Sentenza del 02/07/2018 n. 2101 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Curatela fallimentare - Accertamento induttivo - Contrasto in ordine alla completezza della contabilità - CD rom contenente scritture contabili consegnato dal curatore all'Ufficio - Onere della prova - Esibizione CD in giudizio- Assolvimento in capo all'Ufficio- Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione relativa al 2007, determinando un maggior reddito d'impresa di 110.000 euro e le conseguenti maggiori imposte IVA e IRAP, oltre agli accertamenti sui soci. L'Ufficio riteneva legittimo l'accertamento induttivo perché la curatela fallimentare avrebbe consegnato una contabilità incompleta, mediante un CD-ROM privo del libro mastro e del libro giornale. La curatela contestava tale circostanza. La questione centrale riguardava quindi chi dovesse provare l'incompletezza della documentazione contabile e se l'Ufficio avesse assolto tale onere.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento. Poiché vi era contrasto sulla completezza del CD-ROM, spettava all'Ufficio, che lo aveva nella propria disponibilità, esibirlo in giudizio per consentire al giudice di verificare nel contraddittorio delle parti se contenesse il libro mastro e il libro giornale. Non avendo prodotto il CD-ROM, l'Ufficio non ha dimostrato il presupposto dell'accertamento induttivo. La Commissione ha inoltre ritenuto irragionevole presumere redditi analoghi a quelli degli anni precedenti, considerato che la società era stata dichiarata fallita pochi mesi dopo su propria istanza. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 331 c.p.c.
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
La norma è stata applicata per ordinare la notificazione dell'appello anche ai soci della società, inizialmente non correttamente coinvolti nel giudizio di secondo grado.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria fonda un accertamento induttivo sull'asserita incompletezza della contabilità, deve provare concretamente i presupposti che legittimano il ricorso a tale metodo.
- Se esiste una contestazione sulla completezza o sul contenuto di un documento informatico consegnato all'Ufficio, l'Ufficio deve produrlo in giudizio quando ne ha la disponibilità, così da permettere una verifica effettiva nel contraddittorio.
- Non è sufficiente una mera affermazione dell'Amministrazione circa l'assenza di libri contabili: occorre fornire elementi documentali verificabili e sottoposti al controllo della controparte e del giudice.
- L'accertamento induttivo deve fondarsi su un ragionamento logico e coerente con la situazione economica concreta del contribuente; una presunzione di continuità degli utili può essere irragionevole se contraddetta da un successivo fallimento o da altri elementi oggettivi.
- La mancata produzione del documento decisivo, soprattutto quando esso è nella disponibilità dell'Ufficio e non del contribuente o del curatore, può comportare il mancato assolvimento dell'onere probatorio e l'annullamento dell'accertamento.
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