorso, ma non determina di per sé la nullità degli atti impositivi precedenti se questi risultano sottoscritti da soggetti dotati del potere di firma secondo la disciplina tributaria.

  • Cassazione, Sezione V, sentenza n. 22810/2015

    Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali...

    La validità dell’avviso dipende dalla sussistenza del potere di sottoscrizione previsto dalla normativa tributaria, non necessariamente dal possesso di una qualifica dirigenziale formalmente legittima secondo le regole del pubblico impiego.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sugli avvisi di accertamento occorre distinguere tra la legittimità dell’incarico dirigenziale e la concreta esistenza del potere di sottoscrivere l’atto: l’eventuale illegittimità dell’incarico non comporta automaticamente la nullità dell’avviso.
  • Per gli accertamenti fondati sul redditometro, il requisito del riferimento ad almeno due annualità riguarda la verifica dello scostamento complessivo e non impone necessariamente l’emissione di un avviso per ogni anno considerato.
  • Un’annualità non più accertabile può, in linea generale, essere utilizzata come elemento comparativo per verificare la continuità o significatività dello scostamento, purché l’imposta richiesta riguardi esclusivamente annualità ancora accertabili.
  • La disponibilità di beni o il sostenimento di spese costituisce un elemento presuntivo; il contribuente può superare la presunzione dimostrando con documentazione concreta che le risorse derivavano da redditi esenti, soggetti a ritenuta, risparmi, disinvestimenti o altre fonti non imponibili.
  • La mera trasformazione di un’attività individuale in società non dimostra automaticamente la provenienza non imponibile delle somme utilizzate dal contribuente: è necessario provare, ad esempio, la concreta distribuzione degli utili, i finanziamenti o altre movimentazioni finanziarie pertinenti.
  • Il contraddittorio può risultare effettivo quando il contribuente è stato invitato dall’Amministrazione a fornire spiegazioni e documenti prima dell’emissione dell’atto; la contestazione del contraddittorio richiede quindi di evidenziare quale specifica difesa o documento sia stato ignorato e quale incidenza avrebbe avuto sull’accertamento.

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