Sentenza del 02/07/2018 n. 2105 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Prove - Dichiarazioni rese alla GDF prive di contenuto confessorio - Efficacia probatoria privilegiata -Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato ad A.G. l'indetraibilità dell'IVA relativa a dieci fatture emesse dalla ditta XXX di V.I., ritenuta coinvolta in una frode IVA con il ruolo di missing trader. L'Ufficio sosteneva che le fatture riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti e attribuiva valore di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni rese da V.I. alla Guardia di Finanza. Il contribuente contestava la carenza di prova del proprio coinvolgimento e della propria consapevolezza della frode, deducendo di avere operato in buona fede e di avere regolarmente documentato, registrato e pagato le operazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva accolto il ricorso del contribuente. Le dichiarazioni rese da V.I. alla Guardia di Finanza, non avendo contenuto realmente confessorio ed essendo state rese stragiudizialmente senza contraddittorio con A.G., sono state considerate meri elementi indiziari, privi di efficacia probatoria privilegiata. L'Amministrazione non ha dimostrato, con elementi oggettivi e specifici, che A.G. sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode IVA. Sono stati valorizzati la regolare iscrizione della ditta fornitrice, la regolarità formale delle fatture e dei registri, i pagamenti bancari, la documentazione delle autovetture e i bassi margini di ricarico. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39 del D.P.R. 600/1973
La ricostruzione del reddito mediante presunzioni deve poggiare su elementi adeguati e non può fondarsi su una concatenazione meramente indimostrata di presunzioni.
Art. 109 del D.P.R. 917/1986
La deducibilità dei componenti negativi richiede che i costi siano inerenti e adeguatamente documentati; nel caso esaminato, la questione è stata superata dall'insufficienza della prova della fittizietà delle operazioni.
Art. 163 del D.P.R. 917/1986
È richiamato il divieto di doppia imposizione, dedotto dal contribuente tra i motivi di ricorso.
Art. 10 della legge 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
Tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria; nel caso concreto, tali elementi sono stati valorizzati insieme agli altri indizi di regolarità dell'operazione.
Art. 7, comma 4, del D.Lgs. 546/1992
Nel processo tributario operano limiti probatori propri e possono essere utilizzate presunzioni semplici, purché idonee e sufficientemente consistenti; una sentenza penale non produce automaticamente autorità di cosa giudicata nel giudizio tributario.
Principi IVA elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte di Cassazione
L'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni semplici, non solo l'inesistenza soggettiva del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione.
La negazione della detrazione IVA non può basarsi sulla sola irregolarità o fittizietà del fornitore: occorre dimostrare la consapevolezza, effettiva o colposa, del cessionario. Solo dopo tale prova passa al contribuente l'onere di dimostrare la propria diligenza.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da un terzo, se non sono realmente sfavorevoli al dichiarante e non contengono una piena ammissione di responsabilità, non valgono come confessione stragiudiziale, ma soltanto come indizi da corroborare con ulteriori elementi.
- Nelle contestazioni di frodi IVA, l'Amministrazione deve provare sia l'inesistenza soggettiva del fornitore sia la conoscenza, o la conoscibilità mediante ordinaria diligenza, della frode da parte del cliente; non è sufficiente dimostrare che il fornitore non abbia versato l'imposta.
- La regolarità formale delle fatture, dei registri e dei pagamenti non dimostra da sola la buona fede del contribuente, ma può concorrere, insieme ad altri elementi concreti, a escluderne il coinvolgimento fraudolento.
- La regolare esistenza della società fornitrice, la tracciabilità dei pagamenti, l'effettiva circolazione dei beni e l'assenza di margini economici anomali possono costituire elementi favorevoli alla prova dell'affidamento incolpevole.
- La sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario, ma le sue ricostruzioni fattuali possono essere valutate come elementi probatori, soprattutto quando escludono un coinvolgimento consapevole degli acquirenti.
- Quando l'Amministrazione non fornisce elementi oggettivi e specifici sul coinvolgimento del contribuente, non può trasferire su quest'ultimo l'onere di provare la propria estraneità alla frode.
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