Sentenza del 02/07/2018 n. 2109 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Agevolazioni - Cinque per mille - Ente ecclesiastico destinatario del beneficio - Iscrizione nel registro delle Onlus e comunicazione ai sensi dell'art. 10 d.Lgs. 460/97 - Necessità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che l'ente ecclesiastico può essere considerato Onlus ai fini dell'accesso al beneficio del cinque per mille anche in assenza di iscrizione nel registro delle Onlus e della comunicazione prevista dall'art. 10 del d.lgs. 460/1997, purché tenga scritture contabili separate e rispetti le finalità statutarie richieste dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un ente ecclesiastico a beneficiare del cinque per mille senza essere iscritto nel registro delle Onlus e senza aver effettuato la comunicazione prevista dall'art. 10 del d.lgs. 460/1997. La questione è se tali adempimenti siano necessari anche per gli enti ecclesiastici parziali, ossia gli enti appartenenti a confessioni religiose con cui lo Stato abbia concluso un accordo.
Norme richiamate
Art. 10 del d.lgs. 460/1997
La comunicazione prevista da questa disposizione non è stata ritenuta necessaria, per l'ente ecclesiastico, ai fini dell'accesso al cinque per mille, quando siano rispettate le altre condizioni sostanziali previste dalla legge.
Disciplina del cinque per mille
L'accesso al beneficio può essere riconosciuto all'ente ecclesiastico sulla base della verifica sostanziale della separazione contabile e del rispetto delle finalità statutarie, senza che l'iscrizione nel registro delle Onlus costituisca un requisito indispensabile.
Massime di principio
- Per gli enti ecclesiastici parziali, l'assenza di iscrizione nel registro delle Onlus non esclude automaticamente il diritto al cinque per mille.
- Gli enti ecclesiastici devono comunque mantenere una contabilità separata per le attività rilevanti e dimostrare il rispetto delle finalità statutarie richieste dalla normativa.
- In presenza di requisiti sostanziali, gli adempimenti formali possono non essere considerati indispensabili, se la disciplina applicabile e l'interpretazione giurisprudenziale riconoscono una specifica deroga per gli enti ecclesiastici.
- La qualificazione come ente ecclesiastico parziale presuppone l'appartenenza a una confessione religiosa con cui lo Stato abbia concluso un accordo.
- La decisione non implica che ogni ente ecclesiastico abbia automaticamente diritto al cinque per mille: devono essere verificati il tipo di ente, l'accordo con la confessione religiosa, la separazione contabile e la concreta destinazione delle attività e delle risorse.
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