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Sentenza

Sentenza del 02/07/2018 n. 2109 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Agevolazioni - Cinque per mille - Ente ecclesiastico destinatario del beneficio - Iscrizione nel registro delle Onlus e comunicazione ai sensi dell'art. 10 d.Lgs. 460/97 - Necessità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto che l'ente ecclesiastico può essere considerato Onlus ai fini dell'accesso al beneficio del cinque per mille anche in assenza di iscrizione nel registro delle Onlus e della comunicazione prevista dall'art. 10 del d.lgs. 460/1997, purché tenga scritture contabili separate e rispetti le finalità statutarie richieste dalla legge.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un ente ecclesiastico a beneficiare del cinque per mille senza essere iscritto nel registro delle Onlus e senza aver effettuato la comunicazione prevista dall'art. 10 del d.lgs. 460/1997. La questione è se tali adempimenti siano necessari anche per gli enti ecclesiastici parziali, ossia gli enti appartenenti a confessioni religiose con cui lo Stato abbia concluso un accordo.

Norme richiamate

  • Art. 10 del d.lgs. 460/1997

    La comunicazione prevista da questa disposizione non è stata ritenuta necessaria, per l'ente ecclesiastico, ai fini dell'accesso al cinque per mille, quando siano rispettate le altre condizioni sostanziali previste dalla legge.

  • Disciplina del cinque per mille

    L'accesso al beneficio può essere riconosciuto all'ente ecclesiastico sulla base della verifica sostanziale della separazione contabile e del rispetto delle finalità statutarie, senza che l'iscrizione nel registro delle Onlus costituisca un requisito indispensabile.

Massime di principio

  • Per gli enti ecclesiastici parziali, l'assenza di iscrizione nel registro delle Onlus non esclude automaticamente il diritto al cinque per mille.
  • Gli enti ecclesiastici devono comunque mantenere una contabilità separata per le attività rilevanti e dimostrare il rispetto delle finalità statutarie richieste dalla normativa.
  • In presenza di requisiti sostanziali, gli adempimenti formali possono non essere considerati indispensabili, se la disciplina applicabile e l'interpretazione giurisprudenziale riconoscono una specifica deroga per gli enti ecclesiastici.
  • La qualificazione come ente ecclesiastico parziale presuppone l'appartenenza a una confessione religiosa con cui lo Stato abbia concluso un accordo.
  • La decisione non implica che ogni ente ecclesiastico abbia automaticamente diritto al cinque per mille: devono essere verificati il tipo di ente, l'accordo con la confessione religiosa, la separazione contabile e la concreta destinazione delle attività e delle risorse.

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